Art. 5. Istruttoria degli atti 1. La trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 4 determina l'avvio dell'istruttoria da parte dei rappresentanti del Dipartimento, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero proponente, nonche' degli altri componenti del NARS che ne facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione. 2. All'istruttoria partecipano altresi' gli esperti di cui all'art. 3, comma 2, indicati dal Coordinatore. 3. Esaurita l'istruttoria, il Servizio redige lo schema dell'atto del NARS, sottoponendolo al Coordinatore per le sue preliminari valutazioni. 4. Il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono trasmessi al Servizio per la loro successiva diramazione agli altri componenti del NARS. Le osservazioni e proposte di modificazione trasmesse al Servizio possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.