(( Art. 4-bis


         Continuita' operativa della Commissione istruttoria
          per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC


  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto   si   applicano   anche  alla  Commissione  istruttoria  per
l'autorizzazione  ambientale integrata - IPPC, di cui all'articolo 10
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90.
  2.  Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante,
ai  sensi  del  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della
Commissione  istruttoria  per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC,  ai  soli  fini delle modalita' di corresponsione dei compensi,
gli  stessi  sono  erogati,  nella  misura  del 50 per cento del loro
importo  totale,  all'avvio  di ciascuna istruttoria, e, nella misura
del  restante  50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego
di rilascio della autorizzazione ambientale integrata )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90:
             «Art.10  (Commissione  istruttoria  per l'autorizzazione
          ambientale   integrata   -   IPPC).  -  1.  La  Commissione
          istruttoria  per  l'IPPC,  istituita  ai sensi dell'art. 5,
          comma  9,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          e'    composta    da   venticinque   esperti   di   elevata
          qualificazione          giuridico-amministrativa          e
          tecnico-scientifica  scelti nel settore pubblico e privato,
          di  cui  uno  con  funzioni di presidente. Per le attivita'
          relative   a   ciascuna   domanda   di  autorizzazione,  la
          Commissione   e'  integrata  da  un  esperto  designato  da
          ciascuna  regione,  da  un  esperto  designato  da ciascuna
          provincia  e  da  un  esperto  designato  da ciascun comune
          territorialmente competenti.
             2.  La  Commissione,  ai  fini  dello  svolgimento delle
          attivita'  istruttorie  e di consulenza tecnica connesse al
          rilascio   delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  di
          competenza  statale, ha il compito di fornire all'autorita'
          competente,  anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
          tempo  utile  per il rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale,  un  parere  istruttorio  conclusivo  e  pareri
          intermedi  debitamente  motivati,  nonche'  approfondimenti
          tecnici  in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
          Commissione  ha altresi' il compito di fornire al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          consulenza  tecnica  in  ordine  ai  compiti  del Ministero
          medesimo  relativamente  all'attuazione  del citato decreto
          legislativo n. 59 del 2005.
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare  sono nominati i membri della
          Commissione  ed  e'  disciplinato  il  funzionamento  della
          Commissione stessa».