(( Art. 6-bis Disposizioni in materia di acqua potabile 1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore della potabilizzazione,» e' inserita la seguente: «naturizzazione,» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1284-bis, dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla presente legge: «1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli urbanizzati. Il fondo e' alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo».