Art. 4.

  In  accordo  con  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e
Bolzano,   per  gli  alberghi  di  nuova  costruzione  e  per  quelli
sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, viene individuato in
mesi  sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il
termine  per  l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento
degli  standard  minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le
Province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  potranno  eventualmente
disporre,  d'intesa  con il Governo, motivate differenti modalita' di
disciplina per specifiche strutture.