(( Art. 6-bis


              Disposizioni in materia di acqua potabile


  1.  Al  comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: «a favore della
potabilizzazione,» e' inserita la seguente: «naturizzazione,» )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1284-bis, dell'art. 1,
          della   citata   legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come
          modificato dalla presente legge:
             «1284-bis.  Al  fine  di  tutelare le acque di falda, di
          favorire  una  migliore fruizione dell'acqua del rubinetto,
          di  ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di
          rifiuti,  nonche'  le  emissioni  di anidride carbonica, e'
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare un
          fondo  a  favore  della  potabilizzazione,  naturizzazione,
          microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto,
          del  recupero  delle acque meteoriche e della permeabilita'
          dei  suoli  urbanizzati. Il fondo e' alimentato, nel limite
          di  5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
          2010,  dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio  e  del  mare  sono disciplinate le modalita' di
          funzionamento  del  fondo e sono individuati gli interventi
          ai  quali  sono  destinati  i contributi a valere sul fondo
          medesimo».