Art. 17.


Incentivi   per  il  rientro  in  Italia  di  docenti  e  ricercatori
scientifici  residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta
per  attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente
                               estero


  1.  I  redditi  di  lavoro  dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori,  che  in  possesso  di  titolo di studio universitario o
equiparato,  siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto  documentata  attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri  di  ricerca  pubblici  o privati o universita' per almeno due
anni  continuativi  che  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che  conseguentemente  divengono
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello Stato, sono imponibili
solo  per  il  10  per  cento,  ai  fini delle imposte dirette, e non
concorrono   alla   formazione  del  valore  della  produzione  netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al  presente comma si applica, (( a decorrere dal 1° gennaio 2009, ))
nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore diviene fiscalmente
residente  nel  territorio  dello  Stato e nei due periodi di imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modifiche,  si
interpretano  nel  senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche  ai  soggetti  residenti  e  alle  stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti  non residenti che eseguono le
attivita'  di  ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con
imprese residenti o localizzate (( negli Stati membri della Comunita'
europea,  negli  Stati  aderenti  all'accordo  sullo Spazio economico
europeo  ))  ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista
di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
  2-bis.  Per  l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1977,  n.  701,  come
determinata  dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203,  e'  integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione  di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  287, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dei commi da 280 a 283 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  296  del 2006, e successive
          modificazioni:
             «280.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
          misura  del  10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
          di  ricerca  industriale  e  di sviluppo precompetitivo, in
          conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
          di  Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
          a  285.  La  misura  del  10 per cento e' elevata al 40 per
          cento  qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
          a  contratti  stipulati con universita' ed enti pubblici di
          ricerca.».
             «281.   -  Ai  fini  della  determinazione  del  credito
          d'imposta  i  costi  non  possono,  in  ogni caso, superare
          l'importo  di  50  milioni  di  euro  per  ciascun  periodo
          d'imposta.».
             «282.  Il  credito  d'imposta deve essere indicato nella
          relativa  dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
          formazione   del   reddito   ne'   della   base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
          comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,  ed  e'
          utilizzabile  ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          dovute  per  il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
          comma  280  sono  state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
          utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere dal mese successivo al termine
          per   la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il
          credito e' concesso.».
             «283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze
          da  adottare  entro  il 31 marzo 2008, sono individuati gli
          obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
          attiene  alla  definizione  delle  attivita'  di  ricerca e
          sviluppo   agevolabili   e  le  modalita'  di  verifica  ed
          accertamento  della  effettivita'  delle  spese sostenute e
          coerenza  delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
          al comma 280.».
             Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 giugno
          1977,  n.  701  recante  «Approvazione  del  regolamento di
          esecuzione   del   D.P.R.  21  aprile  1972,  n.  472,  sul
          riordinamento  e potenziamento della Scuola superiore della
          pubblica  amministrazione»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 1977, n. 268.
             Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287 recante
          «Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59»  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.