Art. 7. Compensi e spese di funzionamento 1. Agli esperti di cui all'art. 3, qualora estranei alla pubblica Amministrazione, e' attribuito con il decreto di nomina un compenso comunque non superiore al trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unita' tecnica finanza di progetto operante presso il Dipartimento. 2. Gli esperti scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi e' attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalita' pregressa quale risultante dalla valutazione curriculare nonche' dell'impegno richiesto, un eventuale trattamento accessorio non superiore alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo spettante al Coordinatore dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ove quest'ultimo sia superiore al primo. 3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unita' previsionale di base del Dipartimento. Roma, 25 novembre 2008 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 13