(( Art. 6-quater


                   Rifiuti contenenti idrocarburi



  1.  La  classificazione  dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini
dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno»,
si  effettua  conformemente  a  quanto  indicato  per gli idrocarburi
totali  nella  Tabella  A2  dell'Allegato  A  al decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 7 novembre
2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008
)).