Art. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal presente provvedimento, nonche' provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu' aderiscano alle specificita' territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.