Art. 4.



  E'  vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per
tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.
  E'  vietato  l'esercizio  di tutte le forme di pesca professionale,
sportiva  e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non
esplicitamente consentita.
  E'  consentito  l'uso  degli  attrezzi di pesca cosi' come indicato
nelle singole zone:
   Z.T.B. Miramare:
    pesca  professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a
circuizione  e  l'uso  delle  nasse  solo  per la cattura di seppie e
canocchie;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. Tenue Chioggia:
    pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo
nei  canali  di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del
primo decreto di ZTB;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore  solo  nei  canali  di  collegamento  tra  le  quattro zone
rocciose;
   Z.T.B.  Porto  Falconera  -  Caorle:  divieto assoluto di tutte le
forme di pesca;
   Z.T.B. Fuori Ravenna:
    pesca  professionale:  viene  consentito l'uso delle nasse, delle
reti da posta e l'uso dei palangari;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore. E' autorizzata la pesca anche con natanti collettivi;
   Z.T.B. Barbare:
    pesca  professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a
circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo
di superficie;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. Area Tremiti:
    pesca  professionale:  e'  consentita  la pesca a strascico e con
reti volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo;
    viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e
l'uso delle nasse;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. al largo delle coste della Puglia:
    pesca  professionale:  e'  consentito l'uso delle reti da posta e
dei palangari dal 1° gennaio al 30 giugno;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. Area prospiciente Amantea:
    pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e
l'uso di palangari;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. Area Penisola Sorrentina:
    pesca professionale: la pesca a strascico e' consentita tra il 1°
novembre ed il 31 marzo;
    consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse;
    viene consentito l'uso di reti a circuizione;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B.  Banco  di  Santa  Croce:  divieto  assoluto  di  qualsiasi
attivita' di pesca sia professionale che sportiva;
   Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio:
    pesca  professionale:  e'  consentita  la pesca a strascico e con
reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
    viene  consentito  l'uso di reti a circuizione, le reti da posta,
le nasse e si consente l'uso di palangari;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
   Z.T.B. al largo delle coste dell'Argentario:
    pesca  professionale:  e'  consentita  la pesca a strascico e con
reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
    viene  consentito  l'uso  di  reti  a circuizione, reti da posta,
nasse e l'uso dei palangari;
    pesca  sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 2009

                                                   Il Ministro : Zaia