Art. 7. Apparecchiature elettriche ed elettroniche 1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ». 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo della lettera m) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge: «m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e' considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3) ; ». - Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 20, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla presente legge: «4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2».