IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430  e, in
particolare,  l'art.  1  che  elenca  tra  le competenze del Comitato
interministeriale   per  la  programmazione  economica  (di  seguito,
«CIPE»)  la  definizione  di  linee  guida  e  principi comuni per le
Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando le competenze delle
autorita' di settore;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e successive modificazioni e
integrazioni  e,  in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007,
che  dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita' (di
seguito,  «NARS»)  e'  riorganizzato  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
gennaio  2007,  che  tra  l'altro ha trasferito il NARS dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  alla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri;
  Vista  la  delibera  24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha
formulato  le  linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi
del  punto 20 della citata delibera n. 65/1996, e' stato istituito il
NARS presso la Segreteria del Comitato;
  Vista  la  delibera  9  luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha
proceduto,  ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997,
all'aggiornamento   del   proprio   regolamento  interno,  nonche'  a
confermare  il  NARS  quale  proprio  organo  consultivo  in  materia
tariffaria;
  Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento
del NARS, che prevede la possibilita' per il Coordinatore del NARS di
avvalersi  di  esperti  di  comprovata  professionalita'  nel  numero
massimo di 10 unita';
  Vista  la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla
delibera  CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione
del NARS;
  Tenuto   conto   del   processo   di   devoluzione   alle   Regioni
dell'organizzazione della fornitura di servizi di pubblica utilita' a
carattere regionale;
  Considerata   la   necessita'   di   modificare   ulteriormente  la
composizione  e  il  funzionamento  del NARS al fine di renderne piu'
efficace  l'azione  a supporto del CIPE in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita'  e di assicurare un adeguato supporto
tecnico-economico all'attivita' dello stesso NARS;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                          Compiti del NARS

  1. Al NARS compete:
   a)  predisporre,  per  l'approvazione  da parte del CIPE, le linee
guida   per   la   regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',
promuoverne  l'applicazione  omogenea  nei contratti di programma, di
servizio,  nelle  convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati,
sottoposti al suo esame;
   b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli
obiettivi  di  politica  economica,  il  monitoraggio  degli  effetti
derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera a);
   c) su richiesta del CIPE, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle
Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione
economica  dei  settori  di  pubblica  utilita'  e  degli obblighi di
servizio pubblico;
   d)   anche  d'iniziativa,  formulare  al  CIPE  proposte  comunque
attinenti   alla  materia  tariffaria  e  di  regolazione  economica,
nonche',  nell'ambito  delle  materie  di sua competenza, proposte al
Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessita';
   e)  predisporre  annualmente  una relazione al CIPE sull'attivita'
svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite.
  2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS puo':
   a)  sulla  base di apposite intese tra il Segretario del CIPE e le
Amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della
Banca   d'Italia,   dell'ISTAT,  degli  altri  Istituti  del  Sistema
statistico nazionale;
   b)  chiedere,  per  il  tramite del proprio Coordinatore, Capo del
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  alle
Amministrazioni  pubbliche,  agli  Enti  vigilati  dallo  Stato, alle
Societa'  a  controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori
regolati  di competenza del CIPE, ai Concessionari pubblici esercenti
servizi   di   pubblica   utilita'  di  competenza  del  CIPE,  dati,
informazioni  e documenti inerenti le loro attivita', con particolare
riferimento  agli  obiettivi  generali,  agli  scopi specifici e agli
obblighi  reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle
procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle
modalita'  di  aggiornamento,  revisione  e  rinnovo del contratto di
programma, di servizio o della convenzione. Dalla mancata risposta il
NARS puo' trarre elementi di giudizio utili per le sue deliberazioni;
   c) disporre audizioni delle parti interessate;
   d)  su  invito  del  Coordinatore, consentire la partecipazione ai
lavori del NARS di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ovvero
di enti e societa', pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano
le sedute al momento del voto.