Art. 4.

                       Svolgimento dei lavori

  1. Il Coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS
e alla formazione del relativo ordine del giorno.
  2.  Il Servizio cura che ai componenti del NARS pervenga, anche per
via  telematica,  almeno 7 giorni prima della data della seduta nella
quale   gli   argomenti   all'ordine  del  giorno  sono  trattati  la
documentazione  acquisita  dall'Amministrazione  che ha proposto tali
argomenti  ovvero  quella  comunque  disponibile  in  relazione  agli
argomenti posti all'ordine del giorno direttamente dal NARS.
  3.  Fuori  dai  casi  in  cui  un termine diverso sia espressamente
disposto  da  disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro
60  giorni  dalla  loro  richiesta.  Il termine per l'espressione del
parere decorre dalla data di ultima ricezione della documentazione di
cui  al  comma  2  da  parte  dei  componenti del NARS. Il termine e'
interrotto in caso di richieste istruttorie del Coordinatore del NARS
e  riprende  a  decorrere  dalla  data di ricezione da parte del NARS
delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono
rivolte.
  4.  Le  deliberazioni  del  NARS  sono  adottate con la maggioranza
semplice  dei  componenti  presenti  in seduta. In caso di parita' di
voti prevale quello espresso dal Coordinatore.