Art. 4.


Fondo  per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
                    del servizio civile nazionale


  1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire  l'accesso  al  credito  delle famiglie con un figlio nato o
adottato  nell'anno  di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  un  apposito fondo rotativo, dotato di
personalita'  giuridica,  denominato:  «Fondo  di credito per i nuovi
nati»,  con  una  dotazione  di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche  fidejussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede (( a valere sulle risorse )) del Fondo per
le  politiche  della  famiglia  di  cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma  1250,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti   i   criteri   e  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento   del  Fondo,  di  rilascio  e  di  operativita'  delle
garanzie.
  (( 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi'  integrato  di  ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009
per  la  corresponsione  di  contributi  in conto interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano   portatori   di   malattie   rare,  appositamente  individuate
dall'elenco  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo  29  aprile  1998,  n.  124.  In  ogni  caso, l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009. ))
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
  «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e  alle  gestioni  speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi    sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.   335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su  base
volontaria  successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o  in  parte,  a  domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
  4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4-ter.  Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio  Civile  qualsiasi  obbligo  contributivo  ai fini di cui al
comma  4  per  il  periodo  di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
  3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro,   al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,   in   ragione  della  specificita'  dei  compiti  e  delle
condizioni  di  stato  e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo  di  lavoro  dipendente  non superiore, nell'anno 2008, a
35.000  euro,  e'  riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico  accessorio,  una  riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  e delle addizionali regionali e comunali. La misura
della  riduzione  e  le  modalita'  applicative  della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il (( Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  )) e con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ((  da emanare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto. ))
  ((  3-bis.  Le  risorse  del fondo istituito dall'articolo 1, comma
1328,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
alimentato  dalle  societa'  aeroportuali  in proporzione al traffico
generato,  destinate  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso  pubblico  e della difesa civile del Ministero dell'interno,
sono  utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento
al  fine  dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il  Governo e le organizzazioni
sindacali  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il
miglioramento  della  qualita'  del servizio di soccorso prestato dal
personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il
60  per  cento  al  fine  di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace  attivita'  di  soccorso  pubblico  del  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  prevedendo  particolari  emolumenti da destinare
all'istituzione  di una speciale indennita' operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
  3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))
  4.  All'articolo  7,  comma  3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola   «definite»   e'   sostituita  dalle  seguenti:  «definiti  i
requisiti, i criteri e».
  5.  Il  decreto  ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge   8   marzo  2000,  n.  53,  e'  emanato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione  fiscale), convertito con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006, n. 248, come integrato dall'art. 1,
          comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «19.Fondi  per  le  politiche  della  famiglia,  per  le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e alle pari opportunita'.
             1.  Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
          tutela  della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio   nazionale   sulla   famiglia,   presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo  per  le  politiche  della famiglia», al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006  e  di  dieci  milioni  di  euro a decorrere dall'anno
          2007.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 5 del
          decreto  legislativo  29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione
          del  sistema  di  partecipazione al costo delle prestazioni
          sanitarie   e   del   regime   delle   esenzioni,  a  norma
          dell'articolo  59,  comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
          449):
             «1.  Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, rispettivamente:
          a)  le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
          malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
          a)  e  b)  danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
          per  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai
          medesimi  regolamenti.  Nell'individuare  le  condizioni di
          malattia,  il  Ministro  della  sanita'  tiene  conto della
          gravita'  clinica,  del grado di invalidita', nonche' della
          onerosita'  della  quota  di  partecipazione  derivante dal
          costo del relativo trattamento.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni
          (Disciplina   del   Servizio   civile   nazionale  a  norma
          dell'articolo  2  della L. 6 marzo 2001, n. 64), cosi' come
          sostituito dalla presente legge:
             «Art.  9  (Trattamento  economico  e  giuridico).  -  1.
          L'attivita'  svolta  nell'ambito  dei  progetti di servizio
          civile  non  determina  l'instaurazione  di  un rapporto di
          lavoro  e  non  comporta  la sospensione e la cancellazione
          dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
             2.  Agli  ammessi a prestare attivita' in un progetto di
          servizio  civile compete un assegno per il servizio civile,
          non  superiore  al  trattamento  economico  previsto per il
          personale  militare volontario in ferma annuale, nonche' le
          eventuali  indennita'  da corrispondere in caso di servizio
          civile  all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
          volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del
          compenso  dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
          e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
          Fondo nazionale per il servizio civile.
             3.  L'Ufficio  nazionale,  tramite  l'ISVAP,  provvede a
          predisporre  condizioni  generali  di  assicurazione  per i
          rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
             4.  Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti   e   alle   gestioni  speciali  dei  lavoratori
          autonomi,  agli  iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alla  gestione di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335,  i  periodi  corrispondenti al servizio civile su base
          volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili,
          in  tutto  o  in  parte, a domanda dell'assicurato, e senza
          oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con
          le  modalita'  di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
          1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e
          sempreche'   gli   stessi   non   siano   gia'  coperti  da
          contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
             4-bis.  Gli  oneri da riscatto possono essere versati ai
          regimi  previdenziali  di  appartenenza  in unica soluzione
          ovvero  in  centoventi rate mensili senza l'applicazione di
          interessi per la rateizzazione.
             4-ter.  Dal  1°  gennaio  2009, cessa a carico del Fondo
          Nazionale    del    Servizio   Civile   qualsiasi   obbligo
          contributivo  ai  fini  di cui al comma 4 per il periodo di
          servizio  civile  prestato  dai  volontari  avviati  dal 1°
          gennaio 2009.
             5.   L'assistenza  sanitaria  agli  ammessi  a  prestare
          attivita'  di  servizio  civile  e'  fornita  dal  Servizio
          sanitario   nazionale.   Fermo   restando  quanto  previsto
          dall'articolo  68  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
          certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
          civile   sono   rilasciate  gratuitamente  da  parte  delle
          strutture   del   Servizio   sanitario   nazionale  e  sono
          rimborsate a carico del Fondo nazionale.
             6.  Il personale femminile del Servizio civile nazionale
          e'  sospeso  dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
          da   parte  dell'interessata  all'Ufficio  nazionale,  alla
          regione  o  alla  provincia  autonoma  della certificazione
          medica  attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria. Si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  16  e 17 del decreto
          legislativo   26   marzo   2001,  n.  151.  Dalla  data  di
          sospensione  del  servizio  a  quella  della sua ripresa e'
          corrisposto  l'assegno  di  cui  al  comma 2, ridotto di un
          terzo, a carico del Fondo nazionale.
             7.   I   dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  che
          svolgono  il  servizio civile ai sensi del presente decreto
          legislativo,  sono  collocati,  a  domanda,  in aspettativa
          senza  assegni.  In  questo  caso,  il periodo trascorso in
          aspettativa   e'   computato   per  intero  ai  fini  della
          progressione  in carriera, della attribuzione degli aumenti
          periodici   di  stipendio.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
          oneri gravano sul Fondo nazionale.
             8.  Al  termine del periodo di servizio civile, compiuto
          senza  demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
          o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
          per   quanto   di   rispettiva  competenza,  rilasciano  ai
          volontari    un   apposito   attestato   da   cui   risulta
          l'effettuazione  del  servizio  civile.  I titolari di tale
          attestato  sono equiparati al personale militare volontario
          in ferma annuale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «1328.  Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
          del  servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
          diritti  d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
          comma   11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive   modificazioni,  e'  incrementata  a  decorrere
          dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro  a  passeggero
          imbarcato.  Un  apposito  fondo,  alimentato dalle societa'
          aeroportuali  in proporzione al traffico generato, concorre
          al  medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
          del   Ministero  dell'interno,  da  comunicare,  anche  con
          evidenze  informatiche,  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,  tramite  l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
          alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla Corte dei
          conti,  si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo tra le
          unita'  previsionali  di base del centro di responsabilita'
          «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della   difesa   civile»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
             - Si riporta il testo degli articoli 37 e 83 del decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
          dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
             «Art.37  (Procedura  di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'articolo  34,  comma 2. Le trattative si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'articolo  35  e si concludono con la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che
          le    organizzazioni    sindacali    aderenti   all'ipotesi
          rappresentino  piu'  del cinquanta per cento come media tra
          il  dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il
          sessanta per cento del dato elettorale.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce l'ipotesi di
          accordo,  unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
          e'   trasmesso   alla   Corte  dei  conti,  ai  fini  della
          certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
          della    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione  e  di  bilancio  di  cui all'articolo 1-bis
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  La  Corte dei conti delibera entro quindici
          giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
          i   quali   la   certificazione   si   intende   effettuata
          positivamente.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  dei  commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
          legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
             «Art.83  (Procedura  di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'articolo  80,  comma 2. Le trattative si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'articolo  81  e si concludono con la
          sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
             2.  La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla   base   della   rappresentativita'   accertata   per
          l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
          le  organizzazioni  sindacali  aderenti  all'ipotesi stessa
          rappresentino   piu'  del  cinquanta  per  cento  del  dato
          associativo  espresso  dal  totale  delle deleghe sindacali
          rilasciate.
             3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
             4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta   e  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
             5.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'   finanziarie   ed  esaminate  le  eventuali
          osservazioni  di  cui  al  comma  3,  approva  l'ipotesi di
          accordo  e  il  relativo  schema  di decreto del Presidente
          della  Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
          Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia definito entro
          novanta  giorni  dall'inizio  delle  procedure,  il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.
             6.  Lo  schema  di  decreto  che  recepisce l'ipotesi di
          accordo,  unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
          e'   trasmesso   alla   Corte  dei  conti,  ai  fini  della
          certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
          della    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione  e  di  bilancio  di  cui all'articolo 1-bis
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  La  Corte dei conti delibera entro quindici
          giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
          i   quali   la   certificazione   si   intende   effettuata
          positivamente.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  dei  commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
          legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 7 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta') cosi' come sostituito dalla presente legge:
             «3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  per  la  solidarieta'  sociale, sono definiti i
          requisiti,  i  criteri  e  le  modalita'  applicative delle
          disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni.».