(( Art. 7-quater


           Progetti ed iniziative di educazione ambientale


  1.  Le  somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio  2005,  n.  80,  iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre
2008  e  non piu' dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi,
sono  mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  quanto  ad euro 4.500.000 per ciascuno degli
anni  2009  e  2010,  per  essere riassegnate ad un apposito fondo di
parte  corrente  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ripartito su
proposta   del   Ministro   medesimo,   con   decreti   del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  per essere impiegate in progetti ed
iniziative  di  educazione  ambientale, comunicazione istituzionale e
valorizzazione,  anche  attraverso  il ricorso alle nuove tecnologie,
delle  aree protette e della biodiversita', ivi inclusa la promozione
delle  attivita' turistico-ambientali e interventi di manutenzione ed
efficientamento  degli  immobili di pertinenza del predetto Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica   conseguenti  all'applicazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni per
l'anno  2009,  euro 4,5 milioni per l'anno 2010 ed euro 2 milioni per
l'anno  2011  in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato
dall'articolo   1,   comma  11,  e  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 )).
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si  riporta  il testo del comma 10, dell'art. 12, del
          decreto  legge  14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e  territoriale.»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62:
             «10.  E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni 2005 e 2006 per la partecipazione del
          Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio al
          progetto Scegli Italia».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 6, del
          decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
          urgenti  per  il  contenimento  della  spesa sanitaria e in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
          e' il seguente:
             «2.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito,  con  una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per  l'anno  2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
          un  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma  177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  introdotto  dall'art.  1,  comma  512, della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296.  All'utilizzo  del  Fondo  per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 11, dell'art. 1, del
          decreto  legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante «Interventi
          urgenti  in  materia di adeguamento dei prezzi di materiali
          da  costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite  dagli  eventi sismici del 1997.», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249:
             «11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e'  istituito  un Fondo per l'adeguamento prezzi
          con  una  dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
          Al   relativo   onere   si   provvede   mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
          euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
          saldi  di  finanza  pubblica.  Il  fondo di cui all'art. 6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154, e'
          contestualmente  incrementato, in termini di sola cassa, di
          300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
          Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
          per  l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
          per  la  piccola,  media  e  grande impresa di costruzione,
          nonche'   la  proporzionalita',  per  gli  aventi  diritto,
          nell'assegnazione delle risorse».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 3, del
          citato  decreto  legge  23  ottobre  2008,  n. 162, recante
          «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
          materiali   da   costruzione,   di   sostegno   ai  settori
          dell'autotrasporto,    dell'agricoltura   e   della   pesca
          professionale,  nonche' di finanziamento delle opere per il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche  ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 2008, n.
          249:
             «2.  Al  fine di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai  sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
          6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree  sottoutilizzate,  per un importo di 45 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
          decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154, e' incrementato di
          8,3  milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa».