Art. 7.

                  Compensi e spese di funzionamento

  1.  Agli  esperti di cui all'art. 3, qualora estranei alla pubblica
Amministrazione,  e'  attribuito con il decreto di nomina un compenso
comunque non superiore al trattamento economico complessivo spettante
al  Coordinatore  dell'Unita'  tecnica  finanza  di progetto operante
presso il Dipartimento.
  2.  Gli  esperti  scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), mantengono il
proprio  trattamento  economico complessivo in godimento. Agli stessi
e'   attribuito,   con   il  decreto  di  nomina,  sulla  base  della
professionalita'   pregressa   quale   risultante  dalla  valutazione
curriculare  nonche' dell'impegno richiesto, un eventuale trattamento
accessorio non superiore alla differenza fra il trattamento economico
complessivo  in  godimento  e  il  trattamento  economico complessivo
spettante  al  Coordinatore  dell'Unita' tecnica finanza di progetto,
ove quest'ultimo sia superiore al primo.
  3.  Gli  oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione
degli  esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai
dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri
oneri  relativi  alle  spese  di  funzionamento  del  Nucleo  gravano
sull'apposito   capitolo   dell'unita'   previsionale   di  base  del
Dipartimento.
   Roma, 25 novembre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 13, foglio n. 13