Art. 3.

                      Supporto tecnico del NARS

  1.  Con  decreto  del  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri  con  delega  al  CIPE,  su  proposta  del
Coordinatore,  sono  nominati  fino  a  un  massimo  di 10 esperti di
comprovata specializzazione universitaria, con particolare ed elevata
professionalita'  nelle  materie attinenti la regolazione dei servizi
di pubblica utilita', scelti fra:
   a)   dipendenti   di  Amministrazioni  pubbliche,  Enti  pubblici,
Autorita'    amministrative    indipendenti,    Organi   di   rilievo
costituzionale,  che  sono  collocati in posizione di comando o altre
analoghe  posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera
durata  dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
   b) componenti delle strutture tecniche del Dipartimento;
   c) soggetti estranei alla pubblica Amministrazione.
  2.  Gli esperti partecipano ai lavori del NARS secondo le modalita'
previste al successivo art. 5.