Art. 3.


Funzionalita'  dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale.  ((  Estensione  delle funzioni del collegio dei revisori
                            dell'APAT ))

  1.  L'articolo  1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega   effetto   nei   confronti  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA) fino al completamento
delle  relative  procedure, a condizione che le stesse siano concluse
entro il 31 dicembre 2009.
  2.  Nel  limite  delle  disponibilita'  dei  posti di cui al citato
articolo  1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA
e'  autorizzato  ad  assumere  il  personale  risultato  vincitore di
concorsi  pubblici  a  tempo  indeterminato  inserito  in graduatorie
ancora vigenti e non ancora assunto.
  3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse  con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e'
autorizzato,  con  oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi
del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
  ((  3-bis.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto, il collegio dei revisori dei
conti   gia'   operante   in   seno  all'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni
anche  in  luogo  dei  corrispondenti  organi  gia'  operanti in seno
all'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica di cui alla legge 11
febbraio  1992,  n.  157,  e  all'Istituto  centrale  per  la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis
del   decreto-legge   4   dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla
medesima data, sono soppressi )).
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si riporta il testo del comma 347, dell'art. 1, della
          legge  24  dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008).», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
             «347.  L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
          servizi  tecnici  (APAT),  per far fronte ai propri compiti
          istituzionali  ed  alle esigenze connesse con la protezione
          civile,  anche ai fini della stabilizzazione e' autorizzata
          a  bandire  concorsi,  per  titoli  ed esami, e a procedere
          all'assunzione  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
          limite  della  dotazione organica approvata con decreto del
          direttore generale n. 122 del 2005».
             -  La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

             - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del decreto-legge
          4  dicembre  1993,  n.  496, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni
          urgenti  sulla  riorganizzazione dei controlli ambientali e
          istituzione  della  Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente»  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4
          dicembre 1993, n. 285:

             «Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti
          nel  settore  ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione
          del  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi  dell'art. 6  del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare
          entro  il  3l  dicembre 1994, si provvede anche al riordino
          delle   commissioni   e  dei  comitati  tecnico-scientifici
          operanti  presso  il medesimo Ministero tenendo conto delle
          competenze   attribuite  all'ANPA  ai  sensi  del  presente
          decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento
          all'Agenzia  del  personale  non  piu'  impiegato presso le
          suddette   commissioni   e  i  suddetti  comitati  e  delle
          corrispondenti risorse finanziarie.
             2.  I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
          al  comma  1,  trasferiti  all'ANPA  ai  sensi del medesimo
          comma,   continuano   a   prestare   la  propria  attivita'
          nell'ambito   dell'Agenzia   in  analoga  posizione  e  con
          analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
          siano  appartenenti  al  personale  civile e militare dello
          Stato  e  degli  enti pubblici, anche economici, essi, alla
          scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
          organico dell'ANPA.
             3.   Con  apposito  regolamento  si  provvede  anche  al
          riordino     delle     commissioni     e    dei    comitati
          tecnico-scientifici   operanti   presso   altri  Ministeri,
          istituti  ed  enti pubblici, tenendo conto delle competenze
          attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
             4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  all'art. 1-ter, comma 5, del presente
          decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
          comma  1,  lettera  e),  della  legge 11 marzo 1988, n. 67,
          relative   al   sistema   informativo   e  di  monitoraggio
          ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
          all'ANPA  secondo  le  modalita'  definite  con il medesimo
          regolamento.  E'  abrogato  l'ultimo  periodo  del  comma 5
          dell'art.  9  della  legge  18 maggio 1989, n. 183. Restano
          ferme   tutte  le  altre  competenze  dei  Servizi  tecnici
          nazionali.
             5.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
          la  sicurezza  nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
          (ENEA-DISP),   i   relativi   compiti,   il  personale,  le
          strutture,  le  dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
          sono  trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere dalla stessa data
          sono  abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
          l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
             6.  Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
          la  vigilanza  del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
          coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
          le  norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
          stabilite  con  decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
          di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente decreto. In applicazione del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994,  il  contributo  ordinario  per  le spese relative al
          funzionamento   dell'ICRAM   e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente.
             7.  Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
             8.  Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
          9,  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
          mediante  apposito  comando  di  dipendenti  di  ogni altra
          amministrazione    dello   Stato   o   delle   societa'   a
          partecipazione  statale  di  prevalente  interesse pubblico
          ovvero   mediante   ricorso  alla  mobilita'  volontaria  e
          d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia».