Art. 5.

  1.  Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie previste dal sopraindicato accordo
governativo  del 28 febbraio 2008, cosi' come integrato dall'Addendum
del   29   luglio   2008,   e,   quindi,  nei  limiti  delle  risorse
conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale
n.   43297   del   9   aprile   2008  e  con  l'art.  1  del  decreto
interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.