(( Art. 8-quinquies


  Modifica all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006


  1.  All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
al comma 1, dopo le parole: «interventi di bonifica» sono inserite le
seguenti: «o messa in sicurezza» )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 243, del citato decreto
          legislativo  3  aprile  2006, n. 152, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  243  (Acque  di  falda).  -  1. Le acque di falda
          emunte   dalle   falde   sotterranee,   nell'ambito   degli
          interventi  di  bonifica  o  messa in sicurezza di un sito,
          possono  essere scaricate, direttamente o dopo essere state
          utilizzate  in  cicli  produttivi  in  esercizio  nel  sito
          stesso,  nel  rispetto  dei  limiti  di  emissione di acque
          reflue industriali in acque superficiali di cui al presente
          decreto.
             2.  In  deroga  a  quanto previsto dal comma 1 dell'art.
          104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa
          la    reimmissione,   previo   trattamento,   delle   acque
          sotterranee  nella stessa unita' geologica da cui le stesse
          sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento,
          le    caratteristiche    quali-quantitative   delle   acque
          reimmesse,  le  modalita'  di  reimmissione  e le misure di
          messa  in sicurezza della porzione di acquifero interessato
          dal  sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse
          devono   essere   state   sottoposte   ad   un  trattamento
          finalizzato  alla  bonifica  dell'acquifero  e  non  devono
          contenere   altre   acque   di  scarico  o  altre  sostanze
          pericolose  diverse,  per  qualita'  e quantita', da quelle
          presenti nelle acque prelevate».