Art. 8. Disposizioni in materia di protezione civile 1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: (( 5-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi. 5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attivita' di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni. 5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. 5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attivita' di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008. 5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: «unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.: «2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.». - Si riporta il testo del comma 50, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.: « 50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente». - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente art., puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio». 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.». - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2001, n. 120: «Art. 9 (Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. 4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione. 5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'art. 10. 6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate: a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza; b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10, nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. 9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di accreditamento del rimborso richiesto. 10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'art. 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere. 11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' dell'art. 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia». «Art. 10 (Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica). - 1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa. 2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia. 3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da: a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati. 4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita' formativa». - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1». L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294, del 19 giugno 2003, recante «Nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe in Albania», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2003, n. 147. - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280, come modificato dalla presente legge: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo».