Art. 4. Svolgimento dei lavori 1. Il Coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS e alla formazione del relativo ordine del giorno. 2. Il Servizio cura che ai componenti del NARS pervenga, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati la documentazione acquisita dall'Amministrazione che ha proposto tali argomenti ovvero quella comunque disponibile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno direttamente dal NARS. 3. Fuori dai casi in cui un termine diverso sia espressamente disposto da disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro 60 giorni dalla loro richiesta. Il termine per l'espressione del parere decorre dalla data di ultima ricezione della documentazione di cui al comma 2 da parte dei componenti del NARS. Il termine e' interrotto in caso di richieste istruttorie del Coordinatore del NARS e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del NARS delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono rivolte. 4. Le deliberazioni del NARS sono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti in seduta. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal Coordinatore.