IL PRESIDENTE
                  del consiglio di amministrazione

  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 201;

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6, 7, 16 e 21;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;

  Visto  il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella
legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;

  Visti  i  vigenti  Statuto  di autonomia e Regolamento didattico di
Ateneo;

  Viste  le  delibere  del Senato accademico del 24 aprile 2008 e dei
Consigli  di  amministrazione  del 28 novembre 2008 e del 12 dicembre
2008 recanti modifiche al predetto Statuto;

  Vista la nota ministeriale del 14 febbraio 2005, protocollo n. 622,
con  la  quale  vengono  stabilite  le  modalita'  di trasmissione al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca (Miur)
degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;

  Vista  la  nota del 19 dicembre 2008, protocollo pres. n. 113/U/08,
con  la  quale  e'  stata  inviata  al  Miur  la predetta delibera di
modifica  statutaria per il prescritto controllo di legittimita' e di
merito, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989;

  Considerato   che   sono   decorsi  i  termini  di  legge  ai  fini
dell'acquisizione  del  parere  del  Miur  e  pertanto  le  modifiche
statutarie  deliberate  dai  Consigli  di  amministrazione in data 28
novembre 2008 e in data 12 dicembre 2008 debbono ritenersi operative;

  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto,  ai  sensi  del  combinato disposto degli articoli 6; primo
comma,  lettera  n),  e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente
Statuto per le modifiche dello statuto stesso;

  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di procedere all'emanazione
delle modifiche statutarie in disamina;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Lo Statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

                   «LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
                        Statuto di autonomia

                            Sezione prima
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                             Istituzione

  1.  E'  istituita in Roma la Libera Universita' degli studi «S. Pio
V» (LUSPIO), di seguito denominata Universita'.

  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  Istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione,
ha  personalita'  giuridica  e  autonomia didattica, amministrativa e
disciplinare  nei  limiti  delle  leggi,  dei  regolamenti generali e
speciali  sull'ordinamento  universitario  e  nei limiti del presente
Statuto.

  3.  L'Universita'  e'  promossa dall'Istituto di studi politici «S.
Pio V» che ne assicura il funzionamento ordinario.

                               Art. 2.
                          Titoli di studio

  1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore
legale:
   a) laurea;
   b) laurea magistrale;
   c) diploma di specializzazione o perfezionamento;
   d) master universitari di primo e di secondo livello;
   e) dottorati di ricerca.

                               Art. 3.
                              Finalita'

  1.  L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la  cultura, le scienze e
l'istruzione  superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e di
insegnamento   e   la   collaborazione  scientifica  con  istituzioni
italiane,   comunitarie  ed  estere  nonche'  con  le  organizzazioni
professionali,  con il sistema delle imprese e con le istituzioni del
territorio.  Riconosce  il  ruolo  fondamentale  della  ricerca  e ne
promuove  lo  svolgimento,  favorendo  la collaborazione degli organi
dell'Universita'  con  le  altre  istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane, comunitarie e straniere.

  2.  L'Universita'  persegue  i propri fini istituzionali con azione
ispirata  alla  promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e
dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera,
i  docenti,  il  personale  amministrativo  e  gli  studenti  per  il
conseguimento  delle  proprie  finalita'  anche  nei  rapporti con le
istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

  3.   L'Universita'   garantisce   ai   docenti  ed  ai  ricercatori
l'autonomia  nella  organizzazione e nello svolgimento della ricerca,
anche  in  ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle metodologie.
Garantisce,  altresi',  un  insegnamento  libero  da  ogni  forma  di
condizionamento   o   limite  nella  scelta  dei  contenuti  e  delle
metodologie dell'attivita' didattica.

  4.  L'Universita'  promuove  le condizioni che rendono effettivo il
diritto  allo  studio  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.
Organizza  servizi  di  tutorato finalizzati ad orientare e assistere
gli  studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative
autogestite  dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport e del tempo libero.

                           Sezione seconda
                       Organi dell'Universita'

                               Art. 4.
                  Organi di governo e di controllo

  1. Sono organi di governo dell'Universita':
   a) il Consiglio di amministrazione;
   b) la Giunta esecutiva;
   c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
   d) il Rettore;
   e) il Senato accademico;
   f) i Consigli di Facolta'.

  2. Sono organi di controllo dell'Universita':
   a) il Collegio dei Revisori dei conti;
   b) il Nucleo di Valutazione.

  3.  Gli  organi  dell'Universita' esercitano le competenze previste
dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del
presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.

                               Art. 5.
                    Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
   a)  il  Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un
suo delegato;
   b)  il  Presidente  ed  il Vice Presidente dell'Associazione Amici
della LUSPIO;
   c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
   d) il Rettore dell'Universita';
   e) il Direttore amministrativo;
   f)  un  professore  di ruolo, per ciascuna Facolta', designato dal
Senato accademico;
   g)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca;
   h) un rappresentante degli studenti.

  2.   Possono   far   parte   del   Consiglio   di   amministrazione
rappresentanti,  in numero non superiore a tre, di organismi pubblici
e  privati  i  quali si impegnano a versare per almeno un triennio un
contributo   per   il   funzionamento   dell'Universita'  di  importo
determinato con delibera del Consiglio stesso.

  3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
dell'Istituto  di  studi  politici  «S.  Pio  V»,  il  Presidente del
Consiglio  stesso  e,  su  designazione di questi, il Vice Presidente
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

  4.   Ai   componenti,   nominati   o   eletti,   del  Consiglio  di
amministrazione,  che  durano in carica tre anni e che possono essere
rinnovati,  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  in materia di
incompatibilita'.

  5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione
e'  richiesta,  in  prima convocazione, la presenza della maggioranza
dei  componenti  in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la
presenza  di  un  terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza  dei  presenti;  in  caso  di parita' prevale il voto del
Presidente.

  6.   Il  Consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal  suo
Presidente,   ovvero  quando  ne  facciano  richiesta  almeno  cinque
consiglieri.   La   convocazione   e'   disposta   mediante   lettera
raccomandata  spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti
almeno  tre  giorni  prima  dell'adunanza stessa. La comunicazione di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

  7.  I  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione, nominati in
sostituzione  di  altri,  rimangono  in  carica per il periodo per il
quale  sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga
a  mancare  la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in carica, l'intero
Consiglio si considera decaduto.

  8.  La  mancata  partecipazione,  senza  giustificato motivo, a tre
sedute  consecutive  del  Consiglio  di  amministrazione determina la
decadenza dalla carica.

  9.  La  seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in
occasione  di ogni rinnovo, e' convocata dal Presidente dell'Istituto
di studi politici «S. Pio V».

                               Art. 6.
             Competenze del Consiglio di amministrazione

  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa,       finanziaria      ed      economico-patrimoniale
dell'Universita'  fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri organi
previsti  dal  presente  Statuto. In particolare esercita le seguenti
competenze:
   a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
   b)  nomina  il  Rettore,  su  proposta del Presidente dell'organo,
previo  parere  dell'Istituto  di  studi  politici  «S. Pio V», tra i
professori   di   ruolo  di  prima  fascia  dell'Universita',  o  tra
personalita'  del  mondo accademico che si sono comunque distinte per
il   buon   funzionamento   dell'Universita'   stessa,   ovvero   tra
personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
   c)   nomina,   su   proposta   del  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione,  i Presidi fra i professori di ruolo di prima fascia
delle rispettive facolta';
   d)  delibera  sull'attivazione  e  disattivazione di Dipartimenti,
Centri  di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito il
parere del Senato accademico;
   e)   nomina,   su   proposta   del  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione  i  membri  del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Nucleo di valutazione, determinandone i Presidenti;
   f)  delibera  gli  organici  dei  docenti,  dei  ricercatori e del
personale tecnico-amministrativo;
   g) delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei
ricercatori  alle  discipline, il loro incardinamento nelle strutture
didattiche,   nonche'  il  loro  modo  di  copertura  (per  concorso,
trasferimento   o   altre  procedure  previste  dalla  legge)  e,  in
quest'ambito,  designa  il  membro  delle  commissioni  di  concorso,
sentito il parere del Senato accademico;
   h) delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori,
sentito il parere del Senato accademico;
   i)  nomina  e revoca, su proposta del Presidente dell'Istituto «S.
Pio  V»,  il  Direttore  amministrativo  e adotta, nel rispetto della
normativa   vigente,   deliberazioni   sullo   stato   giuridico,  il
trattamento  economico  e  le  sanzioni  disciplinari  del  personale
tecnico  e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di
Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;
   j)  delibera  sull'ammontare  di  tasse  e  contributi  e sul loro
eventuale esonero;
   k)  delibera,  su proposta del Senato accademico, sul conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento;
   l) delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici
relativi  a  convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e
con altri soggetti pubblici o privati;
   m) delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
   n)  stabilisce  la  misura delle indennita' di carica a favore del
Presidente  e  del  Vice Presidente del Consiglio di amministrazione,
del  Rettore,  dei  Pro-rettori,  dei Direttori di dipartimento e dei
Presidi di facolta';
   o)  delibera  il  bilancio preventivo, le relative variazioni e il
conto consuntivo;
   p)  delibera  sui  provvedimenti che comportano oneri superiori ai
valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
   q)  delibera  sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive o passive;
   r)  delibera,  a  maggioranza  dei propri componenti, le eventuali
modifiche del presente Statuto;
   s) delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito il
Senato    accademico    e    in   ordine   agli   altri   regolamenti
dell'Universita';
   t) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero
a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi
e operativi;
   u)  delibera  in  ordine  al  Regolamento  didattico  d'Ateneo  su
proposta del Senato accademico;
   v)  delibera  su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto o
dal  Regolamento  generale  di Ateneo alla competenza di altri organi
previsti dal presente Statuto.

  2.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ogni  anno,  il  Consiglio  di
amministrazione,  sentito  il parere del Senato accademico, valuta la
situazione  delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche
disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

                               Art. 7.
                          Giunta esecutiva

  1.  La  Giunta  esecutiva  e'  composta  dal  Presidente e dal Vice
Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,  dal  Rettore  e dal
Presidente  dell'Istituto  «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per
una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, ed
ha la medesima durata del Consiglio.

  2.  La  Giunta  esecutiva, nei casi di necessita' ed urgenza, fermo
restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le
decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo
di   sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva  del
Consiglio  medesimo,  pena  la  loro  decadenza.  Alle adunanze della
Giunta  esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore
amministrativo dell'Universita'.

  3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio  di  amministrazione  con preavviso di almeno 24 ore e puo'
deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di
parita', prevale il voto del Presidente dell'organo.

                               Art. 8.
             Presidente del Consiglio di amministrazione

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  di amministrazione, che dura in
carica un triennio ed e' rieleggibile:
   a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
   b) convoca e presiede il Consiglio stesso;
   c) convoca e presiede la Giunta esecutiva;
   d)  cura  l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
   e)  adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di  urgenza  e ove fosse
impossibile  la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di
competenza  del  Consiglio,  da  sottoporre a ratifica nella riunione
immediatamente successiva;
   f)  puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto
ritenuto necessario.

                               Art. 9.
                            R e t t o r e

  1.  Il  Rettore, nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art.  6,  comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e puo'
essere riconfermato. Il Rettore in particolare:
   a)   rappresenta   l'Universita'   nel   conferimento  dei  titoli
accademici e nelle cerimonie;
   b)    sovrintende    all'attivita'    didattica    e   scientifica
dell'Universita',  riferendone  al  Consiglio  di amministrazione con
relazione annuale;
   c)   convoca   e   presiede   il  Senato  accademico,  assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni;
   d)  esercita  l'autorita' disciplinare nei confronti del personale
docente e ricercatore e degli studenti;
   e)  garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
   f)   cura   l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di
amministrazione in materia didattica e scientifica;
   g)   esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento
generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

  2.  Il  Rettore  designa  tra i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita'  un  Pro-rettore vicario, con potere di sostituzione
in  caso  di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu'
Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori
a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

                              Art. 10.
                          Senato accademico

  1.  Il  Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede,
dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato,
anche   per   una  singola  adunanza,  componente  del  Consiglio  di
amministrazione,  dai  Presidi  delle  Facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita'  e,  se  istituiti,  dai Direttori di dipartimento e di
Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza
diritto  di  voto,  il  Direttore  amministrativo,  con  funzioni  di
segretario, e il Pro-rettore vicario.

  2.  Il  Senato  accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca  dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le
seguenti attribuzioni:
   a) determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento,
di  formazione  e  delle  attivita' di ricerca, coordinando l'offerta
formativa   delle   facolta'  nel  rispetto  del  medesimo  indirizzo
generale;
   b) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
   c) propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento
didattico  d'Ateneo  al  Consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
facolta';
   d)  esprime  parere  al Consiglio di amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
   e)  esprime  proposte  in  ordine all'adozione e alla modifica dei
regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;
   f) esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione
e  disattivazione  di  Dipartimenti,  Centri  di  ricerca,  Scuole di
Ateneo, facolta' e corsi di studio;
   g)  esprime  parere  al  Consiglio di amministrazione in merito ai
punti d), g), h), k) dell'art. 6;
   h)  propone  al  Consiglio  di amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la  didattica  e  la  ricerca  sulla  base delle esigenze
prospettate  dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di sviluppo
dell'Ateneo;
   i)  esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
sull'ordinamento universitario.

  3.  Il  Senato  accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due
mesi  o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
La  convocazione  deve  essere  trasmessa ai componenti del Consiglio
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per
i  quali  la  convocazione  puo'  essere  effettuata due giorni prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine  del  giorno.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

                              Art. 11.
                      Direttore amministrativo

  1.   Il   Direttore  amministrativo  e'  al  vertice  dell'apparato
amministrativo  dell'Ateneo,  cura la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.

  2.  Il Direttore amministrativo e' nominato e revocato con delibera
del   Consiglio   di   amministrazione  su  proposta  del  Presidente
dell'Istituto «San Pio V».

                              Art. 12.
                           F a c o l t a'

  1.  Le facolta' hanno autonomia didattica e scientifica nell'ambito
del  presente  Statuto  e  hanno  il compito primario di promuovere e
organizzare  l'attivita'  didattica e di ricerca per il conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

  2. Sono organi della facolta':
   a) il Preside;
   b) il Presidente del Corso di laurea;
   c) il Consiglio di facolta';
   d) i Consiglio di corso di laurea.

  3.  L'ordinamento  didattico dei corsi e' stabilito nel Regolamento
didattico  di  Ateneo,  in  conformita'  alle vigenti disposizioni di
legge e di Regolamento.

                              Art. 13.
                            P r e s i d i

  1.  Il  Preside  rappresenta  la  facolta',  ne promuove e coordina
l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e
cura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di  facolta'. In
particolare il Preside:
   a)  convoca  e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
   b)  vigila  sull'osservanza  delle norme di legge, di Statuto e di
Regolamento;
   c)  cura  l'ordinato  svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta',   avvalendosi   della  collaborazione  dei  Presidenti  dei
Consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti;
   d) e' membro di diritto del Senato accademico;
   e)  esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento.
   2.  Il  Preside  viene  nominato  dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita',  su proposta del suo Presidente tra i professori di
ruolo  di  prima  fascia  aventi  titolo all'elettorato passivo ed e'
nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici e
puo' essere rinnovato.
   3.  Il  Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della
Facolta',  puo'  nominare  tra  i  professori  di  prima  fascia,  un
Vice-preside  con  il  compito  di coadiuvarlo sulla base di apposite
deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

                              Art. 14.
             Presidenti dei Consigli di corso di laurea

  1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su
proposta  del Preside dal Senato Accademico tra i professori di ruolo
componenti  del  Consiglio  stesso,  cosi'  come previsto dal comma 3
dell'art. 16 del presente Statuto.

  2.   In   mancanza   di  professori  di  prima  fascia  o  di  loro
indisponibilita'  il Presidente del Consiglio di corso di laurea puo'
essere eletto tra i professori di seconda fascia.

  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  di corso di laurea, che dura in
carica un triennio, e' nominato con decreto del Rettore.

                              Art. 15.
                        Consiglio di facolta'

  1.  Il  Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia.  Fanno parte inoltre del
Consiglio  di facolta' le rappresentanze, secondo quanto previsto dal
Regolamento  generale  di  Ateneo.  Le  modalita' di funzionamento di
ciascun   Consiglio   di  facolta'  sono  stabilite  dal  Regolamento
didattico d'Ateneo.

  2. Sono compiti del Consiglio di facolta':
   a)  la  formulazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai
fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
   b)   la   programmazione   e   l'organizzazione   delle  attivita'
didattiche,  in  conformita'  con  le  deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e del Senato accademico e sentiti i Consigli di corso
di  laurea,  di  diploma  o  di  indirizzo  e,  per  la parte di loro
competenza, le altre strutture interessate;
   c)  la  formulazione  di  proposte  per  la parte di competenza in
ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
   d)  l'adozione  delle  proposte  in ordine alla determinazione del
numero  massimo  degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative
modalita' di ammissione;
   e)  la  formulazione  delle  proposte  di  conferimento  di lauree
honoris causa;
   f)  l'esercizio  di  tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dalle   norme   sull'ordinamento   universitario,   fatte   salve  le
disposizioni del presente Statuto.

                              Art. 16.
                    Consiglio di corso di laurea

  1.  Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea
possono  essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere
istituiti  anche  Consigli  di corso di laurea comuni a piu' facolta'
(Interfacolta').

  2.  I  Consigli  di  corso  di  laurea  esercitano le competenze in
materia  di  promozione,  organizzazione  e  gestione  dell'attivita'
didattica  previste dalle norme di legge, di Statuto o di Regolamento
didattico di Ateneo o delegate dai Consigli di facolta'.

  3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e
ricercatori  di  ruolo,  nonche'  dalle  rappresentanze  delle  altre
categorie, cosi' come previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

                              Art. 17.
                   Collegio dei Revisori dei conti

  1.   La   revisione   della   gestione   contabile,  finanziaria  e
patrimoniale  dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di Revisori
dei  conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro
nomina  spetta  al  Presidente  del  Consiglio  di amministrazione su
delibera  del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Collegio  dei
Revisori  dei  conti  e'  nominato  dal  Presidente  del Consiglio di
amministrazione.

  2.  I  membri  del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e sono
rinnovabili.

                              Art. 18.
                        Nucleo di valutazione

  1.  Il  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo,  secondo  le modalita'
previste  dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena
autonomia   operativa,   alla   valutazione  interna  della  gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi di sostegno al diritto allo studio.

  2.  I  componenti  del  Nucleo  di valutazione sono cinque. La loro
nomina  spetta  al  Consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
Presidente   del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Nucleo  di
valutazione   e'   nominato   dal   Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione.

  3.   I  membri  del  Nucleo  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rinnovabili.

                            Sezione terza
                          Personale docente

                              Art. 19.
                    Personale docente dell'Ateneo

  1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e  seconda  fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori di ruolo.
Sono  altresi'  impartiti  da  docenti  incaricati  per affidamento o
supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

  2.  Inoltre  possono  essere  attribuiti incarichi di insegnamento,
mediante  contratti  di  diritto  privato,  a  personalita'  di  alta
qualificazione  scientifica  o  professionale,  anche di nazionalita'
straniera.

  3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di
ruolo  sono  stabiliti,  nel  rispetto della legislazione vigente, da
apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito
il parere del Senato accademico.

                              Art. 20.
                             Professori

  1.  Il  ruolo  dei  professori  dell'Universita' si articola in due
fasce:
   a) professori di prima fascia;
   b) professori di seconda fascia.

  2.  Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello  che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo
delle Universita' statali.

  3.  Ai  professori  e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

                              Art. 21.
                             Ricercatori

  1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo
delle Universita' statali.

  2.  Ai  ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

                              Art. 22.
                           Stato giuridico

  1.  Per  quanto  attiene  allo stato giuridico dei professori e dei
ricercatori  di  ruolo,  nonche' per quanto riguarda la copertura dei
posti  in  organico,  si  applicano,  in  quanto  compatibili  con il
presente Statuto e con la natura non statale della Libera Universita'
degli  Studi  «S.  Pio  V»  (LUSPIO),  le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale delle Universita' statali.

  2.  I  ruoli  organici  possono  essere modificati con delibera del
Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

                           Sezione quarta
                        Ordinamento didattico

                              Art. 23.
                     Facolta' e corsi di studio

  1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
   Facolta' di Scienze politiche;
   Facolta' di interpretariato e traduzione;
   Facolta' di economia.

  I   relativi   ordinamenti   degli   studi  sono  disciplinati  dal
Regolamento  didattico  di  Ateneo  conformemente  alle vigenti norme
sugli ordinamenti didattici universitari.

  2.   L'Universita'   puo'  istituire,  in  conformita'  alle  norme
dell'ordinamento  universitario,  nuovi  Corsi  di laurea e di laurea
magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi
regolamenti  didattici  sono  stabilite  dal Regolamento didattico di
Ateneo.

  3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341.

                           Sezione quinta
                            Gli studenti

                              Art. 24.
                           S t u d e n t i

  1.  Gli  studenti partecipano alla vita dell'Universita' secondo le
norme  del  presente  Statuto  ed  eleggono i loro rappresentanti nel
Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facolta'.

  2.   L'Universita'   puo'   avvalersi   dell'opera  degli  studenti
attraverso  forme di collaborazione per attivita' connesse ai servizi
dell'Ateneo.

  3.  I  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  sono  definiti dalla
legislazione  vigente  in  materia  e  dal Regolamento degli studenti
dell'Ateneo.

                              Art. 25.
                          Difensore civico

  1.  E'  istituita  la  figura  del  Difensore civico con compiti di
garanzia a tutela dei diritti degli studenti.

  2.  Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del Consiglio di
amministrazione  e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile
una sola volta.

                            Sezione sesta
              Organizzazione e gestione amministrativa

                              Art. 26.
                        Strutture dell'Ateneo

  Le  strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le
altre  strutture  sono  istituite  e  regolamentate  dal Consiglio di
amministrazione,   secondo  le  procedure  definite  dal  Regolamento
generale di Ateneo.

                              Art. 27.
                         Risorse finanziarie

  1.   Al  finanziamento  dell'Universita'  sono  destinati  tasse  e
contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi
e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

  2.  L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di cassa,
affidato  ad  un  Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal
Consiglio  di  amministrazione,  in conformita' a quanto previsto dal
Regolamento   generale   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.

                              Art. 28.
                            B i l a n c i

  Il   Consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  delibera  il
bilancio  preventivo  entro il mese di novembre e il conto consuntivo
entro  il  mese  di  giugno.  Ciascun esercizio corrisponde a un anno
solare.

                              Art. 29.
               Regolamento generale di amministrazione
                       finanza e contabilita'

  Il  Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita'
disciplina  i  criteri  della  gestione  e  delle  relative procedure
amministrative  e finanziarie nonche' le connesse responsabilita', in
modo  da  assicurare la rapidita' e l'efficacia nell'erogazione della
spesa  e  il  rispetto  dell'equilibrio  finanziario del bilancio. Il
Regolamento  disciplina  altresi' le procedure contrattuali, le forme
di  controllo  interno  sull'efficienza  e  sui risultati di gestione
complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio.

                              Art. 30.
                  Personale tecnico-amministrativo

  Le  modalita' di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento
economico  del  personale  tecnico-amministrativo,  dirigente  e  del
Direttore  amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei
relativi  servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento adottato
dal   Consiglio   di   amministrazione,  nell'osservanza,  in  quanto
compatibili,   delle   disposizioni  vigenti  per  il  corrispondente
personale universitario statale.

                              Art. 31.
                     Norma transitoria e finale

  Dal  giorno  dell'entrata in vigore del presente Statuto con la sua
pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  decadono,  salvo  l'esercizio
dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e
di  controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione
dello statuto modifiche al testo previgente.

  Successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  il  Consiglio  di
amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine
con le nuove modalita' previste dal presente Statuto.

  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la  sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.