(( Art. 6-ter Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche 1. Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 844, del codice civile: «Art. 844 (Immissioni). - Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta'. Puo' tener conto della priorita' di un determinato uso».