Art. 3. Gli standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al presente provvedimento si applicano unicamente ai nuovi volumi. Gli standard minimi di cui al presente provvedimento non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi gia' esistenti, per i quali e' comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalita' di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non e' obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o gia' insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si puo' derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.