Art. 5.

                       Istruttoria degli atti

  1.  La  trasmissione  della  documentazione  ai  sensi  dell'art. 4
determina  l'avvio  dell'istruttoria  da parte dei rappresentanti del
Dipartimento,  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero  proponente, nonche' degli altri componenti del NARS che ne
facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione.
  2. All'istruttoria partecipano altresi' gli esperti di cui all'art.
3, comma 2, indicati dal Coordinatore.
  3.  Esaurita  l'istruttoria, il Servizio redige lo schema dell'atto
del  NARS,  sottoponendolo  al  Coordinatore  per  le sue preliminari
valutazioni.
  4.  Il  Coordinatore  trasmette lo schema dell'atto ai componenti e
convoca  il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di
modificazione  dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS
che  non hanno partecipato all'istruttoria sono trasmessi al Servizio
per la loro successiva diramazione agli altri componenti del NARS. Le
osservazioni  e  proposte  di  modificazione  trasmesse  al  Servizio
possono  essere  valutate  nel  corso  della  seduta convocata per la
deliberazione dello schema dell'atto.