Art. 4.


           Continuita' operativa della commissione tecnica
                 di verifica dell'impatto ambientale


  1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio
finanziario   le   risorse  occorrenti  per  il  funzionamento  della
Commissione  tecnica  di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
di  cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n.  90,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, sulla proposta del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, le
occorrenti   variazioni   di  bilancio  sulla  corrispondente  unita'
previsionale  di  base,  a  titolo  di anticipazione e nei limiti del
trenta  per  cento  delle  somme  impegnate per le medesime finalita'
nell'anno  precedente,  con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2,
comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato
di   previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.
  ((  1-bis.  All'articolo  7,  comma  1, del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, le parole: «di natura regolamentare,» sono soppresse.
  1-ter.   In   relazione  all'esigenza  di  assicurare  l'efficiente
svolgimento   dei   compiti   e  la  pienezza  delle  funzioni  della
Commissione  tecnica  di  verifica dell'impatto ambientale, anche con
riferimento  ai  suoi  compiti  di  valutazione ambientale strategica
nell'ambito  della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del
decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,  e  successive
modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale   provenienti   dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel
rispetto  dei  rispettivi  ordinamenti,  conservando  il  diritto  al
trattamento  economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza  rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa,
ai  componenti  della  Commissione  tecnica  di verifica dell'impatto
ambientale  provenienti  dalle  medesime amministrazioni pubbliche si
applica  quanto  previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime di diritto
pubblico,   quanto   stabilito   dai   rispettivi   ordinamenti.   Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
componenti  della  Commissione  nominati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123» )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante
          «Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio    e    del   mare,   a   norma   dell'art.   29
          del decreto-legge 4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
          modificazioni,   dalla legge   4  agosto  2006,  n.  248.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
          S.O.:

             «Art.  9  (Commissione  tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale  -  VIA  e  VAS).  - 1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento e' istituita la Commissione
          tecnica  di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la
          Commissione  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale,
          istituita  ai  sensi  dell'art. 18, comma 5, della legge 11
          marzo  1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,  e  la
          Commissione   speciale   per   la  valutazione  di  impatto
          ambientale,  istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, composta da
          sessanta  commissari,  oltre il presidente e il segretario,
          nominati  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti
          e  tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche,
          comprese  universita',  istituti  scientifici e di ricerca,
          con   adeguata   qualificazione   in  materie  progettuali,
          ambientali,  economiche e giuridiche. Per le valutazioni di
          impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per
          i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
          interesse  regionale,  la  Commissione  e'  integrata da un
          componente   designato   dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A
          tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
          costituzione  della  Commissione,  le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alla
          designazione  tra persone aventi gli stessi requisiti degli
          altri componenti di nomina statale.
             2.  La  Commissione  e'  articolata nei seguenti organi:
          Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e
          Ufficio di segreteria.
             3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
              a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai
          proponenti,  in applicazione del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10  agosto  1988,  n.  377, e del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5   gennaio   1989,   in   attuazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
              b)  esegue,  in  attuazione  dell'art.  185 del decreto
          legislativo  12  aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica
          di  cui  all'art.  184  del  decreto  ed esprime il proprio
          parere   sul  progetto  assoggettato  alla  valutazione  di
          impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
              c)  svolge  le  attivita'  tecnico  istruttorie  per la
          valutazione  ambientale strategica dei piani e programmi la
          cui   approvazione   compete  ad  organi  dello  Stato,  in
          attuazione  di  quanto  previsto dalla direttiva 2001/42/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
          ed  esprime  il  proprio  parere motivato per il successivo
          inoltro  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   del   mare   che   adotta  il  conseguente
          provvedimento.
             4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare, di natura non regolamentare,
          sono  stabiliti  l'organizzazione ed il funzionamento della
          Commissione.
             5.  Con  successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definiti i
          compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in
          rappresentanza  delle regioni e delle province autonome, al
          presidente e al segretario.
             6.  E'  posto  a  carico  dei  soggetto  committente  il
          progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
          da  realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          essere  riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese  della
          Commissione.
             7.  La  Commissione  si  avvale  delle risorse versate a
          norma  del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello
          Stato.
             8.    La    Commissione    puo'    operare    attraverso
          Sottocommissioni   composte   da  un  numero  variabile  di
          componenti  in  ragione  delle professionalita' necessarie.
          Per  le  attivita'  gia' di competenza della Commissione di
          cui  all'art.  184,  comma  2,  del  decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n. 163, e' costituita una Sottocommissione i
          cui  componenti sono individuati sentito il Ministero delle
          infrastrutture».
             -  Si riporta il testo del comma 616, dell'art. 2, della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
             «616.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 615,
          negli  stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
          comma  sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire, con
          decreti   del   Ministro  competente,  nel  rispetto  delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 7, del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante
          «Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
          settore   dello   smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania  e  ulteriori disposizioni di protezione civile.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2008, n. 120,
          come modificato dalla presente legge:

             «1.  Ai  fini  del  contenimento  della spesa pubblica e
          dell'incremento  dell'efficienza  procedimentale, il numero
          dei  commissari  che  compongono  la Commissione tecnica di
          verifica  dell'impatto  ambientale  di  cui  all'art. 9 del
          decreto  del  Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n.
          90,  e'  ridotto  da  sessanta  a cinquanta, ivi inclusi il
          presidente  e il segretario. Entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          procede,  con  proprio  decreto,  alla nomina dei cinquanta
          commissari,  in  modo  da assicurare un congruo rapporto di
          proporzione  fra i diversi tipi di competenze ed esperienze
          da  ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          procede,  con proprio decreto al riordino della commissione
          tecnica di verifica dell'impatto ambientale».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto
          legislativo  3  aprile  2006, n. 152, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.8  (Norme  di  organizzazione)  - 1. La Commissione
          tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale,  istituita
          dall'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
          maggio  2007,  n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e
          della   tutela  del  territorio  e  del  mare  il  supporto
          tecnicoscientifico  per  l'attuazione delle norme di cui al
          presente decreto.
             2.  Nel  caso  di progetti per i quali la valutazione di
          impatto  ambientale  spetta  allo Stato, e che ricadano nel
          campo  di  applicazione  di  cui all'allegato V del decreto
          legislativo   18   febbraio   2005,   n.  59,  il  supporto
          tecnico-scientifico  viene  assicurato in coordinamento con
          la  Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
          integrata   ora  prevista  dall'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
             3.  I  componenti  della  Commissione sono nominati, nel
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere,  con
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare, per un triennio.
             «4.  I  componenti della Commissione tecnica di verifica
          dell'impatto  ambientale  provenienti dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione
          di  comando,  distacco  o  fuori  ruolo,  nel  rispetto dei
          rispettivi   ordinamenti,   conservando   il   diritto   al
          trattamento  economico  in godimento. Le amministrazioni di
          rispettiva   provenienza  rendono  indisponibile  il  posto
          liberato.  In  alternativa, ai componenti della Commissione
          tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale provenienti
          dalle  medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto
          previsto  dall'art.  53  del  decreto  legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  e,  per  il personale in regime di diritto
          pubblico,  quanto  stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          componenti  della Commissione nominati ai sensi dell'art. 7
          del  decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».