Art. 5.


               Detassazione contratti di produttivita'


  1.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del  lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro  il  limite  di  importo  complessivo  di 6.000 euro lordi, con
esclusivo  riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo  delle  somme  assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui   all'articolo  2  del  citato  decreto-legge.  Se  il  sostituto
d'imposta  tenuto  ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non  e'  lo  stesso  che  ha  rilasciato  la certificazione unica dei
redditi  per  il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 luglio 2008, n. 126 recante
          “Disposizioni  urgenti per salvaguardare il potere di
          acquisto delle famiglie”:
             «Art.  2  (Misure  sperimentali  per  l'incremento della
          produttivita'  del  lavoro).  -  1. Salva espressa rinuncia
          scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
          2008  al  31  dicembre  2008,  sono  soggetti a una imposta
          sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  delle  addizionali  regionali  e comunali pari al 10 per
          cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
          lordi, le somme erogate a livello aziendale:
             a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
          decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 66, effettuate nel
          periodo suddetto;
             b)  per  prestazioni  di lavoro supplementare ovvero per
          prestazioni   rese   in   funzione  di  clausole  elastiche
          effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
          a  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale stipulati prima
          della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
             c)   in   relazione   a   incrementi  di  produttivita',
          innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
          competitivita'    e   redditivita'   legati   all'andamento
          economico dell'impresa.
             2.  I  redditi  di cui al comma 1 non concorrono ai fini
          fiscali  e  della determinazione della situazione economica
          equivalente  alla  formazione  del  reddito complessivo del
          percipiente  o  del  suo  nucleo  familiare entro il limite
          massimo  di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
          redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
          e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
          sulla base del reddito di cui al comma 5.
             3.  L'imposta  sostitutiva  e'  applicata  dal sostituto
          d'imposta.   Se  quest'ultimo  non  e'  lo  stesso  che  ha
          rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
          il  beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
          da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
             4.  Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
             5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
          sperimentale   e   trovano   applicazione   con   esclusivo
          riferimento  al settore privato e per i titolari di reddito
          da  lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2007, a
          30.000   euro.   Trenta  giorni  prima  del  termine  della
          sperimentazione,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  procede,  con  le organizzazioni
          sindacali   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
          a  una  verifica  degli  effetti delle disposizioni in esso
          contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
          pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  al  fine  di
          valutare   l'eventuale   estensione  del  provvedimento  ai
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.
             6.  Nell'articolo  51,  comma  2,  del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la lettera b) e'
          soppressa.».