Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia  ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

       Tali modifiche sul video sono riportate tra i simboli ((...)).

A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
                                                       pubblicazione.

                               Art. 1.


              Autorita' di bacino di rilievo nazionale


  1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo  170  del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui  al  titolo  II  della  parte  terza del presente decreto e della
eventuale   revisione   della  relativa  disciplina  legislativa,  le
Autorita'  di  bacino  di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate,  ((senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza
pubblica)),  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  di  cui  al  comma  2,
dell'articolo 63 del presente decreto».
  2.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1,  sono  fatti  salvi  gli  atti  posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
  3.  Fino  alla  data  di  cui al comma 2, le Autorita' di bacino di
rilievo  nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli
obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai
fini  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
  ((3-bis.  L'adozione  dei  piani di gestione di cui all'articolo 13
della  direttiva  2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  23  ottobre  2000,  e'  effettuata,  sulla base degli atti e dei
pareri  disponibili,  entro  e  non  oltre  il  22 dicembre 2009, dai
comitati   istituzionali   delle   autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale,  integrati  da  componenti  designati dalle regioni il cui
territorio  ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il
piano  di  gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi comitati
istituzionali.  Ai  fini  del  rispetto  del  termine di cui al primo
periodo,  le  autorita'  di  bacino  di rilievo nazionale provvedono,
entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei
piani  di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico
di  appartenenza,  con particolare riferimento al programma di misure
di  cui  all'articolo  11  della  citata  direttiva 2000/60/CE. Per i
distretti  idrografici  nei quali non e' presente alcuna Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
  3-ter.  Affinche'  l'adozione  e l'attuazione dei piani di gestione
abbia   luogo   garantendo  uniformita'  ed  equita'  sul  territorio
nazionale,  con  particolare  riferimento  alle  risorse  finanziarie
necessarie  al  conseguimento  degli  obiettivi ambientali e ai costi
sopportati  dagli  utenti,  il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto,  linee  guida  che  sono  trasmesse  ai  comitati
istituzionali di cui al comma 3-bis.
  3-quater.   Dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2,
non  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione
dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di
difesa  del  suolo  per  il  quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n.  331,  recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento
degli  interventi  in  materia di difesa del suolo per il quadriennio
2000-2003. ))
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si riporta il testo dell'art. 170, del citato decreto
          legislativo  3  aprile  2006, n. 152, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   170   (Norme   transitorie).   -   1.   Ai  fini
          dell'applicazione   dell'articolo  65,  limitatamente  alle
          procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
          fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
          presente  decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
          adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
          legge 18 maggio 1989, n. 183.
             2.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   1   del
          decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2000, n. 365, i
          riferimenti  in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge
          11  giugno  1998,  n.  180,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267,  devono intendersi
          riferiti  all'art.  66  del presente decreto; i riferimenti
          alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  devono intendersi
          riferiti  alla sezione prima della parte terza del presente
          decreto, ove compatibili.
             2-bis.  Nelle  more  della  costituzione  dei  distretti
          idrografici  di  cui  al  titolo  II  della parte terza del
          presente decreto e della eventuale revisione della relativa
          disciplina  legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o
          maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, fino alla
          data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del
          presente decreto.
             3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza del
          presente decreto:
              a)  fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95,
          commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
          28 luglio 2004;
              b)  fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99,
          comma  1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12
          giugno 2003, n. 185;
              c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104,
          comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
              d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112,
          comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
              e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114,
          comma  4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30
          giugno 2004;
              f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118,
          comma  2,  continuano ad applicarsi il decreto ministeriale
          18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
              g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123,
          comma  2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19
          agosto 2003;
              h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146,
          comma  3,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8
          gennaio 1997, n. 99;
              i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150,
          comma  2, all'affidamento della concessione di gestione del
          servizio   idrico   integrato   nonche'  all'affidamento  a
          societa'   miste   continuano   ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale  22  novembre  2001,  nonche' le circolari del
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
          dicembre 2004;
              l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154,
          comma  2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1°
          agosto 1996.
             4. La parte terza del presente decreto contiene le norme
          di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
              a)  direttiva  75/440/CEE  relativa alla qualita' delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
              b)   direttiva  76/464/CEE  concernente  l'inquinamento
          provocato    da   certe   sostanze   pericolose   scaricate
          nell'ambiente idrico;
              c)  direttiva  78/659/CEE  relativa alla qualita' delle
          acque  dolci  che richiedono protezione o miglioramento per
          essere idonee alla vita dei pesci;
              d)  direttiva  79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
          alla  frequenza  dei  campionamenti  e  delle analisi delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile;
              e)   direttiva  79/923/CEE  relativa  ai  requisiti  di
          qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
              f)  direttiva  80/68/CEE relativa alla protezione delle
          acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze pericolose;
              g)  direttiva  82/176/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del
          settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
              h)  direttiva  83/513/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
              i)  direttiva  84/156/CEE  relativa ai valori limite ed
          obiettivi   di   qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio
          provenienti  da  settori diversi da quello dell'elettrolisi
          dei cloruri alcalini;
              l)  direttiva  84/491/CEE  relativa  ai valori limite e
          obiettivi    di    qualita'    per    gli    scarichi    di
          esaclorocicloesano;
              m)   direttiva   88/347/CEE   relativa   alla  modifica
          dell'allegato  11  della direttiva 86/280/CEE concernente i
          valori  limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
          di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco 1
          dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;
              n)  direttiva  90/415/CEE  relativa alla modifica della
          direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite e gli
          obiettivi  di  qualita' per gli scarichi di talune sostanze
          pericolose  che  figurano  nell'elenco  1  della  direttiva
          76/464/CEE;
              o)  direttiva  91/271/CEE  concernente  il  trattamento
          delle acque reflue urbane;
              p)  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
          fonti agricole;
              q)  direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
          91/271/CEE    per    quanto   riguarda   alcuni   requisiti
          dell'allegato 1;
              r)  direttiva  2000/60/CE, che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in materia di acque.
             5.  Le  regioni  definiscono, in termini non inferiori a
          due  anni,  i  tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi
          comprese  quelle  adottate ai sensi dell'art. 101, comma 2,
          contenute  nella  legislazione  regionale  attuativa  della
          parte  terza  del presente decreto e nei piani di tutela di
          cui all'art. 121.
             6.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge
          24  aprile  1998,  n.  128,  e  dai  decreti legislativi di
          attuazione della direttiva 96/92/CE.
             7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
          all'art. 112, le attivita' di utilizzazione agronomica sono
          effettuate  secondo  le disposizioni regionali vigenti alla
          data  di  entrata  in vigore della parte terza del presente
          decreto.
             8.   Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente
          decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
          entrate a carico della finanza pubblica.
             9.  Una  quota  non  inferiore  al dieci per cento e non
          superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
          da  disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
          attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
          della parte terza del presente decreto.
             10.  Restano  ferme le disposizioni in materia di difesa
          del mare.
             11.  Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
          in  attuazione  della  parte  terza  del  presente decreto,
          restano  validi  ed  efficaci  i  provvedimenti  e gli atti
          emanati  in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
          dall'art. 175.
             12.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  della Sezione per la vigilanza sulle risorse
          idriche  si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
          all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
             13. (Soppresso).
             14.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  termine  di
          centottanta  giorni  di  cui all'art. 112, comma 2, decorre
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della parte terza del
          presente decreto».

             - Si riporta il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

             «Art.  74  (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
          Le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo,  ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  e successive modificazioni e integrazioni,
          gli  enti  pubblici  non  economici,  gli  enti di ricerca,
          nonche'  gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti,  nei  termini  previsti  dall'art. 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
              b)  a  ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento  di compiti logistico-strumentali e di supporto
          in  misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
          riallocazione  delle  risorse  umane  eccedenti tale limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
              c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
          personale  non  dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
          enti  di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
          dieci  per cento della spesa complessiva relativa al numero
          dei posti di organico di tale personale.
             2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,   le   amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante
          appositi   accordi,   forme  di  esercizio  unitario  delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
             3.  Con  i  medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica  su  base regionale o interregionale, oppure, in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti    strutture    periferiche   nell'ambito   delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  nel rispetto
          delle  procedure  previste  dall'art. 1, comma 404, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle misure previste dal
          comma  1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
          computate  altresi'  le riduzioni derivanti dai regolamenti
          emanati,  nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
          1,  comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,   avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri  esistenti
          anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
          caso  per  le  amministrazioni  che  hanno  gia' adottato i
          predetti   regolamenti   resta  salva  la  possibilita'  di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni,  nonche' nelle disposizioni di rango primario
          successive  alla  data  di  entrata  in vigore della citata
          legge  n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
          compatibilita'     generali     nonche'    degli    assetti
          istituzionali,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione  di  provvedimenti  specifici del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  che tengono comunque conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1  le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
          in  misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
          2008.  Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e di
          mobilita'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto.
             5-bis.   Al   fine   di  assicurare  il  rispetto  della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale  di  posti  nel  pubblico impiego, gli uffici
          periferici  delle  amministrazioni dello Stato, inclusi gli
          enti  previdenziali  situati sul territorio della provincia
          autonoma  di  Bolzano,  sono autorizzati per l'anno 2008 ad
          assumere  personale  risultato vincitore o idoneo a seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a  2  milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
             6.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano adempiuto a
          quanto  previsto  dai  commi  1  e  4  e'  fatto divieto di
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi contratto.
             6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione del presente
          articolo  le  strutture del comparto sicurezza, delle Forze
          armate  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo    da    conseguire    da    parte   di   ciascuna
          amministrazione».
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 11 e 13, della
          direttiva   2000/60/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  23  ottobre 2000, che istituisce un quadro
          per  l'azione  comunitaria  in materia di acque, pubblicati
          nella GUCE n. L 327 del 22 dicembre 2000:

             «Art.  11  (Programma  di  misure).  -  1.  Per  ciascun
          distretto  idrografico  o  parte  di  distretto idrografico
          internazionale  compreso nel suo territorio, ciascuno Stato
          membro  prepara un programma di misure, che tiene conto dei
          risultati  delle analisi prescritte dall'art. 5, allo scopo
          di  realizzare  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  4.  Tali
          programmi  di  misure  possono  fare  riferimento  a misure
          derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e
          applicabili  all'intero  territorio di uno Stato membro. Lo
          Stato membro puo' eventualmente adottare misure applicabili
          a  tutti  i  distretti  idrografici e/o a tutte le parti di
          distretti   idrografici  internazionali  compresi  nel  suo
          territorio.
             2.   Ciascun  programma  annovera  le  “misure  di
          base”  indicate  al  paragrafo  3  e, ove necessario,
          “misure supplementari”.
             3.  Con  l'espressione  “misure  di base” si
          intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:
              a)   misure   necessarie   per   attuare  la  normativa
          comunitaria  in  materia  di  protezione  delle  acque, ivi
          comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'art.
          10 e all'allegato VI, parte A;
              b) misure ritenute appropriate ai fini dell'art. 9;
              c)  misure  volte  a  garantire un impiego efficiente e
          sostenibile    dell'acqua,   per   non   compromettere   la
          realizzazione degli obbiettivi di cui all'art. 4;
              d)  misure  per  adempiere  alle  prescrizioni  di  cui
          all'art.  7,  incluse  le misure relative alla tutela della
          qualita'  dell'acqua  al  fine  di ridurre il livello della
          depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
              e)  misure  di  controllo  dell'estrazione  delle acque
          dolci  superficiali  e sotterranee e dell'arginamento delle
          acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o
          piu'    registri    delle   estrazioni   e   l'obbligo   di
          un'autorizzazione    preventiva    per    l'estrazione    e
          l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate
          e,  se  del  caso,  aggiornate.  Gli  Stati  membri possono
          esentare  dalle  misure  di  controllo  le estrazioni e gli
          arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo
          stato delle acque;
              f)  misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere
          un'autorizzazione   preventiva   per   il   ravvenamento  o
          l'accrescimento  artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua
          impiegata puo' essere di qualunque provenienza superficiale
          o  sotterranea,  a condizione che l'impiego della fonte non
          comprometta  la  realizzazione  degli  obiettivi ambientali
          fissati  per  la  fonte  o  per il corpo idrico sotterraneo
          oggetto  di  ravvenamento  o  accrescimento. Tali misure di
          controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e  aggiornate
          quando occorre;
              g)  per  gli  scarichi  da origini puntuali che possono
          provocare   inquinamento,   l'obbligo   di  una  disciplina
          preventiva,   come  il  divieto  di  introdurre  inquinanti
          nell'acqua,  o un obbligo di autorizzazione preventiva o di
          registrazione  in  base  a norme generali e vincolanti, che
          stabiliscono  controlli  delle emissioni per gli inquinanti
          in  questione,  compresi i controlli a norma dell'art. 10 e
          dell'art.  16.  Tali  misure  di controllo sono riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre;
              h)   per   le   fonti  diffuse  che  possono  provocare
          inquinamento,   misure   atte   a  impedire  o  controllare
          l'immissione  di inquinanti. Le misure di controllo possono
          consistere  in un obbligo di disciplina preventiva, come il
          divieto  di  introdurre  inquinanti  nell'acqua,  o  in  un
          obbligo  di autorizzazione preventiva o di registrazione in
          base  a  norme  generali e vincolanti, qualora tale obbligo
          non  sia  altrimenti  previsto dalla normativa comunitaria.
          Tali  misure di controllo sono riesaminate periodicamente e
          aggiornate quando occorre;
              i)  per  qualsiasi altro impatto negativo considerevole
          sullo   stato  dei  corpi  idrici,  di  cui  all'art.  5  e
          all'allegato  II,  in  particolare misure volte a garantire
          che   le   condizioni  idromorfologiche  del  corpo  idrico
          permettano  di  raggiungere lo stato ecologico prescritto o
          un  buon  potenziale ecologico per i corpi idrici designati
          come  artificiali  o  fortemente  modificati.  Le misure di
          controllo    possono    consistere   in   un   obbligo   di
          autorizzazione  preventiva  o  di  registrazione  in base a
          norme  generali  e  vincolanti, qualora un tale obbligo non
          sia  altrimenti  previsto  dalla  normativa comunitaria. Le
          misure  di  controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e
          aggiornate quando occorre;
              j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque
          sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.
             Gli  Stati  membri possono autorizzare la reintroduzione
          nella   medesima   falda   di   acque  utilizzate  a  scopi
          geotermici.
             Essi   possono   autorizzare   inoltre,   a  determinate
          condizioni:
              l'introduzione  di  acque contenenti sostanze derivanti
          da  operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o
          attivita'  minerarie  e  l'inserimento  di acque per motivi
          tecnici   in  formazioni  geologiche  da  cui  siano  stati
          estratti  idrocarburi  o  altre  sostanze  o  in formazioni
          geologiche  che  per  motivi naturali siano permanentemente
          inidonee   per  altri  scopi.  Tale  inserimento  non  deve
          comportare  sostanze  diverse  da  quelle  derivanti  dalle
          operazioni summenzionate;
              la  reintroduzione  di  acque  sotterranee  estratte da
          miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o
          alla manutenzione di opere di ingegneria civile,
              l'introduzione  di  gas  naturale  o di gas di petrolio
          liquefatto   (GPL)  a  fini  di  stoccaggio  in  formazioni
          geologiche  che  per  motivi naturali siano permanentemente
          inidonee per altri scopi;
              l'introduzione  di  gas  naturale  o di gas di petrolio
          liquefatto  (GPL)  a fini di stoccaggio in altre formazioni
          geologiche   ove  sussista  l'esigenza  imprescindibile  di
          assicurare  la  fornitura di gas e ove l'introduzione eviti
          qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della
          qualita' delle acque sotterranee riceventi;
              la   costruzione,  le  opere  di  ingegneria  civile  e
          attivita'   analoghe   sul   o   nel  terreno  che  vengono
          direttamente  a  contatto  con  le acque sotterranee. A tal
          fine  gli  Stati membri possono determinare quali di queste
          attivita'  debbano  ritenersi autorizzate, a condizione che
          siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere
          generale  elaborate dallo Stato membro in relazione a dette
          attivita';
              gli   scarichi  di  piccoli  quantitativi  di  sostanze
          finalizzati   alla   marcatura,   alla   protezione   o  al
          risanamento  del  corpo  idrico,  limitati  al quantitativo
          strettamente necessario per le finalita' in questione;
              purche'    tali    scarichi    non   compromettano   il
          conseguimento  degli  obiettivi  ambientali  fissati per il
          corpo idrico in questione;
              k)  in base all'azione intrapresa a norma dell'art. 16,
          misure  per  eliminare l'inquinamento di acque superficiali
          da  parte delle sostanze precisate nell'elenco di priorita'
          convenuto  in  osservanza  dell'art. 16, paragrafo 2, e per
          ridurre  progressivamente  l'inquinamento da altre sostanze
          che  altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire
          gli  obiettivi  fissati  all'art.  4  per  i  corpi  idrici
          superficiali;
              l)  ogni  misura  necessaria al fine di evitare perdite
          significative  di  inquinanti  dagli impianti tecnici e per
          evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento
          accidentale,   ad  esempio  dovuti  ad  inondazioni,  anche
          mediante   sistemi   per   rilevare  o  dare  l'allarme  al
          verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a
          ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di
          incidenti  che  non avrebbero potuto essere ragionevolmente
          previsti.
             4. Per “misure supplementari” si intendono i
          provvedimenti  studiati e messi in atto a complemento delle
          misure  di  base, con l'intento di realizzare gli obiettivi
          fissati  a  norma  dell'art.  4.  L'allegato  VI,  parte B,
          presenta   un   elenco   non   limitativo  di  tali  misure
          supplementari.
             Gli  Stati  membri  possono  altresi' adottare ulteriori
          misure   supplementari   per   garantire   una   protezione
          aggiuntiva  ai  corpi  idrici  contemplati  nella  presente
          direttiva   ovvero   un  loro  miglioramento,  fra  l'altro
          nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui
          all'art. 1.
             5.  Allorche'  i  dati  del monitoraggio o dati di altro
          tipo   indicano   che  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          enunciati  all'art.  4  per  il corpo idrico considerato e'
          improbabile, gli Stati membri assicurano che:
              si indaghi sulle cause delle eventuali carenze;
              siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessita',
          i pertinenti permessi e autorizzazioni;
              siano   riesaminati   e   adattati,   a  seconda  delle
          necessita', programmi di monitoraggio;
              siano  stabilite  le misure supplementari eventualmente
          necessarie   per  consentire  il  raggiungimento  di  detti
          obiettivi,  compresa  la fissazione di appropriati standard
          di   qualita'   ambientale  secondo  le  procedure  di  cui
          all'allegato V.
             Allorche'  le cause in questione derivano da circostanze
          naturali  o  di  forza  maggiore  eccezionali e tali da non
          poter   essere  ragionevolmente  previste,  in  particolare
          alluvioni  violente  e  siccita' prolungate lo Stato membro
          puo'   decretare  che  le  misure  supplementari  non  sono
          applicabili, fatto salvo l'art. 4, paragrafo 6.
             6.  Gli  Stati  membri, nell'applicare le misure a norma
          del  paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non
          accrescere  l'inquinamento  delle acque marine. Fatta salva
          la  normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a
          norma  del paragrafo 3 non puo' in nessun caso condurre, in
          maniera    diretta    o    indiretta,    ad    un   aumento
          dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione
          non  si  applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento
          dell'ambiente nel suo complesso.
             7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni
          dall'entrata  in vigore della presente direttiva e tutte le
          misure sono applicate entro 12 anni da tale data.
             8.   I   programmi   di   misure   sono  riesaminati  ed
          eventualmente  aggiornati  entro  15  anni  dall'entrata in
          vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei
          anni.   Eventuali  misure  nuove  o  modificate,  approvate
          nell'ambito  di  un  programma  aggiornato,  sono applicate
          entro tre anni dalla loro approvazione».
             «Art.  13  (Piani di gestione dei bacini idrografici). -
          1.  Per  ciascun distretto idrografico interamente compreso
          nel  suo  territorio,  ogni  Stato  membro  provvede  a far
          predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
             2.  Per  i  distretti  idrografici  interamente compresi
          nella  Comunita', gli Stati membri si coordinano al fine di
          predisporre   un   unico   piano  di  gestione  del  bacino
          idrografico  internazionale.  Se  detto  piano unico non e'
          predisposto,  gli Stati membri approntano piani di gestione
          del  bacino  idrografico che abbraccino almeno le parti del
          distretto  idrografico  internazionale  comprese  nel  loro
          territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della
          presente direttiva.
             3.   Per  i  distretti  idrografici  internazionali  che
          oltrepassano i confini della Comunita', gli Stati membri si
          impegnano  per  predisporre  un unico piano di gestione del
          bacino  e,  se  cio'  non  risulta  possibile, un piano che
          abbracci   almeno   la   parte  del  distretto  idrografico
          internazionale  compresa  nel territorio dello Stato membro
          in questione.
             4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende
          le informazioni riportate all'allegato VII.
             5.  I  piani  di gestione dei bacini idrografici possono
          essere  integrati  da  programmi  e  piani di gestione piu'
          dettagliati  per  sotto-bacini,  settori,  problematiche  o
          categorie   di   acque   al   fine  di  affrontare  aspetti
          particolari  della  gestione  idrica.  L'attuazione di tali
          misure  non  esenta  gli  Stati  membri dagli obblighi loro
          imposti dal resto della presente direttiva.
             6.  I  piani  di  gestione  dei  bacini idrografici sono
          pubblicati  entro  nove  anni  dall'entrata in vigore della
          presente direttiva.
             7.  I  piani  di  gestione  dei  bacini idrografici sono
          riesaminati  e  aggiornati  entro  15  anni dall'entrata in
          vigore  della  presente  direttiva e, successivamente, ogni
          sei anni».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  luglio  1999, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284,  del  3 dicembre 1999,
          recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento
          degli  interventi  in  materia  di  difesa del suolo per il
          quadriennio 1998-2001:
             «Art. 3. - 1. Nell'ambito delle somme di cui all'art. 2,
          le  autorita'  di bacino e le regioni possono destinare una
          quota  non  superiore  al  10%  delle  somme assegnate alle
          attivita'  volte alla predisposizione dei piani di bacino e
          dei relativi piani stralcio».
             -  Si  riporta,  il  testo del comma 2, dell'art. 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
          331,   recante   ripartizione   dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento  degli  interventi  in  materia di difesa del
          suolo   per  il  quadriennio  2000-2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2001, n. 191, S.O.:
             «2.  Nell'ambito  delle  somme  di  cui  al  comma 1, le
          autorita'  di  bacino  e  le  regioni possono destinare una
          quota non superiore al 10% del finanziamento alle attivita'
          volte  alla  predisposizione  dei  piani  di  bacino  e dei
          relativi   piani   stralcio.   Nell'espletamento   di  tale
          attivita',   per   i   bacini   di   rilievo  nazionale  ed
          interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono
          deliberare   che  una  quota  parte  di  tali  risorse  sia
          destinabile    alle    regioni    per   le   attivita'   di
          predisposizione  dei  piani  di bacino e dei relativi piani
          stralcio».