(( Art. 8-quinquies Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006 1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: «interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «o messa in sicurezza» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 243, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 243 (Acque di falda). - 1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unita' geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle presenti nelle acque prelevate».