Art. 8.


            Disposizioni in materia di protezione civile


  1.  Per  fronteggiare  in  termini  di  somma  urgenza  le esigenze
derivanti  dalle  situazioni  emergenziali  oggetto  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 18 dicembre 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e'
autorizzata  la  spesa  di  100  milioni  di  euro,  da  assegnare al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2.  Alla  ripartizione  delle risorse di cui al comma 1 si provvede
con  ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente  a  100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e' sostituito dal seguente:
  ((  5-bis.  Il  termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n),
del  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi.
  5-ter.  Gli  articoli  9 e 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  febbraio 2001, n. 194, si applicano
anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della
Croce  Rossa  ed  ai  volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico impiegati in attivita' di protezione civile, con oneri a
carico  dei  rispettivi  bilanci,  ovvero  con risorse provenienti da
finanziamenti esterni.
  5-quater.  Per  la  prosecuzione  degli interventi conseguenti agli
eventi  sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato
lo  stato  di  emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  16  gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del  27  gennaio  2009, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro
per  l'anno  2009.  Le  risorse  sono assegnate al Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento
dell'emergenza.  Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate,
ad   integrazione  delle  somme  stanziate  a  carico  del  Fondo  di
protezione  civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati
dichiarati  inagibili.  Al  relativo onere, pari a 19 milioni di euro
per  l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e successive modificazioni.
  5-quinquies.  Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita'
speciale  intestata  al commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono
trasferite   al   Dipartimento   della   protezione   civile  per  la
realizzazione  di  attivita'  di  cooperazione  con  la Repubblica di
Albania  in  ambito di protezione civile, con particolare riferimento
alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione
del  rischio  da  disastri  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  18  gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.
  5-sexies. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n.
353,   e  successive  modificazioni,  le  parole:  «unita'  operative
territoriali  da  istituirsi con decreto del direttore generale» sono
sostituite dalle seguenti: «nuclei operativi speciali e di protezione
civile da istituire con decreto del capo» )).
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si  riporta  il testo del comma 2, dell'art. 5, della
          legge  24  febbraio  1992, n. 225, recante «Istituzione del
          Servizio  nazionale  della  protezione civile.», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.:
             «2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.».
             -  Si  riporta il testo del comma 50, dell'art. 1, della
          legge  23  dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2006)., pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
             « 50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23,
          comma  5,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di
          provvedere  all'estinzione  dei  debiti pregressi contratti
          dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
          enti,  societa',  persone fisiche, istituzioni ed organismi
          vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e'  istituito un Fondo con una dotazione
          finanziaria  pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
          200  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Alla  ripartizione  del  predetto  Fondo  si  provvede  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze su
          proposta del Ministro competente».
             -  Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 24
          febbraio  1992,  n.  225,  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
          Al  verificarsi  degli  eventi  di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
             2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione  civile,  puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il  coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
          degli  interventi  di cui ai commi 2 e 3 del presente art.,
          puo'   avvalersi   di   commissari  delegati.  Il  relativo
          provvedimento  di  delega  deve indicare il contenuto della
          delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le  modalita'  del suo
          esercizio».
             5.  Le  ordinanze  emanate  in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             5-bis.  Il  termine  di cui all'art. 5, comma 1, lettera
          n),  del  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato
          di ulteriori diciotto mesi.
             6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente art. sono
          pubblicate   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
          recante   «Regolamento   recante   nuova  disciplina  della
          partecipazione  delle  organizzazioni  di volontariato alle
          attivita' di protezione civile.», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2001, n. 120:
             «Art.   9   (Disciplina   relativa   all'impiego   delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          pianificazione,    soccorso,   simulazione,   emergenza   e
          formazione  teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti ad
          organizzazioni  di volontariato inserite nell'elenco di cui
          all'art.  1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed
          assistenza  in  vista o in occasione degli eventi di cui al
          comma  2  dell'art.  1, anche su richiesta del sindaco o di
          altre  autorita'  di  protezione civile competenti ai sensi
          della  legge  n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni
          trasferite  ai  sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
          n.  112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono
          garantiti,  entro i limiti delle disponibilita' di bilancio
          esistenti,  relativamente  al  periodo di effettivo impiego
          che  il  datore  di  lavoro  e' tenuto a consentire, per un
          periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
          novanta giorni nell'anno:
              a)  il  mantenimento  del  posto  di  lavoro pubblico o
          privato;
              b)   il   mantenimento   del  trattamento  economico  e
          previdenziale  da  parte  del  datore  di lavoro pubblico o
          privato;
              c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
          previste  dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
          successivi decreti ministeriali di attuazione.
             2.  In  occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo
          stato  di  emergenza nazionale, e per tutta la durata dello
          stesso,  su  autorizzazione  dell'Agenzia,  e per i casi di
          effettiva  necessita'  singolarmente  individuati, i limiti
          massimi   previsti   per  l'utilizzo  dei  volontari  nelle
          attivita'  di soccorso ed assistenza possono essere elevati
          fino  a  sessanta  giorni continuativi e fino a centottanta
          giorni nell'anno.
             3.  I  benefici  di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai
          volontari  singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture,
          previsti  dall'art.  23  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6  febbraio  1981, n. 66, qualora espressamente
          impiegati  dal  Prefetto  in  occasione  di  eventi  di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera c), della legge n. 225 del
          1992.
             4.  Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
          cui   all'art.  1,  comma  2,  impegnati  in  attivita'  di
          pianificazione,   di   simulazione   di   emergenza,  e  di
          formazione  teorico-pratica,  compresa  quella destinata ai
          cittadini,   e  autorizzate  preventivamente  dall'Agenzia,
          sulla  base della segnalazione dell'autorita' di protezione
          civile  competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
          conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
          del  decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui
          al  comma  1  si  applicano  per un periodo complessivo non
          superiore  a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo
          di    trenta    giorni    nell'anno.   Limitatamente   agli
          organizzatori  delle suddette iniziative, i benefici di cui
          al  comma  1  si  applicano  anche alle fasi preparatorie e
          comunque connesse alla loro realizzazione.
             5.  Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
          di  cui  ai  commi  1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta,
          viene  rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
          lavoratore   legittimamente   impegnato   come  volontario,
          mediante le procedure indicate nell'art. 10.
             6.  Le  attivita'  di simulazione di emergenza, quali le
          prove  di soccorso e le esercitazioni di protezione civile,
          vengono programmate:
              a)  dall'Agenzia,  per  le  esercitazioni nazionali che
          direttamente le organizza;
              b)  dalle  altre  strutture  operative istituzionali di
          protezione  civile.  Gli  scenari  di  tali  attivita' ed i
          calendari-programma    delle   relative   operazioni,   con
          l'indicazione  del  numero dei volontari partecipanti e del
          preventivo  delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 10,
          nonche'  di  quelle  riferite al comma 1, debbono pervenire
          all'Agenzia,  relativamente  a  ciascun  anno,  entro il 10
          gennaio,  per  le  esercitazioni  programmate  per il primo
          semestre,  ed entro il 10 giugno per quelle previste per il
          secondo   semestre.   L'Agenzia   si  riserva  la  relativa
          approvazione  e  autorizzazione fino a due mesi prima dello
          svolgimento   delle   prove   medesime,  nei  limiti  dello
          stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
             7.  La  richiesta  al datore di lavoro per l'esonero dal
          servizio   dei   volontari   dipendenti,  da  impiegare  in
          attivita'  addestrative o di simulazione di emergenza, deve
          essere   avanzata   almeno   quindici  giorni  prima  dello
          svolgimento   della   prova,   dagli  interessati  o  dalle
          organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
             8.  Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
          di   addestramento   o   in  occasione  dell'emergenza,  le
          organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
          protezione   civile  competente  una  relazione  conclusiva
          sull'attivita'  svolta,  sulle  modalita'  di  impiego  dei
          volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
          corredate della documentazione giustificativa.
             9.  Ai  fini  del  rimborso della somma equivalente agli
          emolumenti   versati   ai  propri  dipendenti  che  abbiano
          partecipato  alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il
          datore   di   lavoro   presenta  istanza  all'autorita'  di
          protezione civile territorialmente competente. La richiesta
          deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
          dipendente,    la   retribuzione   oraria   o   giornaliera
          spettantegli,  le giornate di assenza dal lavoro e l'evento
          cui  si  riferisce  il  rimborso,  nonche'  le modalita' di
          accreditamento del rimborso richiesto.
             10.  Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
          organizzazioni  di  volontariato indicate all'art. 1, comma
          2,  legittimamente  impiegati  in  attivita'  di protezione
          civile,  e  che  ne  fanno  richiesta,  e'  corrisposto  il
          rimborso  per  il  mancato  guadagno  giornaliero calcolato
          sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
          l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
          di   volontariato,   nel   limite   di   L.  200.000  lorde
          giornaliere.
             11.  L'eventuale  partecipazione delle organizzazioni di
          volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
          3,  alle  attivita'  di  ricerca, recupero e salvataggio in
          acqua  nonche'  alle relative attivita' esercitative, tiene
          conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
          nell'ambito  dell'organizzazione  nazionale  di  ricerca  e
          soccorso  in mare facente capo al Ministero dei trasporti e
          della navigazione.
             12.  Le  disposizioni  di  cui al presente art., nonche'
          dell'art.  10, si applicano anche nel caso di iniziative ed
          attivita',   svolte   all'estero,  purche'  preventivamente
          autorizzate dall'Agenzia».
             «Art.  10 (Rimborso  alle organizzazioni di volontariato
          delle   spese   sostenute   nelle  attivita'  di  soccorso,
          simulazione,  emergenza e formazione teorico-pratica). - 1.
          Anche  per  il  tramite  delle  Regioni  o degli altri enti
          territorialmente  competenti,  preventivamente autorizzati,
          l'Agenzia,  nei  limiti  delle  disponibilita' di bilancio,
          provvede  ad  effettuare  i  rimborsi  ai datori di lavoro,
          nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'art.
          1,  comma  2,  per  le  spese  sostenute  in  occasione  di
          attivita'  e  di  interventi  preventivamente autorizzati e
          relative  ai  viaggi  in ferrovia e in nave, al costo della
          tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo
          agli  automezzi  utilizzati,  sulla base del chilometraggio
          effettivamente   percorso  e  su  presentazione  di  idonea
          documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di
          anticipazione  da  parte  dell'autorita' che ha autorizzato
          l'attivita' stessa.
             2.  Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli
          enti  di  cui  al  comma  1  dovranno  predisporre apposita
          richiesta all'Agenzia.
             3.  Possono  essere  ammessi a rimborso, anche parziale,
          sulla   base   di   idonea   documentazione  giustificativa
          (fatture,  denunce  alle  autorita'  di pubblica sicurezza,
          certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
              a)   reintegro   di  attrezzature  e  mezzi  perduti  o
          danneggiati  nello svolgimento di attivita' autorizzate con
          esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
              b)  altre necessita' che possono sopravvenire, comunque
          connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati.
             4.   Le   richieste   di   rimborso   da   parte   delle
          organizzazioni  di  volontariato  e  dei  datori  di lavoro
          devono   pervenire   entro   i  due  anni  successivi  alla
          conclusione     dell'intervento,    dell'esercitazione    o
          dell'attivita' formativa».
             - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 29
          novembre  2004,  n.  282,  recante «Disposizioni urgenti in
          materia  fiscale  e di finanza pubblica.», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
             «Art.  10  (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre  2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
          «terza   rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
              b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le parole: «30
          giugno   2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve  essere
          integrata  entro  il»,  sono sostituite dalle seguenti: «31
          ottobre 2005»;
              c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma  2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
          e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito «Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica»,  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
             L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3294,  del  19 giugno 2003, recante «Nomina del commissario
          delegato  incaricato di effettuare il completamento urgente
          della  discarica  di Lezhe in Albania», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2003, n. 147.

             -  Si  riporta  il testo del comma 5, dell'art. 7, della
          legge  21  novembre  2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
          materia  di  incendi  boschivi.», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  30  novembre 2000, n. 280, come modificato dalla
          presente legge:
             «5.   Le   regioni  assicurano  il  coordinamento  delle
          operazioni   a   terra   anche   ai   fini   dell'efficacia
          dell'intervento  dei  mezzi  aerei per lo spegnimento degli
          incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
          del  Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
          antincendi   boschivi   articolabili  in  nuclei  operativi
          speciali  e  di  protezione civile da istituire con decreto
          del capo del Corpo medesimo».