Art. 2.

                        Composizione del NARS

  1.  Il NARS e' composto, oltre che dal Capo del Dipartimento per la
programmazione  ed  il  coordinamento  della politica economica della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento») in
qualita'  di  suo  Coordinatore,  da un rappresentante, nonche' da un
supplente, per il solo caso di impedimento ovvero di precaria assenza
del rappresentante, designati:
   a) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   b)  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
   c) dal Ministro dello sviluppo economico;
   d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   e)  dal  Ministro  delegato  per  il coordinamento delle politiche
comunitarie;
   f) dal Ministro delegato per i rapporti con le regioni;
   g)   al  Ministro  delegato  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;
   h)  dalla  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
   i)  dal  Presidente  del  Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche tra i suoi componenti, limitatamente alla trattazione
delle materie attinenti alle tariffe idriche.
  2.  I componenti del NARS di cui al comma 1, lettere a)-i), nonche'
i   relativi  supplenti,  individuati  tutti  tra  i  dipendenti  con
qualifica  di  dirigente  generale o equiparata delle Amministrazioni
ivi  indicate, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  delegato  per  le  attivita'  del CIPE. Per
specifici  argomenti,  i  Ministri  di cui al comma 1, lettere a)-g),
possono  di  volta  in  volta  delegare  un  altro  rappresentante  a
partecipare con diritto di voto alle attivita' del NARS.
  3.  Il responsabile del Servizio del Dipartimento competente per la
regolazione  dei servizi di pubblica utilita' (di seguito «Servizio»)
svolge   le   funzioni   di   Segretario  del  NARS  e  coordina,  in
rappresentanza  del  Dipartimento,  l'attivita'  istruttoria  di  cui
all'art.  5.  Il Servizio assicura la necessaria assistenza per tutte
le attivita' occorrenti alla predisposizione degli atti del NARS.