(( Art. 6-ter


          Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche


  1.  Nell'accertare  la  normale  tollerabilita'  delle immissioni e
delle  emissioni  acustiche,  ai  sensi  dell'articolo 844 del codice
civile,  sono  fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di
regolamento   vigenti  che  disciplinano  specifiche  sorgenti  e  la
priorita' di un determinato uso )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 844, del codice
          civile:
             «Art.  844  (Immissioni).  - Il proprietario di un fondo
          non  puo'  impedire  le  immissioni di fumo o di calore, le
          esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
          derivanti  dal fondo del vicino, se non superano la normale
          tollerabilita',  avuto  anche  riguardo alla condizione dei
          luoghi.
             Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve
          contemperare  le  esigenze  della produzione con le ragioni
          della  proprieta'.  Puo'  tener conto della priorita' di un
          determinato uso».