Art. 3. Supporto tecnico del NARS 1. Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE, su proposta del Coordinatore, sono nominati fino a un massimo di 10 esperti di comprovata specializzazione universitaria, con particolare ed elevata professionalita' nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilita', scelti fra: a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Autorita' amministrative indipendenti, Organi di rilievo costituzionale, che sono collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) componenti delle strutture tecniche del Dipartimento; c) soggetti estranei alla pubblica Amministrazione. 2. Gli esperti partecipano ai lavori del NARS secondo le modalita' previste al successivo art. 5.