(( Art. 8-bis


Misure  in  materia  di ripartizione della quota minima di incremento
             dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

  1.  Il  comma  167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
  «167.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
disposizione,  uno  o  piu'  decreti per definire la ripartizione fra
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
di   incremento  dell'energia  prodotta  con  fonti  rinnovabili  per
raggiungere  l'obiettivo  del  17 per cento del consumo interno lordo
entro  il  2020  ed  i  successivi aggiornamenti proposti dall'Unione
europea.  I  decreti  di  cui  al  primo periodo sono emanati tenendo
conto:
    a)  della  definizione  dei  potenziali  regionali  tenendo conto
dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
    b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e
2018  calcolati  coerentemente  con gli obiettivi intermedi nazionali
concordati a livello comunitario;
    c)  della  determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione
nei  casi  di  inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli
obiettivi individuati» )).