Art. 2.
Il predetto Istituto e' autorizzato ad aumentare il numero massimo
di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per
l'intero corso, a 80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2009
Il direttore generale: Masia