(( Art. 8-ter


Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in
materia  di  terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della
                               pietra

  1.  All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche  ambientali, possono essere utilizzate per interventi
di  miglioramento  ambientale  e  di  siti  anche non degradati. Tali
interventi  devono  garantire,  nella  loro realizzazione finale, una
delle seguenti condizioni:
    a)  un  miglioramento  della  qualita'  della copertura arborea o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;
    b)  un  miglioramento  delle condizioni idrologiche rispetto alla
tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta e regimentazione delle acque
piovane;
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
  7-ter.Ai  fini  dell'applicazione  del presente articolo, i residui
provenienti  dall'estrazione  di  marmi e pietre sono equiparati alla
disciplina  dettata  per  le  terre  e  rocce da scavo. Sono altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
derivanti  da  attivita'  nelle  quali  non  vengono  usati  agenti o
reagenti  non  naturali.  Tali  residui,  quando  siano  sottoposti a
un'operazione  di  recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti
tecnici  per  gli  scopi  specifici e rispettare i valori limite, per
eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla
parte  IV  del  presente  decreto, tenendo conto di tutti i possibili
effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza
o dell'oggetto» )).
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si riporta il testo dell'art. 186, del citato decreto
          legislativo  3  aprile  2006  n. 152, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  186  (Terre  e  rocce da scavo). - 1. Fatto salvo
          quanto  previsto  dall'art. 185, le terre e rocce da scavo,
          anche  di  gallerie,  ottenute quali sottoprodotti, possono
          essere     utilizzate     per    reinterri,    riempimenti,
          rimodellazioni  e  rilevati  purche':  a)  siano  impiegate
          direttamente    nell'ambito    di    opere   o   interventi
          preventivamente  individuati  e definiti; b) sin dalla fase
          della  produzione  vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
          c)  l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
          sia  tecnicamente  possibile senza necessita' di preventivo
          trattamento  o di trasformazioni preliminari per soddisfare
          i  requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
          garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
          piu'  in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
          quantitativamente    diversi   da   quelli   ordinariamente
          consentiti  ed  autorizzati per il sito dove sono destinate
          ad  essere  utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
          di  tutela  ambientale; e) sia accertato che non provengono
          da  siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
          ai  sensi  del  titolo  V  della  parte quarta del presente
          decreto;    f)   le   loro   caratteristiche   chimiche   e
          chimico-fisiche  siano  tali  che  il loro impiego nel sito
          prescelto  non  determini  rischi  per  la  salute e per la
          qualita'  delle  matrici  ambientali interessate ed avvenga
          nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
          e  sotterranee,  della  flora, della fauna, degli habitat e
          delle  aree  naturali  protette. In particolare deve essere
          dimostrato   che   il   materiale   da  utilizzare  non  e'
          contaminato  con  riferimento  alla  destinazione d'uso del
          medesimo,  nonche' la compatibilita' di detto materiale con
          il  sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
          utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego di terre da scavo nei
          processi  industriali  come  sottoprodotti, in sostituzione
          dei  materiali  di  cava,  e' consentito nel rispetto delle
          condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
             2.  Ove  la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
          nell'ambito   della  realizzazione  di  opere  o  attivita'
          sottoposte   a  valutazione  di  impatto  ambientale  o  ad
          autorizzazione  ambientale  integrata,  la  sussistenza dei
          requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
          deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
          norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
          e'   approvato   dall'autorita'   titolare   del   relativo
          procedimento.   Nel  caso  in  cui  progetti  prevedano  il
          riutilizzo  delle  terre  e  rocce  da  scavo  nel medesimo
          progetto,  i  tempi  dell'eventuale deposito possono essere
          quelli  della  realizzazione  del  progetto purche' in ogni
          caso non superino i tre anni.
             3.  Ove  la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
          nell'ambito   della  realizzazione  di  opere  o  attivita'
          diverse  da  quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso
          di   costruire   o  a  denuncia  di  inizio  attivita',  la
          sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al comma 1, nonche' i
          tempi  dell'eventuale  deposito  in attesa di utilizzo, che
          non  possono  superare  un anno, devono essere dimostrati e
          verificati  nell'ambito  della procedura per il permesso di
          costruire,   se   dovuto,  o  secondo  le  modalita'  della
          dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
             4.  Fatti  salvi  i  casi  di cui all'ultimo periodo del
          comma  2,  ove  la  produzione  di  terre  e rocce da scavo
          avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
          ne'  a  permesso  di  costruire  o  denuncia  di  inizio di
          attivita',  la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
          nonche'  i  tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
          utilizzo,   che   non  possono  superare  un  anno,  devono
          risultare   da  idoneo  allegato  al  progetto  dell'opera,
          sottoscritto dal progettista.
             5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel
          rispetto  delle  condizioni  di  cui al presente art., sono
          sottoposte  alle  disposizioni in materia di rifiuti di cui
          alla parte quarta del presente decreto.
             6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli
          sottoposti  ad  interventi  di  bonifica  viene  effettuata
          secondo  le  modalita'  previste dal Titolo V, Parte quarta
          del  presente  decreto. L'accertamento che le terre e rocce
          da  scavo di cui al presente decreto non provengano da tali
          siti  e'  svolto  a cura e spese del produttore e accertato
          dalle  autorita'  competenti  nell'ambito  delle  procedure
          previste dai commi 2, 3 e 4.
             7.  Fatti  salvi  i  casi  di cui all'ultimo periodo del
          comma  2,  per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in
          corso  di  realizzazione prima dell'entrata in vigore della
          presente disposizione, gli interessati possono procedere al
          loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
          autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
          nonche'    le   necessarie   informazioni   sul   sito   di
          destinazione,   sulle   condizioni  e  sulle  modalita'  di
          utilizzo,  nonche'  sugli  eventuali  tempi del deposito in
          attesa  di  utilizzo che non possono essere superiori ad un
          anno.  L'autorita'  competente  puo' disporre indicazioni o
          prescrizioni  entro  i successivi sessanta giorni senza che
          cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
          AIA o di permesso di costruire o di DIA.
             7-bis.  Le  terre  e le rocce da scavo, qualora ne siano
          accertate  le  caratteristiche  ambientali,  possono essere
          utilizzate  per interventi di miglioramento ambientale e di
          siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
          nella   loro   realizzazione  finale,  una  delle  seguenti
          condizioni:
              a)  un  miglioramento  della  qualita'  della copertura
          arborea     o    della    funzionalita'    per    attivita'
          agro-silvo-pastorali;
              b)   un   miglioramento  delle  condizioni  idrologiche
          rispetto  alla  tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta  e
          regimentazione delle acque piovane;
              c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
             7-ter.Ai  fini  dell'applicazione  del  presente art., i
          residui  provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono
          equiparati  alla disciplina dettata per le terre e rocce da
          scavo.  Sono  altresi' equiparati i residui delle attivita'
          di  lavorazione  di  pietre  e marmi derivanti da attivita'
          nelle  quali  non  vengono  usati  agenti  o  reagenti  non
          naturali.   Tali   residui,   quando   siano  sottoposti  a
          un'operazione  di  recupero ambientale, devono soddisfare i
          requisiti  tecnici  per  gli scopi specifici e rispettare i
          valori  limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti,
          previsti   nell'Allegato  5  alla  parte  IV  del  presente
          decreto,   tenendo  conto  di  tutti  i  possibili  effetti
          negativi   sull'ambiente   derivanti   dall'utilizzo  della
          sostanza o dell'oggetto.».