IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito, «NARS») e' riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che tra l'altro ha trasferito il NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65/1996, e' stato istituito il NARS presso la Segreteria del Comitato; Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonche' a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria; Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilita' per il Coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalita' nel numero massimo di 10 unita'; Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione del NARS; Tenuto conto del processo di devoluzione alle Regioni dell'organizzazione della fornitura di servizi di pubblica utilita' a carattere regionale; Considerata la necessita' di modificare ulteriormente la composizione e il funzionamento del NARS al fine di renderne piu' efficace l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attivita' dello stesso NARS; Decreta: Art. 1. Compiti del NARS 1. Al NARS compete: a) predisporre, per l'approvazione da parte del CIPE, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', promuoverne l'applicazione omogenea nei contratti di programma, di servizio, nelle convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame; b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera a); c) su richiesta del CIPE, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita' e degli obblighi di servizio pubblico; d) anche d'iniziativa, formulare al CIPE proposte comunque attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonche', nell'ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessita'; e) predisporre annualmente una relazione al CIPE sull'attivita' svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite. 2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS puo': a) sulla base di apposite intese tra il Segretario del CIPE e le Amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della Banca d'Italia, dell'ISTAT, degli altri Istituti del Sistema statistico nazionale; b) chiedere, per il tramite del proprio Coordinatore, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti vigilati dallo Stato, alle Societa' a controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori regolati di competenza del CIPE, ai Concessionari pubblici esercenti servizi di pubblica utilita' di competenza del CIPE, dati, informazioni e documenti inerenti le loro attivita', con particolare riferimento agli obiettivi generali, agli scopi specifici e agli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle modalita' di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma, di servizio o della convenzione. Dalla mancata risposta il NARS puo' trarre elementi di giudizio utili per le sue deliberazioni; c) disporre audizioni delle parti interessate; d) su invito del Coordinatore, consentire la partecipazione ai lavori del NARS di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ovvero di enti e societa', pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano le sedute al momento del voto.