Art. 2.


                          Danno ambientale


  1.  Nell'ambito  degli  strumenti  di  attuazione  di interventi di
bonifica  e  messa  in  sicurezza  di  uno  o  piu' siti di interesse
nazionale,  al  fine della stipula di una o piu' transazioni globali,
con  una  o  piu'  imprese (( interessate, )) pubbliche o private, in
ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica,
degli  oneri  di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli
articoli  18  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto
legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di
cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il
risarcimento,   il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare puo', (( sentiti l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e )) la Commissione di valutazione
degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi  ambientali  (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno
schema   di  contratto,  che  viene  ((  concordato  con  le  imprese
interessate  e )) comunicato a regioni, province e comuni e reso noto
alle  associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di
pubblicita'  nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo
scopo.
  2.  Entro  trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui
al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
(( ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento
)) sullo schema di contratto.
  3.  Previa  assunzione,  sullo  schema  di  transazione, del parere
dell'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni,  una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  in  quanto  applicabile.  Le  determinazioni assunte
all'esito  della  conferenza  sostituiscono  a tutti gli effetti ogni
atto    decisorio    comunque    denominato   di   competenza   delle
amministrazioni  partecipanti,  o  comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
  4.  Acquisite  le  determinazioni  di  cui al comma 3, lo schema di
contratto   di   transazione,  sottoscritto  per  accettazione  dalla
impresa,  e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'autorizzazione  da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5.  La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme
allo  schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso  pendente  e  preclude ogni ulteriore azione per rimborso
degli  oneri  di  bonifica  e  di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  per  le  altre eventuali pretese
risarcitorie  azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per  i  fatti  oggetto  della  transazione.  ((  Sono fatti salvi gli
accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nonche'  gli  accordi  transattivi  attuativi  di
accordi di programma gia' conclusi a tale data )).
  (( 5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi'
la  facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli
stessi,  in  conformita'  alla loro destinazione urbanistica, qualora
l'utilizzo  non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica,
alla  luce  del  contestuale decreto direttoriale di approvazione del
progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda,
sia  funzionale  all'esercizio  di  un'attivita'  di  impresa  e  non
contrasti  con  eventuali  necessita'  di  garanzia  dell'adempimento
evidenziate nello schema di contratto )).
  6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati   delle   obbligazioni   dagli  stessi  assunte  in  sede  di
transazione  ((  nei confronti del )) Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare, (( quest'ultimo )), previa diffida
ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il
contratto  di  transazione.  In tal caso, le somme eventualmente gia'
corrisposte   dai  suddetti  soggetti  privati  sono  trattenute  dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare in
acconto  dei  maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di
cui al comma 1.
  7.  (( I soli proventi )) di spettanza dello Stato, derivanti dalle
transazioni  di  cui  al presente articolo, (( introitati a titolo di
risarcimento  del  danno  ambientale )), sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare, per le
finalita'   previamente   individuate   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. (( Nei casi in cui
nella  transazione  sia  previsto che la prestazione complessivamente
dovuta   dall'impresa   o  dalle  imprese  abbia  carattere  soltanto
pecuniario,  le  modalita'  e le finalita' di utilizzo della quota di
proventi  diversa  da  quella introitata a titolo di risarcimento del
danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione )).
  8.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure
di  cui  alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  se  il  danno ambientale e' quantificabile in un ammontare
uguale  o  superiore  a  dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei
competenti  uffici  dirigenziali  generali  se  l'ammontare del danno
ambientale e' inferiore.
  9.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:

             - Si riporta il testo dell'art. 18, della legge 8 luglio
          1986,   n.   349,   recante   «Istituzione   del  Ministero
          dell'ambiente  e  norme  in  materia di danno ambientale.»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
          S.O.:

             «Art. 18. - 1. Abrogato.
             2. Abrogato.
             3. Abrogato.
             4. Abrogato.
             5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della
          presente  legge  possono  intervenire nei giudizi per danno
          ambientale   e   ricorrere   in   sede   di   giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
             6. Abrogato.
             7. Abrogato.
             8. Abrogato.
             9. Abrogato.
             9-bis. Abrogato.
             9-ter. Abrogato.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 300, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             «Art.  300  (Danno ambientale). - 1. E' danno ambientale
          qualsiasi   deterioramento   significativo   e  misurabile,
          diretto   o   indiretto,   di   una   risorsa   naturale  o
          dell'utilita' assicurata da quest'ultima.
             2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno
          ambientale  il deterioramento, in confronto alle condizioni
          originarie, provocato:
              a)  alle  specie e agli habitat naturali protetti dalla
          normativa  nazionale  e  comunitaria  di  cui alla legge 11
          febbraio  1992,  n.  157,  recante  norme per la protezione
          della   fauna   selvatica,   che   recepisce  le  direttive
          79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile 1979; 85/411/CEE
          della  Commissione  del  25  luglio 1985 e 91/244/CEE della
          Commissione  del  6  marzo  1991 ed attua le convenzioni di
          Parigi  del  18  ottobre  1950  e di Berna del 19 settembre
          1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
          settembre   1997,   n.  357,  recante  regolamento  recante
          attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
          conservazione   degli   habitat  naturali  e  seminaturali,
          nonche'  della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
          aree  naturali  protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e successive norme di attuazione;
              b)  alle acque interne, mediante azioni che incidano in
          modo  significativamente  negativo  sullo  stato ecologico,
          chimico  e/o  quantitativo  oppure sul potenziale ecologico
          delle  acque  interessate,  quali  definiti nella direttiva
          2000/60/CE,  ad  eccezione  degli  effetti  negativi cui si
          applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
              c)  alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare
          territoriale  mediante  le azioni suddette, anche se svolte
          in acque internazionali;
              d)  al  terreno,  mediante qualsiasi contaminazione che
          crei  un  rischio  significativo  di  effetti nocivi, anche
          indiretti,  sulla  salute umana a seguito dell'introduzione
          nel   suolo,  sul  suolo  o  nel  sottosuolo  di  sostanze,
          preparati,    organismi    o   microrganismi   nocivi   per
          l'ambiente».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  28,  del  citato
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «Art.  28  (Misure per garantire la razionalizzazione di
          strutture  tecniche  statali).  - 1. E' istituito, sotto la
          vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio   e   del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
             2.  L'ISPRA  svolge le funzioni, con le inerenti risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione  dell'Ambiente  e  per  i servizi tecnici di cui
          all'art.  38  del  decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
          1999  e  successive  modificazioni, dell'Istituto Nazionale
          per  la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per  la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
          1994,   n.   61,   i  quali,  a  decorrere  dalla  data  di
          insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente
          articolo, sono soppressi.
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e del mare, da adottare di concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che   si   esprimono  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          assegnazione,  sono  determinati, in coerenza con obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione  e  controllo,  la  sede,  le  modalita' di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo   del  personale,  nel  rispetto  del  contratto
          collettivo  nazionale  di lavoro del comparto degli enti di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle  risorse  dell'ISPRA.  In sede di definizione di tale
          decreto  si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e  controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
          razionalizzazione   delle  funzioni  amministrative,  anche
          attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
          e  funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
          e logistiche.
             4.  La  denominazione  “Istituto  superiore per la
          protezione   e   la   ricerca   ambientale   (ISPRA)”
          sostituisce,   ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  le
          denominazioni:    “Agenzia    per    la    protezione
          dell'Ambiente   e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)”,
          “Istituto    Nazionale   per   la   fauna   selvatica
          (INFS)”  e  “Istituto  Centrale  per la Ricerca
          scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)”.
             5.   Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento  delle  attivita'  istituzionali fino all'avvio
          dell'ISPRA,  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  con proprio decreto, da emanarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente    decreto,    nomina   un   commissario   e   due
          subcommissari.
             6.  Dall'attuazione  dei  commi  da  1  a 5 del presente
          articolo,  compresa  l'attivita'  dei  commissari di cui al
          comma  precedente,  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.
             6-bis.  L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza  e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
          passivi   avanti   le   Autorita'  giudiziarie,  i  collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
             7.   La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.   10   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,  n. 90, e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico    e    privato,    con   elevata   qualificazione
          giuridico-amministrativa,  di  cui  almeno  tre  scelti fra
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili, oppure
          tecnico-scientifica.
             8.  Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
             9.   Il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare procede, con proprio decreto, alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione  dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
          7.  Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei nuovi
          esperti,  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali e'
          garantito  dagli  esperti in carica alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             10.  La  Commissione di valutazione degli investimenti e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali  di  cui  all'art.  2  del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
          90,  e'  composta  da ventitre membri di cui dieci tecnici,
          scelti   fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici  e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di  comprovata  esperienza,  di  cui  almeno tre scelti fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
             11.  I  componenti  sono  nominati ai sensi dell'art. 2,
          comma  3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto-legge.
             12.  La  Commissione  continua  ad  esercitare  tutte le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
          n.  90,  provvedendovi,  sino  all'adozione  del decreto di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.
             13.  Dall'attuazione  dei  commi  da 7 a 12 del presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante:
          «Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio    e    del   mare,   a   norma   dell'art.   29
          del decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,   dalla legge   4  agosto  2006,  n.  248.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
          S.O.:

             «Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali).  -  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  regolamento  la  Commissione tecnico scientifica,
          istituita  ai  sensi  dell'art. 14, comma 7, della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41, e del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  novembre  1991,  n.  438,  e'  ridenominata
          “Commissione  di  valutazione degli investimenti e di
          supporto  alla  programmazione  e gestione degli interventi
          ambientali”.
             2.  La  Commissione  ai sensi del presente regolamento e
          secondo   le  direttive  generali  impartite  dal  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          svolge,  nell'ambito  della  sua  autonomia  valutativa,  i
          seguenti compiti:
              a)   si   esprime   in   merito   alla  valutazione  di
          fattibilita'  tecnico-economica con particolare riferimento
          all'analisi  costi  benefici  in relazione alle iniziative,
          piani  e  progetti di prevenzione, protezione e risanamento
          ambientale  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare;
              b)  svolge  le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
          al   Ministro   ed   alle   strutture   ministeriali  sugli
          interventi,   iniziative  e  programmi  di  competenza  del
          Ministero;
              c)  svolge  le  funzioni  di  nucleo  di  valutazione e
          verifica  degli  investimenti pubblici ai sensi della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
              d)  si esprime su ogni altro intervento che il Ministro
          o   le   strutture  dirigenziali  del  Ministero  intendano
          sottoporre   alla   valutazione   tecnica,   scientifica  e
          giuridica della Commissione;
              e)  provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati
          da leggi o regolamenti.
             3.  La  Commissione e' composta da trentatre membri, tra
          cui  il  Presidente,  aventi  una  comprovata  esperienza e
          competenza  in  una o piu' discipline attinenti l'attivita'
          della  Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
          anche  tra  il personale delle pubbliche amministrazioni. I
          suddetti  componenti sono nominati con decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
             4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio e del mare, di natura non regolamentare, si
          provvede  a disciplinare le modalita' di funzionamento e di
          organizzazione interni della Commissione».

             -  Si  riporta  il testo dell'art. 14-ter, della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  recante «Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi.»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:

             «Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
          La  prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
          entro  quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di  particolare
          complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta giorni dalla
          data di indizione.
             1.  La  conferenza  di  servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
             2. La convocazione della prima riunione della conferenza
          di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
          anche  per  via  telematica  o  informatica,  almeno cinque
          giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
          giorni,  le  amministrazioni  convocate possono richiedere,
          qualora   impossibilitate  a  partecipare,  l'effettuazione
          della   riunione   in  una  diversa  data;  in  tale  caso,
          l'amministrazione   procedente  concorda  una  nuova  data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
             3.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
             4.  Nei  casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
             5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai  quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
             6.   Ogni   amministrazione   convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
             6-bis.  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
             7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
          volonta' dell'amministrazione rappresentata.
             8.  In  sede  di  conferenza  di  servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
             9.  Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
             10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
          a  VIA  e'  pubblicato,  a  cura del proponente, unitamente
          all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
          nel  Bollettino  regionale in caso di VIA regionale e in un
          quotidiano   a   diffusione  nazionale.  Dalla  data  della
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  14 e 16, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche.»,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

             «Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo) (Art. 14
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi  dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
          1.  Il  Ministro  esercita  le  funzioni di cui all'art. 4,
          comma  1.  A  tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
             2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
          maggio  1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di  Stato.  Con  decreto adottato dall'autorita' di governo
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, e' determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15  marzo  1997,  n.  59,  senza aggravi di spesa e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consiste in un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva e per la
          qualita'   della   prestazione   individuale.  Con  effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10
          luglio   1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segretarie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.
             3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza  dei  dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
          Ministro  puo' fissare un termine perentorio entro il quale
          il  dirigente  deve  adottare  gli  atti o i provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che  determinano  pregiudizio  per l'interesse pubblico, il
          Ministro  puo'  nominare,  salvi  i  casi di urgenza previa
          contestazione,  un commissario ad acta, dando comunicazione
          al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del relativo
          provvedimento.  Resta  salvo  quanto  previsto dall'art. 2,
          comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
          altresi'  salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio
          decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  e  dall'art. 10 del relativo regolamento
          emanato  con  regio  decreto  6  maggio 1940, n. 635. Resta
          salvo  il potere di annullamento ministeriale per motivi di
          legittimita'».
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali)  (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  sostituito  prima dall'art. 9 del decreto legislativo
          n.  546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
          decreto  legislativo  n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
          uffici    dirigenziali   generali,   comunque   denominati,
          nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
          gli altri, i seguenti compiti e poteri:
              a)  formulano  proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
              b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli  incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
          gestioni;  definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
          perseguire  e  attribuiscono  le conseguenti risorse umane,
          finanziarie e materiali;
              c)  adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
          uffici di livello dirigenziale non generale;
              d)  adottano  gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
              e)  dirigono,  coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
              f)  promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
              g)   richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
              h)  svolgono  le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
              i)  decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
              l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
          e   degli   organismi   internazionali   nelle  materie  di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
             2.   I   dirigenti   di   uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
             3.  L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
             4.  Gli  atti  e  i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
             5.  Gli  ordinamenti  delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».