Art. 8. Revisione congiunturale speciale degli studi di settore 1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita' nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, recante «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore»: «Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario»: «7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso per l'attivita' consultiva dei componenti della commissione». Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, reca «Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali».