Art. 2.


Mutui  prima  casa:  per  i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono  superare  il  4  per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato  dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
    su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.

  1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non  fisso  da  corrispondere  nel  corso  del  2009  e' calcolato ((
applicando  il  tasso  ))  maggiore  tra il 4 per cento senza spread,
spese  varie  o  altro  tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale
alla  data  di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo
non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
  ((  1-bis.  Anche  al  fine  di  escludere  a carico del mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a  mutui  accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione  principale,  contratti  entro  la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore  dei  quali  e'  prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati  dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo  rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima  banca  e  il  contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono  essere  forniti  al  notaio  per  essere  prodotti unitamente
all'atto  di  surrogazione.  Per  eventuali  attivita' aggiuntive non
necessarie  all'operazione,  espressamente richieste dalle parti, gli
onorari  di  legge  restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita'  connesse  alle  operazioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano  costi  di  alcun  genere,  anche  in  forma indiretta, nei
riguardi dei clienti. ))
  2.  Il  comma  1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da
ipoteca  ))  per  l'acquisto  la  costruzione  e  la ristrutturazione
dell'abitazione  principale,  ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito di frazionamento
))  da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica
anche  ai  mutui  rinegoziati  in  applicazione  dell'articolo  3 del
decreto-legge   27   maggio   2008,   n.   93,   convertito,  ((  con
modificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul
conto  di  finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in
cui  il  conto  di  finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
  (( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate   determinati   secondo   il   comma   1   e   quelli  derivanti
dall'applicazione  delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a  carico  dello  Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche  e  agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla   base   delle   informazioni   disponibili  presso  l'Anagrafe
tributaria,  possono  ricorrere  le  condizioni  per l'applicabilita'
delle  disposizioni  di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per  garantire  ai  medesimi  operatori  l'attribuzione di un credito
d'imposta,  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997,n. 241, e
successivemodificazioni,  pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai  sensi  del  comma  2  e  per  il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari,  anche  ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
  4.  Gli  oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro
per  l'anno  2009,  )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
  5.  A  partire  dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari
finanziari  iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni,  ))  che  offrono  alla  clientela  mutui garantiti da
ipoteca  per  l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai  medesimi  clienti  la  possibilita' di stipulare tali contratti a
tasso   variabile   indicizzato   al   tasso   sulle   operazioni  di
rifinanziamento  principale  della  Banca  centrale europea. Il tasso
complessivo  applicato  in  tali  contratti  e'  in  linea con quello
praticato  per le altre forme di indicizzazione offerte. (( Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli  106  e  107 del testo unico dicui al decreto legislativo n.
385  del  1993,  e  successive  modificazioni, )) sono (( tenuti )) a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata  pubblicita'  e  trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle  relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti  negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, )) trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei  termini  da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui al presente comma e
delle  relative  istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
si   applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   prevista
all'articolo  144,  comma  3,  ((  del  citato  testo unico di cui al
decreto  legislativo  n.  385  del  1993. )) Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
  (( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009,  rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate  all'esito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso  decreto  sono  ridefiniti  i livelli di reddito e gli importi
degli  assegni  per  i  nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze  delle  famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap,  nonche'  al  fine  di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i  titolari  di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
  5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il   sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
  5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40,  come  modificato  dal  comma  450 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  si applicano le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo  144,  comma  4,  del testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
  5-quinquies.  Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono
destinate  ad  incrementare  il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto  della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-sexies.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con proprio decreto, previo parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo  del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
             «Art.  1202  (Surrogazione per volonta' del debitore). -
          Il  debitore,  che  prende a mutuo [c.c. 1813] una somma di
          danaro  o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
          puo'  surrogare il mutuante nei diritti del creditore [c.c.
          1201], anche senza il consenso di questo.
             La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
          condizioni:
              1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente
          data certa [c.c. 1199, 2704];
              2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la
          specifica destinazione della somma mutuata;
              3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del
          debitore  circa  la  provenienza  della somma impiegata nel
          pagamento.  Sulla  richiesta del debitore, il creditore non
          puo'   rifiutarsi   di   inserire   nella   quietanza  tale
          dichiarazione.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7  (Misure  urgenti  per  la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione     di     autoveicoli),    convertito,    con
          modificazioni,   dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  e
          successive modificazioni:
             «Art.  8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
          caso  di  mutuo,  apertura di credito od altri contratti di
          finanziamento   da   parte   di   intermediari   bancari  e
          finanziari,   la   non   esigibilita'   del  credito  o  la
          pattuizione  di  un  termine  a  favore  del  creditore non
          preclude  al  debitore  l'esercizio  della  facolta' di cui
          all'art. 1202 del codice civile.
             2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il
          mutuante  surrogato  subentra  nelle  garanzie  accessorie,
          personali  e  reali, al credito surrogato. L'annotamento di
          surrogazione  puo'  essere  richiesto al conservatore senza
          formalita',   allegando   copia   autentica   dell'atto  di
          surrogazione   stipulato  per  atto  pubblico  o  scrittura
          privata.
             3.   E'   nullo   ogni   patto,  anche  posteriore  alla
          stipulazione  del contratto, con il quale si impedisca o si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione  di  cui al comma 1. La nullita' del patto non
          comporta   la   nullita'  del  contratto.  Resta  salva  la
          possibilita'  del  creditore  originario  e del debitore di
          pattuire  la  variazione, senza spese, delle condizioni del
          contratto  di  mutuo  in essere, mediante scrittura privata
          anche non autenticata.
             3-bis.  La  surrogazione  di  cui al comma 1 comporta il
          trasferimento   del  contratto  di  mutuo  esistente,  alle
          condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
          con  l'esclusione  di  penali  o  altri  oneri di qualsiasi
          natura.  Non  possono  essere  imposte  al  cliente spese o
          commissioni   per  la  concessione  del  nuovo  mutuo,  per
          l'istruttoria  e  per  gli  accertamenti  catastali, che si
          svolgono  secondo procedure di collaborazione interbancaria
          improntate  a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
          adempimenti e dei costi connessi.
             4.  La  surrogazione  per  volonta'  del  debitore  e la
          ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
          il venir meno dei benefici fiscali.
             4-bis.  Nell'ipotesi  di cui al comma 2 non si applicano
          l'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 17 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
          le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
             4-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma
          4-bis,  valutato  in  2,5 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno   2007,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2007-2009,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno  2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
          2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno
          2009,  l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero e,
          quanto   a   2,5   milioni   di   euro   per  l'anno  2008,
          l'accantonamento  relativo  al Ministero della solidarieta'
          sociale.
             4-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          provvede    al    monitoraggio    degli   oneri   derivanti
          dall'applicazione   del   comma   4-bis,   anche   ai  fini
          dell'applicazione  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
          agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  e
          trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
          eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo
          comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il  potere  di  acquisto  delle  famiglie), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
             «Art.  3  (Rinegoziazione mutui per la prima casa). - 1.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
          bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da
          stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  aperta  all'adesione delle
          banche  e  degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.
          106  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione,
          anche  in  deroga,  laddove  fosse  applicabile,  a  quanto
          stabilito  ai  sensi  dell'art.  120,  comma  2, del citato
          decreto  legislativo  n.  385  del  1993, dei mutui a tasso
          variabile  stipulati  per  l'acquisto,  la costruzione e la
          ristrutturazione  dell'abitazione  principale anteriormente
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Al
          fine  di  favorire  una  maggiore concorrenza nel mercato a
          vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente
          prevista  la  possibilita'  che  le singole banche aderenti
          adottino,   dandone   puntuale   informazione  ai  clienti,
          eventuali   condizioni   migliorative   rispetto  a  quanto
          previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma
          restando  l'opzione  di  portabilita'  del  mutuo, ai sensi
          dell'articolo  8  del  decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40, e successive modificazioni.
             2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo
          delle  rate  del  mutuo ad un ammontare pari a quello della
          rata  che  si ottiene applicando all'importo originario del
          mutuo  il  tasso  di  interesse come risultante dalla media
          aritmetica  dei  tassi  applicati  ai  sensi  del contratto
          nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane
          fisso per tutta la durata del mutuo.
             3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo
          il  piano di ammortamento originariamente previsto e quello
          risultante  dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di
          un  conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che
          si  ottiene  in  base  all'IRS  a  dieci anni, alla data di
          rinegoziazione,  maggiorabile  fino  ad  un  massimo di uno
          spread dello 0,50 annuo.
             4.  Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione
          effettuata,  la  differenza tra l'importo della rata dovuta
          secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
          quello  risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi
          a  favore  del  mutuatario,  tale  differenza e' imputata a
          credito   del   mutuatario   sul   conto  di  finanziamento
          accessorio.  Qualora il debito del conto accessorio risulti
          interamente  rimborsato  l'ammortamento  del mutuo ha luogo
          secondo la rata variabile originariamente prevista.
             5.  L'eventuale  debito risultante dal conto accessorio,
          alla  data  di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato
          dal  cliente  sulla base di rate costanti il cui importo e'
          uguale    all'ammontare   della   rata   risultante   dalla
          rinegoziazione  e  l'ammortamento  e'  calcolato sulla base
          dello  stesso  tasso  a cui e' regolato il conto accessorio
          purche' piu' favorevole al cliente.
             6.  Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto
          di  rinegoziazione  continuano  ad  assistere,  secondo  le
          modalita'  convenute,  il  rimborso  del debito che risulti
          alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di
          alcuna  formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto
          previsto  all'articolo  39,  comma 5, del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1°   settembre  1993,  n.  385.  La  presente
          disposizione  si  applica  altresi'  nel  caso  in cui, per
          effetto  della  rinegoziazione,  il  titolare  del conto di
          finanziamento   accessorio   sia   soggetto   diverso   dal
          cessionario  del  mutuo  nell'ambito  di  un'operazione  di
          cartolarizzazione  con  cessione di crediti. In tal caso la
          surroga   nelle   garanzie   opera  di  diritto,  senza  il
          compimento  di  alcuna  formalita', anche ipotecaria, ma ha
          effetto  solo  a seguito dell'integrale soddisfacimento del
          credito   vantato   dal   cessionario   del  mutuo  oggetto
          dell'operazione di cartolarizzazione.
             7.  Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  di cui
          all'articolo  106  del  decreto legislativo n. 385 del 1993
          che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano
          ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella
          stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
          L'accettazione  della proposta e' comunicata dal mutuatario
          alla  banca  o all'intermediario finanziario entro tre mesi
          dalla    comunicazione    della    proposta    stessa.   La
          rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere
          dalla  prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
          2009.
             8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti
          da  imposte  e tasse di alcun genere e per esse le banche e
          gli   intermediari   finanziari  non  applicano  costi  nei
          riguardi dei clienti.
             8-bis.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono
          derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario.».
             - Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241  vedasi  in riferimenti normativi
          all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 106 e 107 del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni  (Testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia):
             «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
             2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati  nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
             3.  L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
              b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
              c)  capitale  sociale  versato  non  inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
              d)  possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
          degli  esponenti  aziendali,  dei  requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
             4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
          Banca d'Italia e l'UIC:
              a)  specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
              b)   per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto dal comma
          3,  vincolare  la  scelta della forma giuridica, consentire
          l'assunzione  di altre forme giuridiche e stabilire diversi
          requisiti patrimoniali.
             5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
          da'  comunicazione  delle  iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
             6.  Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
             7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
             «Art.   107   (Elenco   speciale)   -   1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
             2.  La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse  configurazioni,  l'organizzazione amministrativa e
          contabile  e  i controlli interni, nonche' l'informativa da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
             2-bis.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi del comma 2
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari  iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare:
              a)  le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
          societa'  o  enti  esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a);
              b)  sistemi  interni  di  misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione della Banca d'Italia
          .
             3.  Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
             4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
             4-bis.  La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il  divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di  utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto .
             5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
             6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel   titolo   IV,   capo  I,  sezioni  I  e  III,  nonche'
          all'articolo  97-bis  in quanto compatibile; in luogo degli
          articoli  86,  commi  6  e  7,  e  87,  comma 1, si applica
          l'articolo  57,  commi  4  e  5, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58.
             7.  Agli  intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47.».
             -  Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144 del
          gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «3.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
          lire  centoventicinque  milioni  per  l'inosservanza  delle
          norme  contenute  negli articoli 116 e 123 o delle relative
          disposizioni   generali   o   particolari  impartite  dalle
          autorita' creditizie.».
             «4.  Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione  amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
          milioni  per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
          128,  comma  1,  ovvero  nel caso di ostacolo all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso  di un unico contratto di credito al consumo in
          una  pluralita'  di  contratti  dei quali almeno uno sia di
          importo  inferiore  al  limite inferiore previsto dall'art.
          121, comma 4, lettera a).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 145 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «Art.   145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
          provvedimento motivato.
             2.  [Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sulla
          base  della  proposta  della  Banca  d'Italia  o  dell'UIC,
          provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato].
             3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
          estratto,  entro  il termine di trenta giorni dalla data di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
          titolo  e'  pubblicato per estratto sul bollettino previsto
          dall'articolo 8.
             4.  Contro  il  provvedimento che applica la sanzione e'
          ammessa   opposizione   alla  corte  di  appello  di  Roma.
          L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
          data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
          essere  depositata  presso  la  cancelleria  della corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
             5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
             6.  La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
             7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
             8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.
             9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
          titolo  si  provvede  mediante ruolo secondo i termini e le
          modalita'   previsti   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  settembre 1973, n. 602, come modificato dal
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             10.   Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
             11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  titolo non si applicano le disposizioni contenute
          nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 11 della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
          del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
             «1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
          il   Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle
          abitazioni   in   locazione,  la  cui  dotazione  annua  e'
          determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni.».
             -  Per  il  riferimento  all'art. 8 del decreto-legge 31
          gennaio 2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
             -  Si  riporta  il testo del comma 475 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «475.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  il  Fondo  di  solidarieta' per i mutui per
          l'acquisto  della  prima  casa,  con  una  dotazione  di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».