Art. 2. Procedura per l'inquadramento e per la ricognizione dei posti 1. Il Dipartimento della funzione pubblica avvia la procedura per l'inquadramento nella qualifica del personale interessato all'assunzione a cui sono stati concessi i benefici di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, ed adotta il relativo provvedimento di carattere definitivo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti o della domanda. Il provvedimento viene comunicato agli interessati. Si procede all'inquadramento nella qualifica attraverso una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica redige un elenco nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria disponibilita' di posti per l'assunzione con specifica della qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo individuale annuo di ciascuna unita' e della sede geografica dell'ufficio di destinazione. Solo per il personale di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di favorire l'assunzione tempestiva dello stesso, la richiesta di disponibilita' di posti puo' essere rivolta anche agli enti pubblici non economici nazionali, alla regione Sardegna ed agli enti locali della medesima regione. 3. La procedura per la ricognizione si conclude con la predisposizione e pubblicazione di un bando, entro i successivi trenta giorni, che contiene i posti dichiarati disponibili dalle amministrazioni interessate. Il bando sara' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sara' comunicato al personale interessato.