Art. 2.



  Il  predetto Istituto e' autorizzato ad aumentare il numero massimo
di  allievi  ammissibili  a  ciascun anno di corso a 20 unita' e, per
l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 febbraio 2009
                                         Il direttore generale: Masia