Art. 3. Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (( Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT )) 1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009. 2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto. 3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. (( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi gia' operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 347, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione e' autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005». - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: «Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie. 2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita' nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA. 3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia».