Art. 8.


       Revisione congiunturale speciale degli studi di settore


  1.  Al  fine  di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei  mercati,  con  particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali,  in  deroga  all'articolo  1,  comma 1, del Decreto del
Presidente  della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore   possono   essere   integrati   con   decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo  10,  comma  7,  della  legge  8  maggio  1998,  n. 146.
L'integrazione   tiene   anche  conto  dei  dati  della  contabilita'
nazionale,   degli  elementi  acquisibili  presso  istituti  ed  enti
specializzati  nella  analisi  economica,  nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre
2007,  ((  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del Decreto
          del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195,
          recante  «Regolamento  recante  disposizioni  concernenti i
          tempi  e  le  modalita'  di  applicazione  degli  studi  di
          settore»:
             «Art.  1  (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni  previste  dall'articolo  10,  commi da 1 a 6,
          della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
          dagli  accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009  gli  studi  di settore devono essere pubblicati nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
          termine  di  cui  al  periodo  precedente  e' fissato al 31
          dicembre.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10, comma 8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere  dal  periodo  di  imposta successivo a quello di
          entrata in vigore degli studi.».
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 7,
          della  legge  8  maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni
          per  la  semplificazione e la razionalizzazione del sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,   nonche'   disposizioni  varie  di  carattere
          finanziario»:
             «7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione».
             Il   provvedimento   del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate  dell'8  ottobre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  247  del  23 ottobre 2007, reca «Istituzione
          degli  Osservatori  regionali per l'adeguamento degli studi
          di settore alle realta' economiche locali».