Art. 9.


Rimborsi  fiscali  ultradecennali  e velocizzazione, anche attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.


  1.  All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007,
n.  81,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni  2008  e  2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui  all'articolo  1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente,  per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei  confronti  dei  Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento  rientri,  secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le  regolazioni  debitorie  pregresse e il cui ammontare e' accertato
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare  n.  7  del  5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla  contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio»  per  i  rimborsi  richiesti  da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
  ((  2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139,
140  e  140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati. ))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese  di  assicurazione  e  della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie  finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai  fornitori  di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche   ((   con   priorita'  per  le  ipotesi  nelle  quali  sia
contestualmente  offerta  una  riduzione  dell'ammontare  del credito
originario.
  3-bis.  Per  l'anno  2009, su istanza del creditore di somme dovute
per  somministrazioni,  forniture  e  appalti,  le regioni e gli enti
locali,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli  articoli  77-bise
77-terdel  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla legislazione
vigente.  Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto,
a  far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine
rilasciata  anche  nel  caso  in  cui  il contratto di fornitura o di
servizio  in  essere  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto escluda la cedibilita' del credito
medesimo.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 15-bis, comma 12,
          del  decreto  legge  2  luglio 2007, n. 81, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
          «Disposizioni  urgenti  in materia finanziaria», cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «12.  Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
          liquidazione   dei  rimborsi  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  15  settembre  2006, n. 258, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  10  novembre 2006, n. 278, e'
          autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
          5.700  milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
          2009.  Relativamente  agli  anni  2008  e  2009  le risorse
          disponibili  sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
          comma   50,   della   legge   23  dicembre  2005,  n.  266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati  nei  confronti  dei  Ministeri  alla  data del 31
          dicembre  2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
          di  contabilita'  nazionale,  tra  le regolazioni debitorie
          pregresse  e  il cui ammontare e' accertato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, anche sulla base
          delle  risultanze  emerse  a seguito della emanazione della
          propria  circolare  n.  7  del 5 febbraio 2008, nonche' per
          essere   trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.  1778
          «Agenzia  delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
          richiesti  da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo
          1,  comma  139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la
          successiva  erogazione  ai contribuenti. Relativamente agli
          anni  2008  e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
          fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  50, della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266,  rispettivamente,  per provvedere
          all'estinzione  dei  crediti,  maturati  nei  confronti dei
          Ministeri  alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
          rientri,  secondo  i criteri di contabilita' nazionale, tra
          le  regolazioni  debitorie  pregresse e il cui ammontare e'
          accertato  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito
          della  emanazione  della  propria  circolare  n.  7  del  5
          febbraio   2008,   nonche'   per   essere  trasferite  alla
          contabilita'  speciale  n.  1778  « Agenzia delle entrate -
          Fondi  di  Bilancio  »  per i rimborsi richiesti da piu' di
          dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
             (Omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 139, 140 e 140-bis
          dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2008), abrogati dal comma in commento:
             «139.  Decorsi  piu'  di  dieci  anni dalla richiesta di
          rimborso,  le somme complessivamente spettanti, a titolo di
          capitale  e di interessi, per crediti riferiti alle imposte
          sul   reddito   delle   persone  fisiche  e  delle  persone
          giuridiche  ovvero  all'imposta  sul reddito delle societa'
          producono,   a  partire  dal  1°  gennaio  2008,  interessi
          giornalieri  ad un tasso definito ogni anno con decreto del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sulla base della
          media  aritmetica  dei  tassi applicati ai buoni del tesoro
          poliennali  a dieci anni, registrati nell'anno precedente a
          tale decreto.».
             «140.  La quantificazione delle somme sulle quali devono
          essere  calcolati  gli  interessi  di  cui  al comma 139 e'
          effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
              a)  dal  1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il
          termine decennale e' maturato anteriormente a tale data;
              b)   dal  decimo  anno  successivo  alla  richiesta  di
          rimborso, negli altri casi.».
             «140-bis.   Al   fine  di  consentire  l'erogazione  dei
          rimborsi  arretrati  di  cui  ai  commi  139  e  140  e  di
          accelerare   l'erogazione   delle  richieste  dei  rimborsi
          correnti,  su  proposta  dell'Agenzia  delle entrate, quote
          parte  delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti
          capitoli  di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo
          da  istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
              a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
              b)  dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine
          di cui al comma 139».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 77-bis e
          77-ter   del   decreto-legge   25   giugno  2008,  n.  112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «Art.  77-bis  (Patto di stabilita' interno per gli enti
          locali).  -  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica
          della  Repubblica,  le  province e i comuni con popolazione
          superiore  a  5.000  abitanti concorrono alla realizzazione
          degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio
          2009-2011  con  il  rispetto  delle  disposizioni di cui ai
          commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
          coordinamento   della   finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli  117,  terzo  comma,  e  119, secondo comma, della
          Costituzione.
             2.  La  manovra  finanziaria  e'  fissata  in termini di
          riduzione  del  saldo  tendenziale di comparto per ciascuno
          degli anni 2009, 2010 e 2011.
             3.   Ai   fini   della  determinazione  dello  specifico
          obiettivo  di saldo finanziario, le province e i comuni con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti applicano al saldo
          dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
          sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
              a)  se  l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
               1)  per  le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
          per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
               2)  per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per
          cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
              b)  se  l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
          l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
          termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
               1)  per  le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
          per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
               2)  per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
              c)  se  l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  positivo,  le
          percentuali sono:
               1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
               2)  per  i  comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
          cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
              d)  se  l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
          per  l'anno  2007  e  presenta  un saldo per lo stesso anno
          2007,   in   termini  di  competenza  mista,  negativo,  le
          percentuali sono:
               1)  per  le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
          per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
               2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per
          cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
             4.  Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
          per   frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era  stato
          commissariato  ai  sensi  dell'articolo 141 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
          interno  le  stesse  regole  degli  enti di cui al comma 3,
          lettera b), del presente articolo.
             5.  Il  saldo  finanziario  tra  entrate  finali e spese
          finali   calcolato   in  termini  di  competenza  mista  e'
          costituito  dalla  somma algebrica degli importi risultanti
          dalla  differenza  tra accertamenti e impegni, per la parte
          corrente,  e  dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
          la   parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle  entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti.
             6.  Gli  enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere a) e d).
             7.  Gli  enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
          conseguire,  per  ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
          saldo  finanziario  in  termini  di competenza mista almeno
          pari  al  corrispondente  saldo finanziario dell'anno 2007,
          quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
          risultante  dall'applicazione  delle  percentuali  indicate
          nelle stesse lettere b) e c).
             7-bis.  Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
          considerate   le  risorse  provenienti  dallo  Stato  e  le
          relative  spese  di  parte  corrente  e  in  conto capitale
          sostenute  dalle  province  e  dai  comuni per l'attuazione
          delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
          ministri   a   seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza.  L'esclusione  delle  spese  opera anche se esse
          sono   effettuate   in   piu'   anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse.
             7-ter.   Le   province   e   i  comuni  che  beneficiano
          dell'esclusione  di  cui  al  comma  7-bis  sono  tenuti  a
          presentare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri -
          Dipartimento  della  protezione  civile,  entro  il mese di
          gennaio  dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
          dal  patto  di  stabilita'  interno,  ripartite nella parte
          corrente e nella parte in conto capitale.
             8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote
          di  societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi pubblici
          locali  nonche'  quelle  derivanti  dalla distribuzione dei
          dividendi  determinati da operazioni straordinarie poste in
          essere  dalle predette societa', qualora quotate in mercati
          regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla  vendita del
          patrimonio  immobiliare  non  sono  conteggiate  nella base
          assunta  a  riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
          obiettivi  e  dei  saldi utili per il rispetto del patto di
          stabilita'  interno,  se  destinate  alla  realizzazione di
          investimenti o alla riduzione del debito.
             9.   Per  l'anno  2009,  nel  caso  in  cui  l'incidenza
          percentuale  dell'importo  di  cui al comma 3, lettere a) e
          d),  sull'importo  delle  spese  finali  dell'anno 2007, al
          netto  delle  concessioni  di crediti, risulti per i comuni
          superiore  al 20 per cento, il comune deve considerare come
          obiettivo   del   patto  di  stabilita'  interno  l'importo
          corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
             10.  Al  fine  di ricondurre la dinamica di crescita del
          debito  in  coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
          le  province  e  i  comuni  soggetti al patto di stabilita'
          interno  possono  aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
          consistenza  del  proprio  debito  al 31 dicembre dell'anno
          precedente   in   misura  non  superiore  alla  percentuale
          annualmente   determinata,   con   proiezione  triennale  e
          separatamente  tra  i comuni e le province, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sulla base degli
          obiettivi   programmatici   indicati   nei   Documenti   di
          programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
          di  indebitamento  stabilito  dall'articolo  204  del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive modificazioni.
             11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al
          patto  di stabilita' interno registri per l'anno precedente
          un  rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del
          proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto
          dei  trasferimenti  statali  e  regionali,  superiore  alla
          misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e
          delle   finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali,  la  percentuale  di  cui al comma 10 e'
          ridotta  di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato
          con cadenza triennale.
             12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali
          si  applicano  le  disposizioni  del  patto  di  stabilita'
          interno  deve  essere approvato iscrivendo le previsioni di
          entrata  e  spesa  di  parte  corrente  in misura tale che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
          concessioni  di  crediti,  sia  garantito il rispetto delle
          regole  che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
          enti   locali  sono  tenuti  ad  allegare  al  bilancio  di
          previsione  un  apposito prospetto contenente le previsioni
          di  competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
          del patto di stabilita' interno.
             13.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  del patto di stabilita' interno, il rimborso per
          le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
          ogni  chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
          benzina.
             14.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i   comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
          trasmettono  semestralmente  al  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
          riferimento,   utilizzando  il  sistema  web  appositamente
          previsto  per  il  patto di stabilita' interno nel sito web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,     le     informazioni
          riguardanti  le  risultanze in termini di competenza mista,
          attraverso  un  prospetto  e  con le modalita' definiti con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
          definito    il    prospetto   dimostrativo   dell'obiettivo
          determinato  per  ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
          mancata   trasmissione  del  prospetto  dimostrativo  degli
          obiettivi  programmatici costituisce inadempimento al patto
          di  stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
          web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
          18,  secondo  le indicazioni di cui al decreto previsto dal
          primo  periodo  del  presente  comma,  determina per l'ente
          inadempiente  l'assoggettamento  alle  regole  del patto di
          stabilita' interno.
             15.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del  31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
          al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale dello Stato, una certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante legale e dal
          responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
          e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
          La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
          termine  perentorio  del 31 marzo costituisce inadempimento
          al  patto  di  stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  la
          certificazione,  sebbene  trasmessa  in ritardo, attesti il
          rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
          al  comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
          dell'articolo 76.
             16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti
          locali  si  registrino  prelevamenti  non  coerenti con gli
          impegni  in  materia  di  obiettivi  di  debito assunti con
          l'Unione   europea,   il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza Stato citta' ed autonomie
          locali,   adotta   adeguate   misure  di  contenimento  dei
          prelevamenti.
             17.  Gli  enti  istituiti  negli  anni  2007 e 2008 sono
          soggetti  alle  regole  del  patto  di  stabilita' interno,
          rispettivamente,  dagli  anni  2010 e 2011 assumendo, quale
          base  di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
          rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
             18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo
          143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  sono  soggetti  alle  regole  del patto di stabilita'
          interno  dall'anno  successivo  a  quello  della rielezione
          degli organi istituzionali.
             19.  Le  informazioni  previste  dai  commi 14 e 15 sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della   Repubblica,   nonche'  dell'Unione  delle  province
          d'Italia  (UPI)  e  dell'Associazione  nazionale dei comuni
          italiani  (ANCI)  da  parte  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  secondo  modalita' e contenuti individuati
          tramite apposite convenzioni.
             20.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011,  alla provincia o
          comune  inadempiente  sono ridotti per un importo pari alla
          differenza,  se  positiva,  tra il saldo programmatico e il
          saldo  reale,  e comunque per un importo non superiore al 5
          per  cento,  i  contributi  ordinari  dovuti  dal Ministero
          dell'interno   per   l'anno   successivo.  Inoltre,  l'ente
          inadempiente   non  puo',  nell'anno  successivo  a  quello
          dell'inadempienza:
              a)   impegnare   spese  correnti  in  misura  superiore
          all'importo   annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
          effettuati nell'ultimo triennio;
              b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
          mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in essere con
          istituzioni  creditizie  o finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione,   da   cui  risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
             21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno,  le disposizioni recate dal
          comma 4 dell'articolo 76.
             21-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita'   interno   per  l'anno  2008  relativamente  ai
          pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
          limiti  delle  disponibilita'  di cassa a fronte di impegni
          regolarmente  assunti  ai sensi dell'articolo 183 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive  modificazioni,  entro  la  data  di  entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, le
          disposizioni  di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
          non  si  applicano agli enti locali che hanno rispettato il
          patto  di  stabilita'  interno nel triennio 2005-2007 e che
          hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
          al  netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali del
          personale  dipendente, compreso il segretario comunale, per
          un  ammontare  non  superiore a quello medio corrispondente
          del triennio 2005-2007.
             22.  Le  misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
          concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per
          l'anno in cui le misure vengono attuate.
             23.  Qualora  venga conseguito l'obiettivo programmatico
          assegnato  al  settore  locale,  le  province  e  i  comuni
          virtuosi   possono,   nell'anno   successivo  a  quello  di
          riferimento,  escludere  dal  computo  del  saldo di cui al
          comma  15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
          registrata   nell'anno   di   riferimento,   tra  il  saldo
          conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita'
          interno   e   l'obiettivo   programmatico   assegnato.   La
          virtuosita'   degli   enti  e'  determinata  attraverso  la
          valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
          indicatori   economico-strutturali  di  cui  al  comma  24.
          L'assegnazione  a ciascun ente dell'importo da escludere e'
          determinata mediante una funzione lineare della distanza di
          ciascun  ente  virtuoso  dal  valore medio degli indicatori
          individuato  per classe demografica. Le classi demografiche
          considerate sono:
              a) per le province:
               1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
               2)   province  con  popolazione  superiore  a  400.000
          abitanti;
              b) per i comuni:
               1)  comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino a
          50.000 abitanti;
               2)  comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
          100.000 abitanti;
               3)   comuni   con   popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti.
             24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a
          misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il
          grado di autonomia finanziaria degli enti.
             25.  Per  le province l'indicatore per misurare il grado
          di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
          del federalismo fiscale.
             26.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
          con  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, sono
          definiti  i  due indicatori economico-strutturali di cui al
          comma  24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
          dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
          relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
          interno.  Con  lo stesso decreto sono definite le modalita'
          di   riparto  in  base  agli  indicatori.  Gli  importi  da
          escludere   dal   patto   sono   pubblicati  nel  sito  web
          «ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
          l'applicazione  degli  indicatori  di  cui ai commi 23 e 24
          dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche,
          anche  delle aree geografiche da individuare con il decreto
          di cui al presente comma.
             27.  Resta  ferma  l'applicazione  di  quanto  stabilito
          dall'articolo  1,  comma  685-bis,  della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  379,
          lettera  i),  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, in
          relazione   all'attivazione   di   un   nuovo   sistema  di
          acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
             28.  Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri adottati in
          sede  europea ai fini della verifica del rispetto del patto
          di stabilita' e crescita.
             29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano
          anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
             30.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011, la sospensione del potere degli enti locali
          di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad   essi   attribuiti   con  legge  dello  Stato,  di  cui
          all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
          n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
          tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
             31.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          per   il   periodo   rispettivamente  previsto,  fino  alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.
             32.  Ai  fini  dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4,
          del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
          aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
          la  certificazione  del  mancato gettito accertato, secondo
          modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
             «Art.  77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
          e  delle  province  autonome).  -  1.  Ai fini della tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica,  le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio  2009-2011  con  il rispetto delle disposizioni di
          cui  ai  commi  da  2  a  19,  che  costituiscono  principi
          fondamentali  del  coordinamento  della finanza pubblica ai
          sensi  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e 119, secondo
          comma, della Costituzione.
             2.  Continua  ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
          di  cui  all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.
             3.  In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
          al  comma  2,  per  gli  anni 2009-2011, il complesso delle
          spese  finali  di  ciascuna  regione  a  statuto ordinario,
          determinato   ai   sensi  del  comma  4,  non  puo'  essere
          superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
          spese   finali   determinate   sulla   base  dell'obiettivo
          programmatico  per  l'anno  2008  diminuito  dello  0,6 per
          cento,  e  per  gli  anni  2010  e  2011,  non  puo' essere
          rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
          spese  finali  dell'anno precedente, calcolato assumendo il
          pieno  rispetto  del patto di stabilita' interno, aumentato
          dell'1,0  per  cento  per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
          per  cento  per  l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
          l'anno   2008   e'   quello   risultante  dall'applicazione
          dell'articolo  1,  comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296.
             4.  Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
          somma  delle  spese correnti ed in conto capitale, al netto
          delle:
              a)  spese  per  la sanita', cui si applica la specifica
          disciplina di settore;
              b) spese per la concessione di crediti.
             5.  Le  spese  finali sono determinate sia in termini di
          competenza sia in termini di cassa.
             5-bis.  A  decorrere  dall'anno  2008, le spese in conto
          capitale   per   interventi   cofinanziati   correlati   ai
          finanziamenti  dell'Unione  europea,  con  esclusione delle
          quote  di  finanziamento  statale  e  regionale,  non  sono
          computate  nella  base di calcolo e nei risultati del patto
          di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  delle  province
          autonome.
             5-ter.  Nei  casi  in  cui  l'Unione  europea  riconosca
          importi    inferiori   a   quelli   considerati   ai   fini
          dell'applicazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,
          l'importo  corrispondente  alle  spese  non riconosciute e'
          incluso  tra  le  spese  del  patto  di  stabilita' interno
          relativo   all'anno   in   cui  e'  comunicato  il  mancato
          riconoscimento.   Ove   la   comunicazione  sia  effettuata
          nell'ultimo   quadrimestre,   il   recupero   puo'   essere
          conseguito anche nell'anno successivo.
             6.  Per  gli  esercizi  2009,  2010 e 2011, le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano  concordano,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno
          precedente,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze
          il  livello  complessivo  delle  spese  correnti e in conto
          capitale,  nonche'  dei relativi pagamenti, in coerenza con
          gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
          a   tale   fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
          precedente,  il  presidente dell'ente trasmette la proposta
          di  accordo  al  Ministro dell'economia e delle finanze. In
          caso  di  mancato  accordo  si  applicano  le  disposizioni
          stabilite  per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
          locali  dei  rispettivi territori provvedono alle finalita'
          correlate  al  patto  di  stabilita'  interno  le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  esercitando  le competenze alle stesse attribuite
          dai  rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
          di  attuazione.  Qualora  le  predette  regioni  e province
          autonome  non  provvedano  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno  precedente,  si  applicano,  per  gli enti locali dei
          rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste  per gli
          altri  enti  locali  in  materia  di  patto  di  stabilita'
          interno.
             7.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano concorrono al riequilibrio della
          finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
          anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
          bilancio  dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
          di   funzioni  statali,  attraverso  l'emanazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dai rispettivi statuti, di specifiche
          norme  di  attuazione  statutaria; tali norme di attuazione
          precisano  le  modalita'  e  l'entita'  dei risparmi per il
          bilancio  dello  Stato  da  ottenere  in  modo permanente o
          comunque per annualita' definite.
             8.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al   comma  2,  le  norme  di  attuazione  devono  altresi'
          prevedere  le disposizioni per assicurare in via permanente
          il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
          dalle  leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
          e   l'ordinamento   della  finanza  regionale  previsto  da
          ciascuno   statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
          attuazione.
             9.  Sulla  base degli esiti della sperimentazione di cui
          al  comma  2  si procede, anche nei confronti di una sola o
          piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
          stabilita'  interno  e  l'anno  di prima applicazione delle
          regole.  Le  nuove  regole devono comunque tenere conto del
          saldo  in termini di competenza mista calcolato quale somma
          algebrica  degli  importi  risultanti  dalla differenza tra
          accertamenti  e  impegni,  per  la  parte corrente, e dalla
          differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto
          capitale.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  puo' essere
          assunto  a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
          saldo   finanziario   anche  prima  della  conclusione  del
          procedimento  e  della  approvazione  del  decreto previsto
          dall'articolo  1,  comma  656, della legge n. 296 del 2006a
          condizione  che  la  sperimentazione  effettuata secondo le
          regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
          positivi  per  il raggiungimento degli obiettivi di finanza
          pubblica.
             10.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le
          regole  del  patto  di stabilita' interno nei confronti dei
          loro  enti  ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
          ordinamento regionale o provinciale.
             11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi   riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica,  la
          regione,  sulla  base  di  criteri  stabiliti  in  sede  di
          consiglio  delle  autonomie  locali,  puo' adattare per gli
          enti  locali  del  proprio territorio le regole e i vincoli
          posti   dal   legislatore   nazionale,  in  relazione  alla
          diversita'  delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle
          regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
          determinato  in  applicazione  dell'articolo 77-bis per gli
          enti   della   regione  e  risultante  dalla  comunicazione
          effettuata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato alla
          regione interessata.
             12.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
          e  le  province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
          utilizzando  il  sistema  web appositamente previsto per il
          patto      di      stabilita'      interno     nel     sito
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»      le     informazioni
          riguardanti  sia  la  gestione  di competenza sia quella di
          cassa,  attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
          con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             13.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del   patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio  del  31  marzo dell'anno successivo a quello di
          riferimento,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, una
          certificazione,   sottoscritta  dal  rappresentante  legale
          dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario
          secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'  definite dal
          decreto  di  cui al comma 12. La mancata trasmissione della
          certificazione  entro  il  termine  perentorio del 31 marzo
          costituisce  inadempimento  al patto di stabilita' interno.
          Nel  caso  in  cui  la certificazione, sebbene trasmessa in
          ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 15 del presente articolo, ma
          si  applicano  solo  quelle di cui al comma 4 dell'articolo
          76.
             14.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
          speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
          previsto  dalle  norme  di attuazione statutaria emanate ai
          sensi  del  comma  8.  Fino  alla emanazione delle predette
          norme  di  attuazione statutaria si provvede secondo quanto
          disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
             15.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno  relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la
          provincia   autonoma   inadempiente   non   puo'  nell'anno
          successivo a quello dell'inadempienza:
              a)  impegnare  spese correnti, al netto delle spese per
          la  sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
          dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
              b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
          mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in essere con
          istituzioni  creditizie  e finanziarie per il finanziamento
          degli  investimenti  devono  essere  corredati  da apposita
          attestazione   da   cui   risulti  il  conseguimento  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.   L'istituto   finanziatore  o  l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento   del   prestito  in  assenza  della  predetta
          attestazione.
             16.  Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
          patto  di  stabilita'  interno  le  disposizioni recate dal
          comma 4 dell'articolo 76.
             17.  Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui
          all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
          18  febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma
          675, della legge n. 296 del 2006.
             18.  Le  disposizioni  recate dal presente articolo sono
          aggiornate  anche  sulla base dei nuovi criteri che vengono
          adottati  in  sede  europea  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto del patto di stabilita' e crescita.
             19.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
          sino  all'attuazione  del federalismo fiscale se precedente
          all'anno  2011,  la sospensione del potere delle regioni di
          deliberare  aumenti  dei  tributi, delle addizionali, delle
          aliquote  ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
          ad   esse   attribuiti   con   legge  dello  Stato  di  cui
          all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
          n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          2008, n. 126.
             20.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
          definizione  dei  contenuti  del  nuovo patto di stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati.»