(( Art. 7-sexies


       Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato


  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  conclude  con  le  regioni, le province ed i comuni, in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, un accordo di programma, che puo' prevedere la
partecipazione  di  associazioni  particolarmente  rappresentative  a
livello  territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la
rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.
  2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009,
provvedono  all'individuazione  di  spazi pubblici per lo svolgimento
periodico dei mercati dell'usato.
  3.  Gli  accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni
professionali ed imprenditoriali interessate.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono dettati gli
standard  minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente
e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia di commercio.
  5.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono all'attuazione del
presente  articolo  con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente )).
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
             -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».