(( Art. 7-ter


Modifica   all'articolo   4   del  decreto-legge  n.  314  del  2003,
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003

  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  14  novembre 2003, n. 314,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
e  successive  modificazioni, il secondo e il terzo periodo del comma
1-bis  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  contributo e' assegnato
annualmente  con  deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione   economica  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, su
proposta  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca
ambientale  (ISPRA),  valutata  la  pericolosita'  dei rifiuti, ed e'
ripartito,  per  ciascun  territorio,  in  misura del 50 per cento in
favore  del  comune  nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura
del  25  per cento in favore della relativa provincia e in misura del
25  per  cento  in  favore  dei  comuni confinanti con quello nel cui
territorio  e'  ubicato  il  sito.  Il  contributo spettante a questi
ultimi   e'   calcolato   in  proporzione  alla  superficie  ed  alla
popolazione  residente  nel raggio di dieci chilometri dall'impianto»
)).
 
          Riferimenti normativi:

             - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legge
          14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per
          la  raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni
          di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18  novembre 2003, n. 268, come
          modificato dalla presente legge:

             «Art.  4  (Misure  compensative  e  informazione).  - 1.
          Misure  di  compensazione territoriale sono stabilite, fino
          al  definitivo  smantellamento degli impianti, a favore dei
          siti  che  ospitano  centrali nucleari e impianti del ciclo
          del   combustibile  nucleare.  Alla  data  della  messa  in
          esercizio  del  Deposito  nazionale  di cui all'articolo 1,
          comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita
          il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti
          radioattivi.
             1-bis.  L'ammontare  complessivo annuo del contributo ai
          sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di
          un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a
          0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con
          aggiornamento  annuale  sulla  base  degli indici ISTAT dei
          prezzi  al  consumo. Il contributo e' assegnato annualmente
          con  deliberazione  del  Comitato  interministeriale per la
          programmazione   economica   sulla   base  delle  stime  di
          inventario  radiometrico  dei siti, determinato annualmente
          con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e del mare, su proposta dell'Istituto superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata
          la  pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun
          territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune
          nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per
          cento in favore della relativa provincia e in misura del 25
          per  cento  in  favore dei comuni confinanti con quello nel
          cui  territorio e' ubicato il sito. Il contributo spettante
          a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie
          ed   alla   popolazione   residente  nel  raggio  di  dieci
          chilometri dall'impianto.
             2.  Il  Commissario  straordinario promuove una campagna
          nazionale  di  informazione sulla gestione in sicurezza dei
          rifiuti radioattivi».