(( Art. 8-quater


          Accordi di programma per la gestione dei rifiuti


  1.  All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Gli  accordi  e  i  contratti  di programma di cui al presente
articolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative» )).
 
          Riferimenti normativi:

             -  Si riporta  il  testo  dell'articolo  206, del citato
          decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  206 (Accordi, contratti di programma, incentivi).
          -  1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti
          dalle  disposizioni  di  cui alla parte quarta del presente
          decreto  al  fine  di  perseguire la razionalizzazione e la
          semplificazione    delle    procedure,    con   particolare
          riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e le altre
          autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e
          contratti  di  programma  con enti pubblici, con imprese di
          settore,  soggetti  pubblici  o  privati ed associazioni di
          categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
          oggetto:  a)  l'attuazione di specifici piani di settore di
          riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
          b)  la  sperimentazione,  la  promozione, l'attuazione e lo
          sviluppo   di  processi  produttivi  e  distributivi  e  di
          tecnologie   pulite   idonei   a  prevenire  o  ridurre  la
          produzione  dei  rifiuti  e  la  loro  pericolosita'  e  ad
          ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) lo sviluppo di
          innovazioni  nei  sistemi produttivi per favorire metodi di
          produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti
          e   comunque   riciclabili;   d)  le  modifiche  del  ciclo
          produttivo  e  la riprogettazione di componenti, macchine e
          strumenti   di   controllo;   e)   la  sperimentazione,  la
          promozione e la produzione di beni progettati, confezionati
          e  messi  in commercio in modo da ridurre la quantita' e la
          pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la
          sperimentazione,  la promozione e l'attuazione di attivita'
          di  riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g)
          l'adozione  di  tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio
          dei  rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di
          tecniche   appropriate   e  di  sistemi  di  controllo  per
          l'eliminazione  dei  rifiuti  e  delle  sostanze pericolose
          contenute  nei  rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti
          economici  e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
          dalla   raccolta   differenziata  dei  rifiuti  urbani;  l)
          l'impiego  di  sistemi  di  controllo  del recupero e della
          riduzione di rifiuti.
             2.   Il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  puo'  altresi' stipulare appositi
          accordi  e  contratti  di programma con soggetti pubblici e
          privati   o  con  le  associazioni  di  categoria  per:  a)
          promuovere   e   favorire   l'utilizzo   dei   sistemi   di
          certificazione  ambientale  di  cui al regolamento (CEE) n.
          761/2001  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 19
          marzo  2001;  b)  attuare  programmi  di ritiro dei beni di
          consumo  al  termine del loro ciclo di utilita' ai fini del
          riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
             3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al
          presente   articolo  non  possono  stabilire  deroghe  alla
          normativa  comunitaria  e possono prevedere semplificazioni
          amministrative.
             4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
          sviluppo  economico  e  dell'economia e delle finanze, sono
          individuate  le  risorse  finanziarie  da destinarsi, sulla
          base di apposite disposizioni legislative di finanziamento,
          agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1
          e 2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi.
             5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio
          2002  della  Commissione delle Comunita' europee e' inoltre
          possibile  concludere accordi ambientali che la Commissione
          puo'  utilizzare  nell'ambito  della  autoregolamentazione,
          intesa  come  incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi
          accordi,   oppure  della  coregolamentazione,  intesa  come
          proposizione  al  legislatore  di  utilizzare  gli accordi,
          quando opportuno».