Art. 15.


    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili


  1.  Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES  dei  soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia,  salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo   articolo  1,  con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali   rilevati   in   bilancio  a  decorrere  dall'esercizio
successivo   a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Tuttavia,
continuano  ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli  effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e  di  quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse che risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente   ai   fini   fiscali   rispetto  alle  qualificazioni,
classificazioni,  valutazioni  e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei  periodi  precedenti  valgono  anche ai fini della determinazione
della  base  imponibile  dell'IRAP,  come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e  di  eventuali  addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi,  le  divergenze  di  cui  al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
  3.  Il  riallineamento  puo'  essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
   a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate
se  le  modifiche  apportate agli articoli 83 e seguenti (( del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, )) dall'articolo 1, comma
58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio  del  primo  esercizio  di  adozione  dei principi contabili
internazionali.  Sono  esclusi  i  disallineamenti  emersi in sede di
prima  applicazione  dei  principi  contabili internazionali (( dalla
valutazione  dei  beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti,
di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, )) per effetto
dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13 del decreto legislativo 28
febbraio  2005,  n.  38,  nonche'  quelli  che  sono  derivati  dalle
deduzioni   extracontabili   operate   per  effetto  della  soppressa
disposizione  della  lettera b)dell'articolo 109, comma 4, del citato
testo  unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a
seguito  dell'applicazione  delle  disposizioni  dello  stesso  testo
unico,  cosi'  come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge
n. 244 del 2007;
   ((  b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti,  di  rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per  effetto  dei  commi  2,  5  e  6  dell'articolo  13  del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. ))
  4.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),  puo'  essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative  e,  a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  In  tal  caso,  la  somma algebrica delle differenze
stesse,  se  positiva,  va  assoggettata  a  tassazione  con aliquota
ordinaria,  ed  eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo. L'imposta e'
versata  in  unica  soluzione  entro il termine di versamento a saldo
delle  imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31  dicembre  2007.  Se  il  saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre,  per  quote  costanti,  alla formazione dell'imponibile del
secondo  esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
  5.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a),   puo'   essere   attuato,   tramite   opzione  esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a  singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali  e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai  fini  delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta  sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a  saldo delle imposte
relative  all'esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007.
  6.  Se  nell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge  n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai  principi  contabili  internazionali,  il soggetto beneficiario di
tali  operazioni  puo'  applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo   autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili  a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
  7.  Il  riallineamento  delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b),   puo'   essere   attuato   tramite   opzione   esercitata  nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta  sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2007.  Limitatamente  al
riallineamento    delle    divergenze   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano  le disposizioni dell'articolo 81, (( commi 21, 23 e 24 )),
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  ((  7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES. ))
  8.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
   a)  variazioni  che  intervengono  nei principi contabili IAS/IFRS
adottati,  rispetto  ai  valori  e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
   b)  variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione  dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
  ((  8-bis.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottate  le disposizioni per
l'attuazione del comma 8. ))
  9.  Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione,  contenzioso  e  sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
  10.   In   deroga   alle  disposizioni  del  comma  2-terintrodotto
nell'articolo   176  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  dall'articolo  1,  comma 46, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono  assoggettare,  ((  in tutto o in parte, )) i maggiori valori
attribuiti  in  bilancio  all'avviamento,  ai marchi d'impresa e alle
altre   attivita'  immateriali  all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
medesimo  comma  2-ter,  con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro il termine di versamento a
saldo  delle imposte relative all'esercizio (( nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. )) I maggiori valori assoggettati
ad  imposta  sostitutiva  si  considerano  riconosciuti fiscalmente a
partire  dall'inizio  del  periodo  d'imposta  nel corso del quale e'
versata  l'imposta  sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del  citato  testo  unico  e  agli  articoli  5,  6  e  7 del decreto
legislativo   15   dicembre   1997,   n.   446,  del  maggior  valore
dell'avviamento  e  dei  marchi  d'impresa  puo' essere effettuata in
misura  non  superiore  ad un nono, a prescindere dall'imputazione al
conto  economico  a  decorrere  dal  periodo  di imposta successivo a
quello  nel  corso  del  quale  e'  versata  l'imposta sostitutiva. A
partire  dal  medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel
limite della quota imputata a conto economico.
  11.  Le  disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili  anche per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio  ad  attivita'  diverse  da quelle indicate (( nell'articolo
176,  comma  2-ter,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917.  ))  In  questo  caso  tali  maggiori  valori  sono
assoggettati  a  tassazione  con  aliquota  ordinaria,  ed  eventuali
maggiorazioni,   rispettivamente,   ((  dell'IRPEF,  ))  dell'IRES  e
dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile  complessivo,  versando in
unica  soluzione  l'importo  dovuto.  ((  Se  i  maggiori valori sono
relativi  ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma
10 nella misura del 20 per cento. )) L'opzione puo' essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
  12.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  nonche'  a quelle effettuate entro il
periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia'  esercitata  l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta  sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di  versamento  a  saldo  delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
  ((  12-bis.  L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
24  dicembre  2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche
per  riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi
per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28  febbraio  2005,  n.  38,  se  identificati  nel  quadro  EC della
dichiarazione dei redditi. ))
  13.  Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari,   i  soggetti  che  non  adottano  i  principi  contabili
internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a  permanere  durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di  iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio o, ove
disponibile,  dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche'  al  valore  di  realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato,  fatta  eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura,  in  relazione  all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei  mercati  finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  14.  Per  le  imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del (( codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  )) decreto legislativo 7
settembre  2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui  al  comma  13  sono  stabilite  dall'ISVAP  con regolamento, che
disciplina   altresi'   le   modalita'   applicative  degli  istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e
margine  di  solvibilita'  di cui ai Capi III e IV del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni  di cui al presente comma previa verifica della coerenza
con  la  struttura  degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
portafoglio assicurativo.
  15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di  cui  al  comma  13 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare  corrispondente  alla differenza tra i valori registrati in
applicazione  delle  disposizioni  di cui ai (( commi )) 13 e 14 ed i
valori  di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo  onere  fiscale.  In  caso  di utili di esercizio di importo
inferiore  a  quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando  riserve  di  utili  disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' le
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che  non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del  bilancio,  possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile  e  ad  ogni  altra  disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare  i  beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli  immobili  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso al 31
dicembre 2007.
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni  appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si   intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli  immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
  18.  Il  saldo  attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere  imputato  al  capitale  o accantonato in una speciale riserva
designata  con  riferimento  ((  al  ))  presente  (( decreto, )) con
esclusione  di  ogni  diversa  utilizzazione,  che  ai  fini  fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
  19.  Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di  una imposta sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito   delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
  20.  Il  maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal ((
quinto  ))  esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione  e'  stata  eseguita,  con  il versamento di un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive e di eventuali addizionali con la misura del ((
7  ))  per  cento  per  gli immobili ammortizzabili e del (( 4 )) per
cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del (( sesto ))
esercizio  successivo  a  quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata  eseguita,  ai  fini  della  determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze   si   ha   riguardo  al  costo  del  bene  prima  della
rivalutazione.
  22.  Le  imposte  sostitutive  di cui ai commi (( 19 )) e 20 devono
essere  versate,  a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di  imposta  con  riferimento  al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero  in  tre  rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra  e  le  altre  con  scadenza  entro  il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate  successive  alla  prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura   del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente  al
versamento  di  ciascuna  rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  23.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13  aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60, 61 e
          62 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre n. 244 (legge
          finanziaria 2008):
             «58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
          d'impresa,   conseguente   al  completo  recepimento  delle
          direttive   2001/65/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,   del   27  settembre  2001,  e  2003/51/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo  di
          determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
          dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
          imprese  del settore bancario e finanziario, al testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'articolo  83,  comma 1, le parole: «aumentato o
          diminuito  dei  componenti  che  per  effetto  dei principi
          contabili   internazionali  sono  imputati  direttamente  a
          patrimonio»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002, valgono, anche in deroga
          alle  disposizioni  dei  successivi articoli della presente
          sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e  classificazione  in  bilancio previsti da detti principi
          contabili»;
              b)  all'articolo  85,  il  comma  3  e'  sostituito dai
          seguenti:
             «3.  I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio.
             3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
          il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
          cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  si  considerano
          immobilizzazioni   finanziarie   gli  strumenti  finanziari
          diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
              c)  all'articolo  87,  comma  1, lettera a), la parola:
          «diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
              d)  all'articolo  89,  dopo  il  comma 2 e' inserito il
          seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili  distribuiti  relativi  ad  azioni, quote e strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione  concorrono  per il loro intero ammontare alla
          formazione   del   reddito   nell'esercizio   in  cui  sono
          percepiti»;
              e)  all'articolo  94,  dopo  il  comma 4 e' inserito il
          seguente:
             «4-bis.  In  deroga  al  comma  4,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d)  ed  e),  operata  in  base  alla corretta
          applicazione  di tali principi assume rilievo anche ai fini
          fiscali»;
              f) all'articolo 101:
               1) il comma 1-bis e' abrogato;
               2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
          finanziarie  ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
          secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
              g)  all'articolo  103,  dopo  il comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19  luglio  2002,  la  deduzione  del costo dei marchi
          d'impresa   e   dell'avviamento   e'  ammessa  alle  stesse
          condizioni  e  con  gli  stessi limiti annuali previsti dai
          commi  1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al conto
          economico»;
              h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
          il seguente:
             «3-quinquies.  I  commi  3-bis,  3-ter e 3-quater non si
          applicano  ai  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali  di  cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 19 luglio 2002»;
              i)  all'articolo  110,  dopo il comma 1 sono inseriti i
          seguenti:
             «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed  e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002:
              a)  i  maggiori  o  i  minori  valori dei beni indicati
          nell'articolo  85,  comma 1, lettera e), che si considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso  articolo,  imputati  a conto economico in base alla
          corretta  applicazione  di  tali principi, assumono rilievo
          anche ai fini fiscali;
               b)  la  lettera  d) del comma 1 si applica solo per le
          azioni,  le  quote e gli strumenti finanziari similari alle
          azioni  che  si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
               c)  per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari  alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
          quello  indicato  nell'articolo  87,  comma  1, lettera a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti  durante  il  periodo  di  possesso  per la quota
          esclusa dalla formazione del reddito.
             1-ter.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al citato
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002,  i  componenti positivi e
          negativi  che  derivano  dalla valutazione, operata in base
          alla   corretta   applicazione   di  tali  principi,  delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
             l)  all'articolo  112,  dopo  il  comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
          componenti  negativi  imputati  al  conto economico in base
          alla   corretta  applicazione  di  tali  principi  assumono
          rilievo anche ai fini fiscali»;
             59.  Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
          28   febbraio   2005,  n.  38,  e'  abrogato.  Resta  ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  13  del
          predetto decreto legislativo;
             60.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabilite le
          disposizioni  di  attuazione e di coordinamento delle norme
          contenute  nei  commi  58  e 59. In particolare, il decreto
          deve prevedere:
              a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
          delle     qualificazioni,     imputazioni    temporali    e
          classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
          dei  principi  contabili  internazionali  di  cui al citato
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
          nessuna  deduzione  di  componenti  negativi  ovvero doppia
          tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
              b)  i  criteri  per  la rilevazione e il trattamento ai
          fini   fiscali   delle  transazioni  che  vedano  coinvolti
          soggetti  che  redigono il bilancio di esercizio in base ai
          richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          nazionali;
              c)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di aggregazioni aziendali con la
          disciplina  fiscale in materia di operazioni straordinarie,
          anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
              d)   i   criteri  per  il  coordinamento  dei  principi
          contabili  internazionali  con  le  norme  sul  consolidato
          nazionale e mondiale;
              e)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di cancellazione delle attivita'
          e   passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina  fiscale
          relativa alle perdite e alle svalutazioni;
              f)  i  criteri  di  coordinamento  con  le disposizioni
          contenute  nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
          con  particolare  riguardo  alle disposizioni relative alla
          prima applicazione dei principi contabili internazionali;
              g)  i  criteri  di  coordinamento per il trattamento ai
          fini  fiscali  dei  costi  imputabili,  in base ai principi
          contabili   internazionali,   a   diretta   riduzione   del
          patrimonio netto;
              h)  i criteri di coordinamento per il trattamento delle
          spese di ricerca e sviluppo;
              i)  i  criteri per consentire la continuita' dei valori
          da  assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
          con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta;
             61.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Per  i  periodi
          d'imposta  precedenti,  sono  fatti salvi gli effetti sulla
          determinazione   dell'imposta  prodotti  dai  comportamenti
          adottati   sulla   base  della  corretta  applicazione  dei
          principi  contabili  internazionali,  purche'  coerenti con
          quelli   che  sarebbero  derivati  dall'applicazione  delle
          disposizioni introdotte dal comma 58;
             62.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi   contabili   internazionali   di  cui  al  citato
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002,  a  decorrere dal periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
          non  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  settembre  2002, n. 209,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002, n. 265.
             (omissis)».
             Il  Regolamento  del  Parlamento europeo e del Consiglio
          del  19 luglio 2002 n. 1606/2002 che reca l'applicazione di
          principi   contabili  internazionali  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, legge n. 243.
             - Si riporta il testo vigente degli art. 5, 5-bis, 6, 7,
          11  e  16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della   disciplina  dei  tributi  locali»,  riguardanti  la
          determinazione  della  base  imponibile  IRAP,  interessati
          dall'intervento    normativo    operato    dal   comma   50
          dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
          (legge   finanziaria  2008).  Con  tale  norma  sono  stati
          modificati  gli  articoli  5,  6,  7,  11  e  16,  e' stato
          introdotto l'articolo 5-bis ed e' stato abrogato l'articolo
          11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997:
             «Art.  5  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
          - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a),  non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
          la  base  imponibile e' determinata dalla differenza tra il
          valore  e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
          B)  dell'articolo  2425  del  codice civile, con esclusione
          delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
          13),    cosi'   come   risultanti   dal   conto   economico
          dell'esercizio.
             2.  Per  i  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali,  la base imponibile e'
          determinata  assumendo le voci del valore e dei costi della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
             3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
          in  deduzione:  le  spese  per  il  personale  dipendente e
          assimilato  classificate  in voci diverse dalla citata voce
          di  cui  alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
          codice  civile,  nonche'  i  costi,  i compensi e gli utili
          indicati  nel  comma  1,  lettera  b),  numeri  da 2) a 5),
          dell'articolo  11  del presente decreto; la quota interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504. I
          contributi   erogati  in  base  a  norma  di  legge,  fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi classificabili in
          voci  del  conto  economico  diverse  da quelle indicate al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati  a  componenti rilevanti della base imponibile di
          periodi d'imposta precedenti o successivi.
             5.  Indipendentemente  dalla  effettiva collocazione nel
          conto  economico,  i  componenti  positivi  e  negativi del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta    qualificazione,    imputazione    temporale   e
          classificazione  previsti  dai  principi contabili adottati
          dall'impresa.
             «Art.  5-bis (Determinazione del valore della produzione
          netta   delle   societa'   di   persone   e  delle  imprese
          individuali).  -  1.  Per i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera  b),  la  base imponibile e' determinata
          dalla   differenza   tra  l'ammontare  dei  ricavi  di  cui
          all'articolo  85,  comma  1,  lettere  a), b), f) e g), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle   variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui  agli
          articoli  92  e  93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
          dei  costi  delle  materie prime, sussidiarie e di consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione  anche finanziaria dei beni strumentali materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale  dipendente  e  assimilato; i costi, i compensi e
          gli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
          5),   dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la  quota
          interessi  dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
          contratto;  le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono   comunque  alla  formazione  del  valore  della
          produzione,  fatta  eccezione  per quelli correlati a costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione  valevoli per la determinazione del reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale.
             2.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'    ordinaria,    possono    optare    per   la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre  periodi  d'imposta  e  deve  essere  comunicata con le
          modalita'  e  nei  termini  stabiliti con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
          marzo  2008.  Al  termine del triennio l'opzione si intende
          tacitamente  rinnovata  per  un  altro  triennio a meno che
          l'impresa  non  opti,  secondo  le  modalita'  e  i termini
          fissati  dallo  stesso  provvedimento  direttoriale, per la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole  del  comma  1;  anche  in questo caso, l'opzione e'
          irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
             «Art.  6  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
          9,  comma  1,  del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
          38:
              a)  margine  d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento;
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento.
             2.  Per  le  societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento    dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'articolo  1  del  testo  unico  delle  disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, iscritti nell'albo
          previsto  dall'articolo  20  dello  stesso  decreto, assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi  assimilati  relativi alle operazioni di riporto e
          di  pronti  contro termine e le commissioni attive riferite
          ai  servizi  prestati  dall'intermediario  e la somma degli
          interessi   passivi   e   oneri  assimilati  relativi  alle
          operazioni  di  riporto  e  di  pronti  contro termine e le
          commissioni    passive   riferite   ai   servizi   prestati
          dall'intermediario.
             3.  Per  le  societa'  di  gestione  dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
             4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
          si   assume   la   differenza   tra   le   commissioni   di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
             5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
             6.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi  dell'articolo  9 del decreto legislativo 28 febbraio
          2005,  n.  38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5.
             7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
          per  i  quali  assumono  rilevanza  i  bilanci compilati in
          conformita'  ai  criteri  di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
              a) interessi netti;
              b)   risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni  e
          tariffe;
              c) costi per servizi di produzione di banconote;
              d)  risultato  netto  della redistribuzione del reddito
          monetario;
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
              f)  spese  di  amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
             8.  Per  i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli  utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  504.  Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per cento del loro ammontare. I contributi erogati
          in  base  a  norma  di  legge,  fatta  eccezione per quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione di immobili che non
          costituiscono     beni    strumentali    per    l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,  concorrono in ogni
          caso  alla  formazione  del  valore  della produzione. Sono
          comunque  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento del
          costo  sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
          titolo   di   avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
             9.  Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             «Art.  7  (Determinazione  del  valore  della produzione
          netta  delle  imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
              b)  i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
          50 per cento.
             2.  Dalla  base  imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e  gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
          a  5),  dell'articolo  11; le svalutazioni, le perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
             3.  I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
             4.  I  componenti  positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
             «Art.  11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione  netta) - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
              a) sono ammessi in deduzione:
               1)  i  contributi  per  le  assicurazioni obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro;
               2)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento  rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta;
               3)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  esclusi  le banche, gli altri enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti   in   concessione   e   a   tariffa  nei  settori
          dell'energia,     dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico e della
          raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un importo fino a 9.200
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia,
          Sardegna  e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
          di  cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
          limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
          del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
               4)  per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione   e   a   tariffa   nei  settori  dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,    delle   telecomunicazioni,   della   raccolta   e
          depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della raccolta e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali  relativi  ai  lavoratori  dipendenti a tempo
          indeterminato;
               5)  le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e
          le   spese  per  il  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione  e  lavoro,  nonche',  per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a e), i costi
          sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
          ivi  compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
          consorzi  tra  imprese  costituiti  per la realizzazione di
          programmi  comuni  di  ricerca e sviluppo, a condizione che
          l'attestazione  di effettivita' degli stessi sia rilasciata
          dal  presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
          da  un  revisore  dei conti o da un professionista iscritto
          negli   albi   dei   revisori   dei   conti,   dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o dei
          consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo
          13,  comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
          del centro di assistenza fiscale;
              b) non sono ammessi in deduzione:
               1) abrogato;
               2)   i   compensi  per  attivita'  commerciali  e  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche'  i  compensi  attribuiti  per obblighi di fare, non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i)  e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917;
               3)   i   costi   per   prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
          lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
               4)  i  compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
          quello  dipendente  ai  sensi dell'articolo 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
               5)    gli    utili   spettanti   agli   associati   in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
          49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
               6) abrogato.
             1-bis.  Per  le imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste  contrattualmente, per la parte che non concorre a
          formare  il  reddito  del dipendente ai sensi dell'articolo
          48,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.
             2. abrogato.
             3. abrogato.
             4. abrogato.
             4-bis.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
              a)  euro  7.350  se  la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
              b)  euro  5.500  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91;
              c)  euro  3.700  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91;
              d)  euro  1.850  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91;
              d-bis)  per  i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere  b)  e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
          precedenti  lettere  e' aumentato, rispettivamente, di euro
          2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
             4-bis.1.  Ai  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni  lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
             4-bis.2.   In   caso  di  periodo  d'imposta  di  durata
          inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
          cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
          delle  deduzioni  e  della  base imponibile di cui al comma
          4-bis  e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4-bis.1
          sono  ragguagliati  all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
          commi  1,  lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e 4-bis.1 sono
          ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
          corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
          a  tempo  indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi e
          modalita'  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
          febbraio  2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni, ivi
          compreso  il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
          tipo  misto,  sono  ridotte  in misura proporzionale; per i
          soggetti  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettera e), le
          medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
          impiegati  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali e, in
          caso   di   dipendenti   impiegati  anche  nelle  attivita'
          istituzionali,  l'importo e' ridotto in base al rapporto di
          cui all'articolo 10, comma 2.
             4-ter.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma 2,
          applicano  le  deduzioni indicate nel presente articolo sul
          valore  della  produzione  netta  prima  della ripartizione
          dello stesso su base regionale.
             4-quater.  Fino  al  periodo  d'imposta  in  corso al 31
          dicembre  2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
          1,  lettere  da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
          tre  periodi  d'imposta  successivi a quello in corso al 31
          dicembre  2004,  il numero di lavoratori dipendenti assunti
          con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
          lavoratori  assunti  con  il  medesimo contratto mediamente
          occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
          costo  del  predetto  personale  per un importo annuale non
          superiore  a  20.000  euro  per  ciascun  nuovo  dipendente
          assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
          del  personale  classificabile  nell'articolo  2425,  primo
          comma,  lettera  B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
          suddetta   deduzione   decade   se  nei  periodi  d'imposta
          successivi  a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
          dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
          al  numero  degli  stessi lavoratori mediamente occupati in
          tale  periodo  d'imposta; la deduzione spettante compete in
          ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
          di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
          sempreche'   permanga  il  medesimo  rapporto  di  impiego.
          L'incremento  della  base  occupazionale  va considerato al
          netto   delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
          societa'  controllate  o  collegate  ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona,  allo  stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di cui
          all'articolo  3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
          di  cui  al terzo periodo e' individuata con riferimento al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato  impiegato  nell'attivita'  commerciale  e la
          deduzione  spetta  solo  con riferimento all'incremento dei
          lavoratori  utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita'  istituzionale  si  considera,  sia  ai fini
          della    individuazione   della   base   occupazionale   di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita'  del  costo, il solo personale dipendente con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  riferibile
          all'attivita'  commerciale  individuato in base al rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'   istituzionale  all'attivita'  commerciale.
          Nell'ipotesi  di imprese di nuova costituzione non rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita'  che  assorbono  anche solo in parte attivita' di
          imprese  giuridicamente  preesistenti,  ad esclusione delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso  di  impresa subentrante ad altra nella gestione di un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata,  la deducibilita' del costo del personale spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
             4-quinquies.  Per i quattro periodi d'imposta successivi
          a  quello  in  corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
          rispetto   del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002  della
          Commissione,  del  5  dicembre  2002,  l'importo deducibile
          determinato  ai  sensi  del comma 4-quater e' quintuplicato
          nelle  aree  ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
          87,  paragrafo  3,  lettera  a),  e  triplicato  nelle aree
          ammissibili   alla   deroga   prevista   dall'articolo  87,
          paragrafo  3,  lettera  c),  del Trattato che istituisce la
          Comunita'  europea,  individuate dalla Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
          quella che verra' approvata per il successivo periodo.
             4-sexies.  In caso di lavoratrici donne rientranti nella
          definizione   di   lavoratore   svantaggiato   di   cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della  Commissione, del 5
          dicembre  2002,  in  materia  di  aiuti  di  Stato a favore
          dell'occupazione,  in  alternativa  a  quanto  previsto dal
          comma     4-quinquies,     l'importo     deducibile     e',
          rispettivamente,  moltiplicato per sette e per cinque nelle
          suddette  aree,  ma  in  questo caso l'intera maggiorazione
          spetta  nei  limiti  di  intensita' nonche' alle condizioni
          previsti  dal  predetto  regolamento  sui regimi di aiuto a
          favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
             4-septies.   Per   ciascun  dipendente  l'importo  delle
          deduzioni   ammesse  dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1  e
          4-quater,  non  puo'  comunque  eccedere  il limite massimo
          rappresentato  dalla  retribuzione  e  dagli  altri oneri e
          spese  a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
          disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
          4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
          ai  commi  1,  lettera  a),  numero  5), 4-bis.1, 4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies.».
             «Art.  16. (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          e'  determinata applicando al valore della produzione netta
          l'aliquota  del  3,9  per  cento, salvo quanto previsto dal
          comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
             2.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi  dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
          per cento.
             3.  A  decorrere  dal  terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.».
             Per  le modifiche apportate dal comma 58 dell'articolo 1
          della  citata  legge  n.  244/2007 (legge finanziaria 2008)
          agli  articoli  83  e  seguenti  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 (Testo unico
          delle  imposte sui redditi) si veda i riferimenti alle note
          del comma 1 del presente articolo.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2, 5 e 6
          dell'articolo  13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.   38,   recante   «Esercizio   delle   opzioni  previste
          dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in
          materia di principi contabili internazionali»:
             «2.   Le   societa'   che,   nell'esercizio   di   prima
          applicazione  dei  principi contabili internazionali, anche
          per  opzione,  cambiano  la  valutazione dei beni fungibili
          passando  dai  criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e
          3,  del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  a  quelli previsti dai citati principi contabili,
          possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti
          criteri  di  valutazione.  Tale  disposizione si applica ai
          soggetti  che  hanno  adottato i suddetti criteri per i tre
          periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione
          dei  principi contabili internazionali o dal minore periodo
          che intercorre dalla costituzione.
             5.    Il   ripristino   e   l'eliminazione   nell'attivo
          patrimoniale  in  sede  di  prima applicazione dei principi
          contabili  internazionali,  rispettivamente,  di costi gia'
          imputati  al  conto  economico  di precedenti esercizi e di
          quelli  iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
          fini  della  determinazione  del  reddito  ne'  del  valore
          fiscalmente  riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
          deducibilita'  sulla  base  dei  criteri  applicabili negli
          esercizi precedenti.
             6.  L'eliminazione  nel passivo patrimoniale, in sede di
          prima  applicazione  dei principi contabili internazionali,
          di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
          dell'applicazione  delle  disposizioni  degli articoli 115,
          comma  11,  128  e  141,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,  non  rileva  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
          dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti,  nonche'
          l'imponibilita'  della relativa sopravvenienza nel caso del
          mancato verificarsi degli stessi».
             -  Il  testo  dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del
          citato testo unico delle imposte sui redditi, vigente dal 4
          luglio  2006  al  31  dicembre  2007,  sino  alle modifiche
          apportate  dall'articolo 1, comma 33, lett. q) della citata
          legge  n.  244 del 2007 (legge finanziaria 2008) consentiva
          le deducibilita' fiscale di:
              - ammortamenti dei beni materiali e immateriali;
              - altre rettifiche di valore;
              - accantonamenti;
              - spese relative a studi e ricerche di sviluppo;
              -   delle   differenze   tra   i  canoni  di  locazione
          finanziaria  di  cui  all'articolo 102, comma 7, e la somma
          degli   ammortamenti   dei   beni  acquisiti  in  locazione
          finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai
          relativi contratti imputati a conto economico;
             solo  se erano indicati in un apposito prospetto (quadro
          EC)   della  dichiarazione  dei  redditi  il  loro  importo
          complessivo,  i  valori  civili  e  fiscali dei beni, delle
          spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.
             -  Si riporta il testo vigente degli articoli 172, 173 e
          176 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
          come modificati dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008):
             «Art.  172  (Fusione  di  societa'). - 1. La fusione tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,  in  caso  di conguaglio, dell'articolo 47,
          comma  7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
          87.
             4.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
             5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
             6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o
          da    concambio    che   eccedono   la   ricostituzione   e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata .
             7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,    dalla    situazione   patrimoniale   di   cui
          all'articolo  2501-quater  del  codice  civile, senza tener
          conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti negli ultimi
          ventiquattro  mesi  anteriori alla data cui si riferisce la
          situazione  stessa,  e sempre che dal conto economico della
          societa'   le   cui   perdite  sono  riportabili,  relativo
          all'esercizio  precedente  a  quello  in  cui la fusione e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita'  caratteristica,  e un ammontare delle spese
          per   prestazioni   di   lavoro   subordinato   e  relativi
          contributi,  di  cui  all'articolo  2425 del codice civile,
          superiore  al 40 per cento di quello risultante dalla media
          degli   ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i  predetti
          versamenti  non si comprendono i contributi erogati a norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o  quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
          possedute  dalla  societa' incorporante o da altra societa'
          partecipante  alla  fusione,  la  perdita  non  e' comunque
          ammessa  in  diminuzione  fino a concorrenza dell'ammontare
          complessivo  della  svalutazione  di  tali  azioni  o quote
          effettuata  ai  fini della determinazione del reddito dalla
          societa'  partecipante  o  dall'impresa  che  le ha ad essa
          cedute  dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti  fiscali  della  fusione  ai  sensi del comma 9, le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai  soggetti  che  partecipano alla fusione in relazione al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la  data  antecedente a quella di efficacia giuridica della
          fusione.  Le  disposizioni  del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi  indeducibili  oggetto di riporto in
          avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
             8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione e' determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',   in  base  alle  risultanze  di  apposito  conto
          economico.
             9.  L'atto  di  fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
             10.   Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia  della  fusione  ai sensi dell'articolo 2504-bis,
          comma  2, del codice civile; successivamente a tale data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.
             10-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa' incorporante o risultante dalla fusione per
          ottenere  il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
             «Art.  173  (Scissione  di  societa'). - 1. La scissione
          totale  o  parziale di una societa' in altre preesistenti o
          di  nuova  costituzione  non  da'  luogo  a  realizzo ne' a
          distribuzione  di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
          societa'  scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
          al valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  delle  societa'
          partecipanti  alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
          o  del  disavanzo  conseguenti  al rapporto di cambio delle
          azioni  o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
          norma   dell'articolo   2506-ter   del  codice  civile.  In
          quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
          dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
          all'annullamento  o al concambio di una partecipazione, con
          riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
          non  sono  imponibili  nei  confronti  della  beneficiaria.
          Tuttavia  i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai fini delle imposte sui
          redditi,   facendo   risultare  da  apposito  prospetto  di
          riconciliazione  della  dichiarazione  dei  redditi, i dati
          esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della  societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
          di  conguaglio,  dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
          le condizioni, degli articoli 58 e 87.
             4.  Dalla  data  in cui la scissione ha effetto, a norma
          del  comma  11,  le  posizioni  soggettive  della  societa'
          scissa,  ivi  compresa  quella  indicata  nell'articolo 86,
          comma  4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
          alle  beneficiarie  e,  in caso di scissione parziale, alla
          stessa  societa'  scissa,  in  proporzione delle rispettive
          quote  del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
          salvo   che   trattisi  di  posizioni  soggettive  connesse
          specificamente  o  per insiemi agli elementi del patrimonio
          scisso,  nel  qual  caso  seguono  tali  elementi  presso i
          rispettivi titolari.
             5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
          alle  imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,
          restano  in capo alla societa' scissa, in caso di scissione
          parziale,    ovvero    si   trasferiscono   alle   societa'
          beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
          quote  di  patrimonio  netto imputabile proporzionalmente a
          ciascuna di esse.
             6.  Il  valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  fondi di
          accantonamento  della  societa'  scissa  si  considera gia'
          dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
          parziale,    dalla    suddetta    societa',   per   importi
          proporzionali  alle  quote  in cui risultano attribuiti gli
          elementi  del  patrimonio  ai  quali,  specificamente o per
          insiemi,   hanno   riguardo   le   norme   tributarie   che
          disciplinano il valore stesso.
             7.  Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
          a  norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
          94   le   disposizioni   del  precedente  comma  4  trovano
          applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
          per  periodo  di  formazione  in  capo alla societa' scissa
          all'inizio  del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
          ove  esistano,  all'inizio  del  periodo medesimo presso le
          societa' beneficiarie.
             8.  In caso di scissione parziale e in caso di scissione
          non   retroattiva   in   societa'   preesistente   i  costi
          fiscalmente   riconosciuti   si   assumono   nella   misura
          risultante  alla  data  in  cui ha effetto la scissione. In
          particolare:
              a)  i  beni  di  cui  al  comma  7 ricevuti da ciascuna
          beneficiaria  si  presumono,  in proporzione alle quantita'
          rispettivamente   ricevute,  provenienti  proporzionalmente
          dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
          di  formazione,  della  societa'  scissa  e dalla eventuale
          eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
          cui ha effetto la scissione;
              b)  le  quote  di  ammortamento  dei  beni  materiali e
          immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
          6,  relative  ai  beni  trasferiti  vanno ragguagliate alla
          durata  del  possesso  dei  beni  medesimi  da  parte della
          societa'   scissa  e  delle  societa'  beneficiarie;  detto
          criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
          esercizi e agli accantonamenti.
             9.   Le   riserve   in  sospensione  d'imposta  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  della societa' scissa debbono essere
          ricostituite    dalle   beneficiarie   secondo   le   quote
          proporzionali  indicate  al  comma  4. In caso di scissione
          parziale,  le  riserve della societa' scissa si riducono in
          corrispondenza.  Se  la  sospensione  d'imposta  dipende da
          eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
          societa'  scissa,  le  riserve  debbono essere ricostituite
          dalle  beneficiarie  che  acquisiscono  tali  elementi. Nei
          riguardi  della  beneficiaria  ai fini della ricostituzione
          delle  riserve  in  sospensione  d'imposta  e  delle  altre
          riserve   si   applicano,   per  le  rispettive  quote,  le
          disposizioni  dettate  per  le  fusioni  dai  commi  5  e 6
          dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
          dalla fusione.
             10.  Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano
          alla  scissione  si  applicano  le disposizioni del comma 7
          dell'articolo  172,  riferendosi  alla  societa'  scissa le
          disposizioni  riguardanti  le societa' fuse o incorporate e
          alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
          dalla   fusione   o   incorporante   ed   avendo   riguardo
          all'ammontare    del   patrimonio   netto   quale   risulta
          dall'ultimo  bilancio  o,  se  inferiore,  dal  progetto di
          scissione  di  cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
          ovvero  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'articolo
          2506-ter del codice civile.
             11.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi, la decorrenza
          degli  effetti  della  scissione  e'  regolata  secondo  le
          disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  2506-quater del
          codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
          dell'articolo  2501-ter,  numeri  5)  e  6),  dello  stesso
          codice,  opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
          a  condizione  che  vi  sia  coincidenza  tra  la  chiusura
          dell'ultimo  periodo  di  imposta  della  societa' scissa e
          delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
             12.   Gli   obblighi  tributari  della  societa'  scissa
          riferibili  a  periodi di imposta anteriori alla data dalla
          quale  l'operazione  ha  effetto  sono adempiuti in caso di
          scissione   parziale   dalla   stessa   societa'  scissa  o
          trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale, alla societa'
          beneficiaria    appositamente    designata   nell'atto   di
          scissione.
             13.   I   controlli,   gli  accertamenti  e  ogni  altro
          procedimento  relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
          confronti  della  societa'  scissa o, nel caso di scissione
          totale,  di  quella appositamente designata, ferma restando
          la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
          societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
          designata  la  beneficiaria nominata per prima nell'atto di
          scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
          in  solido  per  le  imposte,  le  sanzioni pecuniarie, gli
          interessi  e  ogni  altro debito e anche nei loro confronti
          possono  essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
          dalla  legge.  Le  societa'  coobbligate  hanno facolta' di
          partecipare   ai   suddetti   procedimenti  e  di  prendere
          cognizione  dei  relativi  atti, senza oneri di avvisi o di
          altri adempimenti per l'Amministrazione.
             14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa
          o  quella  designata  debbono  indicare,  a richiesta degli
          organi  dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti e i
          luoghi  presso  i  quali  sono  conservate,  qualora non le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile
          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con
          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita
          l'attestazione  di  cui  all'articolo  52,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
          a  tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5
          del suddetto articolo.
             15.  Nei  confronti  della societa' soggetta all'imposta
          sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
          non  soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
          del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
          societa'  del  primo  tipo  si  applicano  anche, in quanto
          compatibili,   i   commi   3,  4  e  5  dell'articolo  170,
          considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
          per   la   quota   di   patrimonio  netto  trasferita  alla
          beneficiaria.
             15-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa'  beneficiaria  dell'operazione di scissione
          per  ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
             «Art.  176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          effettuati  tra  soggetti  residenti  nel  territorio dello
          Stato    nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto   di   riconciliazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  i  dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
          riconosciuti.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato.
             2-bis.   In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata  dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
          assumendo  come  costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
          dell'azienda conferita.
             2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
          commi  1,  2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
          nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
          corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
          piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
          l'applicazione,  in  tutto  o in parte, sui maggiori valori
          attribuiti    in   bilancio   agli   elementi   dell'attivo
          costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali
          relativi  all'azienda  ricevuta,  di un'imposta sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori  assoggettati  a  imposta sostitutiva si considerano
          riconosciuti   ai  fini  dell'ammortamento  a  partire  dal
          periodo   d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
          l'opzione;  in  caso  di realizzo dei beni anteriormente al
          quarto  periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
          il   costo   fiscale   e'   ridotto   dei  maggiori  valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento  dedotto  e  l'imposta  sostitutiva versata e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.
             3.  Non  rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          il   conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi  di
          continuita'   dei   valori   fiscali   riconosciuti   o  di
          imposizione  sostitutiva  di  cui al presente articolo e la
          successiva   cessione  della  partecipazione  ricevuta  per
          usufruire  dell'esenzione  di  cui  all'articolo  87,  o di
          quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
             4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati  con  il  regime  di cui al presente articolo si
          considerano  possedute  dal soggetto conferitario anche per
          il   periodo   di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti  di  cui al periodo precedente o le operazioni
          di  cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
          si  considerano  iscritte come immobilizzazioni finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita    o    in   cui   risultavano   iscritte,   come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
             5.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo   109,   comma   4,   lettera   b),  relativa
          all'azienda  conferita  non  concorre  alla  formazione del
          reddito   del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta.
             6. abrogato».
             - Si riporta il testo vigente del comma 48 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n. 244 del 2007 (legge finanziaria
          2008):
             «48.  L'eccedenza  dedotta  ai  sensi dell'articolo 109,
          comma  4,  lettera  b),  del  citato  testo unico di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  nel  testo previgente alle modifiche recate dalla
          presente   legge,   puo'  essere  recuperata  a  tassazione
          mediante   opzione   per   l'applicazione   di   un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori   valori   che   eccede  i  10  milioni  di  euro.
          L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva puo' essere anche
          parziale  e,  in tal caso, deve essere richiesta per classi
          omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura
          non   regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  adottate  le  disposizioni  attuative per la
          definizione  delle  modalita',  dei termini e degli effetti
          dell'esercizio  dell'opzione.  Si applicano le disposizioni
          del  comma  2-ter,  secondo  periodo, dell'articolo 176 del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  917  del  1986.  L'imposta sostitutiva deve
          essere  versata  in  tre rate annuali, la prima delle quali
          pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
          al  30  per  cento;  sulla  seconda e sulla terza rata sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dei commi 21, 23 e 24
          dell'articolo  81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «21.  Il  maggior  valore  delle rimanenze finali che si
          determina    per    effetto    della   prima   applicazione
          dell'articolo  92-bis,  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  del  22  dicembre  1986,  n.  917, anche per le
          imprese   che   si   sono   avvalse   dell'opzione  di  cui
          all'articolo  13,  commi  2 e 4, del decreto legislativo 28
          febbraio  2005,  n.  38,  non  concorre alla formazione del
          reddito  in  quanto  escluso  ed  e' soggetto ad un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16
          per cento.
             23.   Il   maggior   valore   assoggettato   ad  imposta
          sostitutiva    si    considera   fiscalmente   riconosciuto
          dall'esercizio  successivo  a  quello di prima applicazione
          dell'articolo  92-bis  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.  917  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo
          esercizio successivo:
              a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92,
          comma   5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986,  fino  a  concorrenza  del  maggior  valore
          assoggettato  ad  imposta  sostitutiva  non concorrono alla
          formazione  del  reddito  ai fini delle imposte personali e
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  ma
          determinano   la   riliquidazione   della   stessa  imposta
          sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
          cento  di  tali  svalutazioni  e'  computato in diminuzione
          delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
          e'  compensabile  a  valere  sui  versamenti  a saldo ed in
          acconto dell'imposta personale sul reddito;
              a-bis)  se  la  quantita'  delle  rimanenze  finali  e'
          inferiore   a  quella  esistente  al  termine  del  periodo
          d'imposta  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore
          fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
          del  maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
          tal  caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva
          e'  computato  in  diminuzione delle rate di eguale importo
          ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
          versamenti  a saldo e in acconto dell'imposta personale sul
          reddito;
              b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
          tutte  o  parte  delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
          del  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
          diritto  alla  riliquidazione  e  l'obbligo  di  versamento
          dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
          solo  nel  caso  in cui quest'ultimo non eserciti prima del
          conferimento  le  attivita'  di  cui  al  predetto articolo
          92-bis  e  adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del
          conferente.   In   caso   contrario,  si  rende  definitiva
          l'imposta  sostitutiva  in misura corrispondente al maggior
          valore  delle  rimanenze  conferite  cosi'  come risultante
          dall'ultima  riliquidazione effettuata dal conferente; fino
          a  concorrenza  di  tale  maggiore  valore  le svalutazioni
          determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
          5,  del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          concorrono  alla formazione del reddito per il 50 per cento
          del  loro  ammontare  fino  all'esercizio  in  corso  al 31
          dicembre 2011.
             24.  Fino  al  termine  dell'esercizio  in  corso  al 31
          dicembre   2011,   nel   caso   di   cessione  dell'azienda
          comprensiva  di  tutte  o  parte  delle  rimanenze  di  cui
          all'articolo  92-bis,  del  Testo  Unico  delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
          corrispondente  al  maggior  valore  delle rimanenze cedute
          cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
          dal  cedente  si  ridetermina  con  l'aliquota del 27,5 per
          cento».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 176 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.176  (Regimi  fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          effettuati  tra  soggetti  residenti  nel  territorio dello
          Stato    nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non
          costituiscono   realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle  partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto   di   riconciliazione  della  dichiarazione  dei
          redditi  i  dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
          riconosciuti.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          se  il  conferente  o  il  conferitario  e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato.
             2-bis.   In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata  dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
          assumendo  come  costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
          dell'azienda conferita.
             2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
          commi  1,  2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
          nella  dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
          corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
          piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
          l'applicazione,  in  tutto  o in parte, sui maggiori valori
          attribuiti    in   bilancio   agli   elementi   dell'attivo
          costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali
          relativi  all'azienda  ricevuta,  di un'imposta sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, con aliquota del 12
          per  cento  sulla  parte dei maggiori valori ricompresi nel
          limite  di  5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
          dei  maggiori  valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
          10  milioni  di  euro  e  del  16 per cento sulla parte dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori  assoggettati  a  imposta sostitutiva si considerano
          riconosciuti   ai  fini  dell'ammortamento  a  partire  dal
          periodo   d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
          l'opzione;  in  caso  di realizzo dei beni anteriormente al
          quarto  periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
          il   costo   fiscale   e'   ridotto   dei  maggiori  valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento  dedotto  e  l'imposta  sostitutiva versata e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.
             3.  Non  rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          il   conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi  di
          continuita'   dei   valori   fiscali   riconosciuti   o  di
          imposizione  sostitutiva  di  cui al presente articolo e la
          successiva   cessione  della  partecipazione  ricevuta  per
          usufruire  dell'esenzione  di  cui  all'articolo  87,  o di
          quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
             4.  Le  aziende  acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati  con  il  regime  di cui al presente articolo si
          considerano  possedute  dal soggetto conferitario anche per
          il   periodo   di  possesso  del  soggetto  conferente.  Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti  di  cui al periodo precedente o le operazioni
          di  cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
          si  considerano  iscritte come immobilizzazioni finanziarie
          nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
          conferita    o    in   cui   risultavano   iscritte,   come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
             5.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza   in   sospensione   di   imposta,   ai   sensi
          dell'articolo   109,   comma   4,   lettera   b),  relativa
          all'azienda  conferita  non  concorre  alla  formazione del
          reddito   del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al
          soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
          vincolo  di  sospensione  d'imposta  previsto  dalla  norma
          predetta.
             6. (omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 103 del
          citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
          (Testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  103  (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico  sono  deducibili in misura non superiore al 50
          per  cento  del  costo; quelle relative al costo dei marchi
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
          diciottesimo del costo.
             2.  Le  quote  di  ammortamento del costo dei diritti di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
             3.  Le  quote  di  ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
             3-bis.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19  luglio  2002,  la  deduzione  del costo dei marchi
          d'impresa   e   dell'avviamento   e'  ammessa  alle  stesse
          condizioni  e  con  gli  stessi limiti annuali previsti dai
          commi  1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al conto
          economico.
             4.  Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
          102.».
             - Si riporta il testo vigente del comma 47 dell'articolo
          1 della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008):
             «47.  Le  disposizioni  di  cui al comma 46 si applicano
          alle  operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
          successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre 2007. La
          disciplina  dell'imposta  sostitutiva  introdotta dal comma
          46,  lettera d), numero 3), puo' essere richiesta anche per
          ottenere  il  riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
          valori  di  bilancio  iscritti  in  occasione di operazioni
          effettuate  entro  il  periodo  d'imposta  in  corso  al 31
          dicembre   2007,  nei  limiti  dei  disallineamenti  ancora
          esistenti  alla  chiusura  di  detto  periodo o del periodo
          successivo.  Con  decreto  di  natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottate le
          disposizioni   attuative  per  l'esercizio  e  gli  effetti
          dell'opzione,   per   l'accertamento   e   la   riscossione
          dell'imposta  sostitutiva  e  per  il  coordinamento con le
          disposizioni  recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  materia di
          agevolazioni  alle operazioni di aggregazioni aziendali. In
          caso  di  applicazione  parziale  dell'imposta sostitutiva,
          l'esercizio   dell'opzione   puo'   essere  subordinato  al
          rispetto  di  limiti  minimi.  L'imposta  sostitutiva  deve
          essere  versata  in  tre rate annuali, la prima delle quali
          pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
          al  30  per  cento;  sulla  seconda e sulla terza rata sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 91 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante «Codice
          delle assicurazioni private»:
             «Art.  91  (Principi  di  redazione). - 1. Le imprese di
          assicurazione  e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
          comma  1,  che  emettono  strumenti finanziari ammessi alla
          negoziazione  in  mercati  regolamentati di qualsiasi Stato
          membro  dell'Unione  europea e che non redigono il bilancio
          consolidato,   redigono   il   bilancio   di  esercizio  in
          conformita' ai principi contabili internazionali.
             2.  Le  imprese di assicurazione e di riassicurazione di
          cui  all'articolo  88, comma 1, e le sedi secondarie di cui
          all'articolo  88,  comma  2,  che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita'  al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
          Per   ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile,  va  allegato  al bilancio di esercizio un separato
          rendiconto   redatto   secondo   le  disposizioni  previste
          dall'articolo 89.».
             Il  Titolo III del citato decreto legislativo n. 209 del
          2005  reca: «Esercizio dell'attivita' assicurativa». I Capi
          III  e  IV  di  tale  Titolo  III  regolano rispettivamente
          «Attivita'  e  copertura delle riserve tecniche» e «Margine
          di solvibilita'».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          73  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
          917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi):
             «1.   Sono   soggetti   all'imposta  sul  reddito  delle
          societa':
              a)  le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 2426 del
          codice civile:
             «Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri:
             1)   le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
             2)   il   costo   delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
             3)  l'immobilizzazione  che,  alla  data  della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minore  valore;  questo  non puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
             Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese  controllate o collegate che risultino iscritte per
          un  valore  superiore  a quello derivante dall'applicazione
          del  criterio di valutazione previsto dal successivo numero
          4)  o,  se  non  vi  sia  obbligo  di  redigere il bilancio
          consolidato,  al  valore  corrispondente  alla  frazione di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa   partecipata,  la  differenza  dovra'  essere
          motivata nella nota integrativa;
             4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese  controllate  o  collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il  criterio indicato al numero 1), per un importo
          pari  alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis.
             Quando  la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
             Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
             5)  i  costi  di  impianto  e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso,  ove  esistente,  del collegio sindacale e devono
          essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
          anni.  Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono
          essere  distribuiti  dividendi  solo  se  residuano riserve
          disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
          ammortizzati;
             6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,   ove   esistente,  del  collegio  sindacale,  se
          acquisito  a  titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
          sostenuto  e  deve  essere ammortizzato entro un periodo di
          cinque anni.
             E'  tuttavia  consentito  ammortizzare  sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
             7)   il   disaggio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
             8)  i  crediti  devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
             8-bis)  le  attivita'  e  le  passivita'  in  valuta, ad
          eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
          tasso   di   cambio   a   pronti   alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio  ed  i  relativi  utili  e  perdite su cambi
          devono  essere  imputati  al  conto economico e l'eventuale
          utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
          distribuibile   fino   al   realizzo.  Le  immobilizzazioni
          materiali,  immateriali e quelle finanziarie, costituite da
          partecipazioni,  rilevate  al costo in valuta devono essere
          iscritte  al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
          a  quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
          la riduzione debba giudicarsi durevole;
             9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che
          non  costituiscono  immobilizzazioni sono iscritti al costo
          di  acquisto  o  di produzione, calcolato secondo il numero
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
             10)  il  costo  dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con quelli: «primo
          entrato,  primo  uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
          se   il   valore   cosi'   ottenuto  differisce  in  misura
          apprezzabile    dai    costi    correnti    alla   chiusura
          dell'esercizio,  la  differenza  deve  essere indicata, per
          categoria di beni, nella nota integrativa;
             11)  i  lavori  in  corso  su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
             12)   le  attrezzature  industriali  e  commerciali,  le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
             Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, reca
          «Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli artt. 11, 13 e 15
          della  legge  21  novembre 2000, n. 342, recante «Misure in
          materia fiscale»:
             «Art.    11    (Modalita'    di    effettuazione   della
          rivalutazione).-1.  La rivalutazione di cui all'articolo 10
          deve    essere   eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto
          dell'esercizio  successivo  a  quello  di  cui  al medesimo
          articolo  10, per il quale il termine di approvazione scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  deve riguardare tutti i beni appartenenti
          alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
          intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
          i beni mobili iscritti in pubblici registri.
             2.  I  valori  iscritti  in  bilancio  e in inventario a
          seguito  della  rivalutazione  non  possono  in nessun caso
          superare  i  valori effettivamente attribuibili ai beni con
          riguardo   alla   loro  consistenza,  alla  loro  capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione  nell'impresa,  nonche'  ai valori correnti e
          alle  quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
          o esteri.
             3.  Gli  amministratori  e  il collegio sindacale devono
          indicare  e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
          nella   rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni  e
          attestare  che  la  rivalutazione  non  eccede il limite di
          valore di cui al comma 2.
             4.  Nell'inventario  relativo  all'esercizio  in  cui la
          rivalutazione  viene eseguita deve essere indicato anche il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita'  a  precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
          rivalutati.
             (omissis).».
             «Art.  13  (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
          Il  saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
          sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere imputato al
          capitale  o  accantonato  in una speciale riserva designata
          con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
          diversa utilizzazione.
             2.  La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei  commi  secondo  e  terzo dell'articolo 2445 del codice
          civile.  In caso di utilizzazione della riserva a copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
             3.  Se  il  saldo  attivo  viene attribuito ai soci o ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del  fondo  di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito,  concorrono  a  formare  il reddito imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti.
             4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
          capitale  deliberate  dopo  l'imputazione  a capitale delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio  a  norma  di  precedenti  leggi di rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare,  la parte del capitale formata con l'imputazione
          di tali riserve.
             5.  Nell'esercizio  in  cui si verificano le fattispecie
          indicate  nel  comma  3,  al  soggetto  che  ha eseguito la
          rivalutazione  e'  attribuito  un credito d'imposta ai fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche pari
          all'ammontare  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
             6.  Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   18   dicembre  1997,  n.  466,  e  successive
          modificazioni,  recante  norme  di  riordino  delle imposte
          personali    sul   reddito   al   fine   di   favorire   la
          capitalizzazione  delle  imprese, il saldo attivo di cui al
          comma  1  concorre  a  formare la variazione in aumento del
          capitale  investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
             (omissis).».
             «Art.    15    (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni).  -1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
          14  si  applicano,  per  i  beni  relativi  alle  attivita'
          commerciali  esercitate,  anche  alle  imprese individuali,
          alle  societa'  in nome collettivo, in accomandita semplice
          ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  nonche'  alle  societa' ed enti di cui alla
          lettera  d)  del  comma  1  dello stesso articolo 87 e alle
          persone  fisiche  non  residenti  che  esercitano attivita'
          commerciali  nel  territorio  dello  Stato mediante stabili
          organizzazioni.
             2.  Per  i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
          di  contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
          che  risultino  acquisiti  entro  il  31  dicembre 1999 dai
          registri  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
          condizione  che venga redatto un apposito prospetto bollato
          e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
          n.  162,  reca «Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle  disposizioni  tributarie in materia di rivalutazione
          dei  beni  delle  imprese  e del riconoscimento fiscale dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342».
             -  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19  aprile 2002, n. 86, reca «Regolamento recante modalita'
          di  attuazione  delle disposizioni tributarie in materia di
          rivalutazione  dei  beni delle imprese e del riconoscimento
          fiscale  dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
          dell'  articolo  3,  commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448».