Art. 7.


             Apparecchiature elettriche ed elettroniche


  1.  All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
  «4)   per   le  sole  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
destinate   esclusivamente   all'esportazione,   il   produttore   e'
considerato  tale  ai  fini  degli  articoli  4, 13 e 14. Ai fini del
presente   decreto   non   e'  considerato  produttore  chi  fornisce
finanziamenti  esclusivamente  sulla  base  o  a  norma di un accordo
finanziario,  salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei
numeri 1), 2) e 3); ».
  2.  All'articolo  20,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio
2005,  n.  151,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si  riporta  il  testo  della lettera m) del comma 1,
          dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
          151,  recante «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
          direttiva   2002/96/CE   e   della  direttiva  2003/108/CE,
          relative  alla  riduzione  dell'uso  di sostanze pericolose
          nelle  apparecchiature  elettriche ed elettroniche, nonche'
          allo  smaltimento  dei rifiuti.», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  29  luglio  2005,  n. 175, S.O., come modificato
          dalla presente legge:
             «m)  «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica
          di  vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a
          distanza  di  cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
          185, e successive modificazioni:
              1)  fabbrica  e  vende  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche recanti il suo marchio;
              2)  rivende  con  il  proprio  marchio  apparecchiature
          prodotte   da   altri  fornitori;  il  rivenditore  non  e'
          considerato   «produttore»  se  l'apparecchiatura  reca  il
          marchio del produttore a norma del punto 1;
              3)   importa   o  immette  per  primo,  nel  territorio
          nazionale,   apparecchiature   elettriche  ed  elettroniche
          nell'ambito  di  un'attivita'  professionale  e ne opera la
          commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
              4)   per   le   sole   apparecchiature   elettriche  ed
          elettroniche  destinate esclusivamente all'esportazione, il
          produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13
          e  14.  Ai  fini  del  presente  decreto non e' considerato
          produttore  chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla
          base  o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca
          in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)
          ; ».
             - Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 20, del
          citato  decreto  legislativo  25  luglio 2005, n. 151, come
          modificato dalla presente legge:
             «4.  Nelle  more della definizione di un sistema europeo
          di  identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
          dall'articolo  11,  paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE
          e,  comunque  entro  e  non  oltre  il 31 dicembre 2009, il
          finanziamento  delle  operazioni  di  cui  all'articolo 11,
          comma  1,  viene  assolto  dai  produttori con le modalita'
          stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle
          operazioni  di  cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto
          dai  produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12,
          comma 2».