Art. 5.

  Le  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
definire   i  Regolamenti  e  ad  attribuire  le  competenze  per  il
funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la
sorveglianza   periodica  attuata  sulle  strutture  assegnatarie,  a
garanzia  del  mantenimento  nel  tempo  dei  requisiti  che hanno in
origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera,
nonche'  le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture
che non risultassero in possesso degli standard fissati.