Art. 5.


Tariffa  per  lo  smaltimento  dei rifiuti urbani. (( Disposizioni in
materia  di  adeguamento delle discariche nonche' di modello unico di
                     dichiarazione ambientale ))

  1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
  ((  1-bis.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  199 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, relativo ai piani regionali di
gestione  dei  rifiuti,  il regime transitorio di cui all'articolo 17
del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino al
30  giugno  2009.  Il  presidente  di  una regione o di una provincia
autonoma  puo'  chiedere,  limitatamente  alle discariche per rifiuti
inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato
con  richiesta  motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo
2009,  corredata da dettagliata relazione indicante modalita' e tempi
di  adeguamento  delle  discariche  alle  prescrizioni  contenute nel
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n. 36. L'adeguamento dovra'
essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga
e'  disposta  con  provvedimento  del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare, previa valutazione tecnica della
documentazione  effettuata dallo stesso Ministero, ed avra' efficacia
a  decorrere  dal  1°  luglio  2009  e fino al termine massimo del 31
dicembre 2009 )).
  2.  All'articolo  195,  comma  2,  lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
  ((  2-bis.  All'articolo  220,  comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, dopo le parole: «il Consorzio
nazionale  degli imballaggi di cui all'articolo 224» sono inserite le
seguenti:  «acquisisce  da  tutti  i soggetti che operano nel settore
degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi i dati relativi al
riciclaggio e al recupero degli stessi e».
  2-ter.  All'articolo  221,  comma  5,  sesto  periodo,  del decreto
legislativo  3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione da parte del» sono sostituite dalle
seguenti:  «sulla  base dei necessari elementi di valutazione forniti
dal».
  2-quater.  Ove  il  regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238
del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro
il  30  giugno  2009,  i  comuni  che  intendano  adottare la tariffa
integrata  ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
  2-quinquies.  Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294
del  17  dicembre 2008, sara' utilizzato, con le relative istruzioni,
per  le  dichiarazioni  da  presentare,  entro il 30 aprile 2010, con
riferimento  all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le
dichiarazioni  da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento
all'anno  2008,  il  modello  da  utilizzare resta quello allegato al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4  gennaio  2003,  come  rettificato  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, con le relative istruzioni )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 184, dell'art. 1, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  27  dicembre  2006, n. 299, S.O.,come modificato
          dalla presente legge:
             «184.   Nelle   more  della  completa  attuazione  delle
          disposizioni  recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e successive modificazioni:
              a)  il  regime  di  prelievo  relativo  al  servizio di
          raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  adottato in ciascun
          comune  per  l'anno  2006  resta invariato anche per l'anno
          2007 e per gli anni 2008 e 2009;
              b)  in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai
          rifiuti  urbani,  continuano  ad applicarsi le disposizioni
          degli  articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
              c)  il  termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, del
          decreto  legislativo  13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al
          31   dicembre  2009.  Tale  proroga  non  si  applica  alle
          discariche  di  II  categoria,  tipo  A,  ex  «2A»,  e alle
          discariche   per   rifiuti   inerti,  cui  si  conferiscono
          materiali di matrice cementizia contenenti amianto».
             -  Si riporta il testo dell'art. 199, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
          province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani,
          le Autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei
          principi  e  delle finalita' di cui agli articoli 177, 178,
          179,  180,  181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali
          stabiliti  dall'art.  195,  comma 1, lettera m) ed a quelli
          previsti   dal   presente   articolo,  predispongono  piani
          regionali  di  gestione  dei  rifiuti  assicurando adeguata
          pubblicita'  e  la massima partecipazione dei cittadini, ai
          sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             2.  I  piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
          misure  tese  alla  riduzione delle quantita', dei volumi e
          della pericolosita' dei rifiuti.
             3.  I  piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
          inoltre:
              a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia, gli
          impianti
              per
          la  gestione  dei  rifiuti,  ad eccezione delle discariche,
          possono   essere   localizzati   nelle  aree  destinate  ad
          insediamenti produttivi;
              b)  la  tipologia  ed  il  complesso  degli impianti di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella  regione,  tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui all'art. 200,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
              c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale
          ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
          guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m);
              d)  il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
          impianti  necessari  a  garantire  la  gestione dei rifiuti
          urbani   secondo   criteri   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza,  economicita'  e autosufficienza della gestione
          dei  rifiuti  urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui all'art. 200,
          nonche'  ad  assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
          in  luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di
          favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
              e)  la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti
          territoriali  ottimali  attraverso  una adeguata disciplina
          delle   incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
          meritevoli,   tenuto  conto  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione  vigente,  una  maggiorazione di contributi; a
          tal  fine  le regioni possono costituire nei propri bilanci
          un apposito fondo;
              f)  le  prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
          il  versamento  nel terreno di discariche di rifiuti civili
          ed industriali che comunque possano incidere sulla qualita'
          dei  corpi  idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto
          delle  prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 65, comma 3,
          lettera f);
              g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
          smaltimento dei rifiuti urbani;
              h)  i  criteri  per  l'individuazione,  da  parte delle
          province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti  di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento  dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
          di cui all'art. 195, comma 1, lettera p);
              i)  le  iniziative dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti  ed  a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
          recupero dei rifiuti;
              l)  le  iniziative  dirette  a favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
              m)  le  misure  atte  a promuovere la regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani:
              n)  i  tipi,  le  quantita'  e l'origine dei rifiuti da
          recuperare  o  da  smaltire,  suddivisi  per singolo ambito
          territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
              o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche
          di  cui  all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni
          speciali  per  rifiuti di tipo particolare, comprese quelle
          di cui all'art. 225, comma 6;
              p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivita'
          di  gestione  dei  rifiuti  nel  rispetto  della  normativa
          nazionale e comunitaria.
             4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato  con  gli  altri  strumenti di pianificazione di
          competenza  regionale previsti dalla normativa vigente, ove
          adottati.
             5.  Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate che devono
          prevedere:
              a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio  di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia
          per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici
          (APAT);
              b)  l'individuazione  dei  siti  da  bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
              c)   le   modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
              d) la stima degli oneri finanziari;
              e)   le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
             6.   L'approvazione   del   piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento   e'   requisito  necessario  per  accedere  ai
          finanziamenti nazionali.
             7.  La  regione approva o adegua il piano entro due anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte quarta del
          presente  decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani
          regionali vigenti.
             8.  In  caso  di  inutile  decorso del termine di cui al
          comma   7   e   di   accertata   inattivita',  il  Ministro
          dell'ambiente  e  tutela  del territorio diffida gli organi
          regionali  competenti ad adempiere entro un congruo termine
          e,  in  caso  di  protrazione  dell'inerzia, adotta, in via
          sostitutiva,  i provvedimenti necessari alla elaborazione e
          approvazione del piano regionale.
             9.  Qualora  le  autorita' competenti non realizzino gli
          interventi  previsti  dal piano regionale nei termini e con
          le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un
          grave  pregiudizio  all'attuazione  del  piano medesimo, il
          Ministro  dell'ambiente  e tutela del territorio diffida le
          autorita'  inadempienti  a  provvedere entro un termine non
          inferiore  a  centottanta giorni. Decorso inutilmente detto
          termine,  il  Ministro  puo'  adottare, in via sostitutiva,
          tutti  i  provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione
          degli  interventi  contenuti  nel  piano.  A  tal fine puo'
          avvalersi anche di commissari ad acta».
             10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
          interventi finalizzati a:
              a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
              b)   provvedere   al   reimpiego,   al  recupero  e  al
          riciclaggio   degli   imballaggi   conferiti   al  servizio
          pubblico;
              c)  favorire  operazioni  di  trattamento  dei  rifiuti
          urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
              d)  favorire  la realizzazione e l'utilizzo di impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
             11.   Le   regioni,  sentite  le  province  interessate,
          d'intesa  tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui
          alla   parte   quarta   del   presente  decreto  provvedono
          all'aggiornamento  del  piano  nonche'  alla programmazione
          degli  interventi  attuativi occorrenti in conformita' alle
          procedure   e  nei  limiti  delle  risorse  previste  dalla
          normativa vigente.
             12.   Sulla   base  di  appositi  accordi  di  programma
          stipulati  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la regione interessata, possono
          essere  autorizzati,  ai sensi degli articoli 214 e 216, la
          costruzione   e  l'esercizio,  oppure  il  solo  esercizio,
          all'interno   di  insediamenti  industriali  esistenti,  di
          impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal
          piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
              a)  siano  riciclati  e  recuperati  come materia prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          composto  da  rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
          rifiuti;
              b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di cui agli
          articoli 214 e 216;
              c)  siano  utilizzate  le migliori tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
              d)   sia  garantita  una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  del  decreto
          legislativo  13  gennaio  2003,  n. 36, recante «Attuazione
          della  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche di
          rifiuti.»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 marzo
          2003, n. 59, S.O.:
             «Art.17  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - 1. Le
          discariche  gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
          del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
          31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
             2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento
          nelle  nuove  discariche,  in osservanza delle condizioni e
          dei  limiti  di  accettabilita'  previsti  dalla  Delib. 27
          luglio  1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
          settembre  1984,  di  cui all'art. 6 decreto del Presidente
          della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
          1994,   nonche'  dalle  deliberazioni  regionali  connesse,
          relativamente:
              a)  nelle  discariche  per  rifiuti  inerti, ai rifiuti
          precedentemente  avviati a discariche di II categoria, tipo
          A;
              b)  nelle  discariche  per  rifiuti  non pericolosi, ai
          rifiuti  precedentemente  avviati  alle discariche di prima
          categoria e di II categoria, tipo B;
              c)  nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti
          precedentemente  avviati  alle  discariche  di II categoria
          tipo C e terza categoria.
             3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
          comma  1  o,  su  sua  delega,  il gestore della discarica,
          presenta  all'autorita'  competente un piano di adeguamento
          della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
          incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
             4.  Con  motivato  provvedimento  l'autorita' competente
          approva  il  piano  di  cui  al  comma  3,  autorizzando la
          prosecuzione  dell'esercizio  della  discarica e fissando i
          lavori  di  adeguamento,  le  modalita'  di esecuzione e il
          termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
          in  ogni  caso  essere  successivo  al  16 luglio 2009. Nel
          provvedimento    l'autorita'   competente   prevede   anche
          l'inquadramento  della  discarica in una delle categorie di
          cui  all'art.  4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
          dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
          garanzia finanziaria.
             4-bis.  Il  provvedimento con cui l'autorita' competente
          approva  i  piani  di  adeguamento, presentati ai sensi del
          comma  3,  per  le  discariche  di rifiuti pericolosi e per
          quelle  autorizzate  dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
          al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
          dei  lavori  di adeguamento, che non puo' essere successivo
          al 1° ottobre 2008.
             4-ter.  Nel  caso  in  cui,  per le discariche di cui al
          comma  1,  il  provvedimento  di  approvazione del piano di
          adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
          per  l'ultimazione  dei lavori di adeguamento successivo al
          1°  ottobre  2008, tale termine si intende anticipato al 1°
          ottobre 2008.
             5.  In  caso di mancata approvazione del piano di cui al
          comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
          di  chiusura  della  discarica,  conformemente all'art. 12,
          comma 1, lettera c).
             6. Sono abrogati:
              a)   il   paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo
          stoccaggio  definitivo  dei  paragrafi  5  e 6 della citata
          Delib.  27  luglio  1984 del Comitato interministeriale; ai
          fini  di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
          2006  i  valori  limite  e  le condizioni di ammissibilita'
          previsti dalla deliberazione;
              b)  il  decreto  ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
          Ministro dell'ambiente;
              c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'
              art. 28, comma 2
          ,  del  decreto  legislativo  n.  22 del 1997, e successive
          modificazioni;
              d) l'
              art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 8
          agosto 1994
          .
             7.  Le  Regioni adeguano la loro normativa alla presente
          disciplina.
             -  Si  riporta  il  testo della lettera e), del comma 2,
          dell'art.  195, del citato decreto legislativo n. 152/2006,
          come modificato dalla presente legge:
             «2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
              e)   La   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
          quali-quantitativi   per  l'assimilazione,  ai  fini  della
          raccolta  e  dello  smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
          rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi,
          si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
          conferite  al  servizio  di gestione dei rifiuti urbani. La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel  rispetto  del  principio della copertura integrale dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e'  determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
          anche  della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
          economiche  e operative delle attivita' che li producono. A
          tale   tariffazione   si  applica  una  riduzione,  fissata
          dall'amministrazione    comunale,   in   proporzione   alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di  aver  avviato  al recupero tramite soggetto diverso dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti   urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle  aree
          produttive,  compresi  i  magazzini  di  materie prime e di
          prodotti  finiti,  salvo  i  rifiuti prodotti negli uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei  lavoratori  o comunque aperti al pubblico; allo stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si  formano  nelle  strutture di vendita con superficie due
          volte  superiore  ai  limiti  di  cui  all'art. 4, comma 1,
          lettera  d),  del  decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
          gli  imballaggi  secondari  e  terziari per i quali risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti  urbani  e  l'avvio  a  recupero  e riciclo diretto
          tramite  soggetti  autorizzati,  non si applica la predetta
          tariffazione.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e del mare, d'intesa con il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono definiti, entro
          novanta  giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
          urbani»;
             -  Si  riporta  il testo del comma 2, dell'art. 220, del
          citato  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge:
             «2.  Per garantire il controllo del raggiungimento degli
          obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero,  il  Consorzio
          nazionale  degli  imballaggi di cui all'art. 224 acquisisce
          da   tutti   i  soggetti  che  operano  nel  settore  degli
          imballaggi  e  dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al
          riciclaggio   e   al   recupero  degli  stessi  e  comunica
          annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
          utilizzando  il  modello  unico  di  dichiarazione  di  cui
          all'art.  1  della  legge  25  gennaio 1994, n. 70, i dati,
          riferiti    all'anno   solare   precedente,   relativi   al
          quantitativo  degli  imballaggi per ciascun materiale e per
          tipo  di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche', per
          ciascun    materiale,   la   quantita'   degli   imballaggi
          riutilizzati  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati e
          recuperati  provenienti  dal mercato nazionale. Le predette
          comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
          all'art.  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali
          hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
          contestualmente   al   Consorzio  nazionale  imballaggi.  I
          rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
          in  considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi
          e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
          se   sussiste   idonea   documentazione   comprovante   che
          l'operazione  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  e'  stata
          effettuata  con  modalita' equivalenti a quelle previste al
          riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
          all'art.   207,   entro   centoventi   giorni   dalla   sua
          istituzione,  redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
          cui  le  operazioni  di  recupero  e/o  di riciclaggio sono
          considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
          legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali
          decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia».
             -  Si  riporta  il testo del comma 5, dell'art. 221, del
          citato  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge:
             «5.  I produttori che non intendono aderire al Consorzio
          Nazionale  Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art. 223,
          devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
          progetto  del  sistema  di  cui al comma 3, lettere a) o c)
          richiedendone   il  riconoscimento  sulla  base  di  idonea
          documentazione.  Il  progetto  va  presentato entro novanta
          giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di produttore ai
          sensi  dell'art.  218,  comma  1,  lettera  r)  o prima del
          recesso  da  uno  dei  suddetti Consorzi. Il recesso e', in
          ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
          riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del
          sistema  e  ne  dia  comunicazione al Consorzio, permanendo
          fino   a   tale   momento  l'obbligo  di  corrispondere  il
          contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3, lettera
          h).  Per  ottenere  il  riconoscimento  i produttori devono
          dimostrare  di  aver organizzato il sistema secondo criteri
          di  efficienza,  efficacia  ed economicita', che il sistema
          sara'  effettivamente ed autonomamente funzionante e che e'
          in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte,
          gli  obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art.
          220.   I   produttori  devono  inoltre  garantire  che  gli
          utilizzatori  e  gli  utenti  finali degli imballaggi siano
          informati    sulle    modalita'   del   sistema   adottato.
          L'Osservatorio,   sulla  base  dei  necessari  elementi  di
          valutazione  forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si
          esprime  entro  novanta  giorni dalla richiesta. In caso di
          mancata  risposta nel termine sopra indicato, l'interessato
          chiede   al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio    l'adozione    dei    relativi   provvedimenti
          sostitutivi  da  emanarsi  nei  successivi sessanta giorni.
          L'Osservatorio e' tenuto a presentare una relazione annuale
          di  sintesi  relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono
          fatti  salvi  i  riconoscimenti gia' operati ai sensi della
          previgente normativa».
             -  Si  riporta  il testo del comma 6, dell'art. 238, del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:



             «6.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  sentiti  la  Conferenza  Stato  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze
          qualificate  degli  interessi  economici e sociali presenti
          nel   Consiglio   economico  e  sociale  per  le  politiche
          ambientali  (CESPA)  e  i soggetti interessati, disciplina,
          con  apposito  regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di  entrata in vigore della parte quarta del presente
          decreto  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo, i criteri generali sulla base dei quali
          vengono   definite   le   componenti   dei  costi  e  viene
          determinata   la   tariffa,   anche  con  riferimento  alle
          agevolazioni   di  cui  al  comma  7,  garantendo  comunque
          l'assenza di oneri per le autorita' interessate».