Art. 3.

  1.  La  Societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato
dei  dipendenti  beneficiari del trattamento - composto da un massimo
mensile di otto lavoratori per l'intero periodo richiesto - con tutti
i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.