(( Art. 8-sexies


        Disposizioni in materia di servizio idrico integrato


  1.  Gli  oneri  relativi  alle  attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione  o completamento degli impianti di depurazione, nonche'
quelli   relativi   ai   connessi  investimenti,  come  espressamente
individuati  e  programmati  dai  piani  d'ambito,  costituiscono una
componente  vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che
concorre  alla  determinazione  del corrispettivo dovuto dall'utente.
Detta  componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi
in   cui   manchino  gli  impianti  di  depurazione  o  questi  siano
temporaneamente  inattivi,  a decorrere dall'avvio delle procedure di
affidamento  delle  prestazioni  di  progettazione o di completamento
delle  opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione,
purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
  2.  In  attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335
del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in
forma  rateizzata,  entro  il  termine  massimo  di  cinque  anni,  a
decorrere  dal  1°  ottobre  2009,  alla  restituzione della quota di
tariffa   non   dovuta   riferita   all'esercizio   del  servizio  di
depurazione.  Nei  casi  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma 1,
dall'importo  da  restituire  vanno  dedotti gli oneri derivati dalle
attivita'  di  progettazione,  di  realizzazione  o  di completamento
avviate.  L'importo  da  restituire  e' individuato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
enti  locali  gestori  in  via  diretta  dei  servizi  di acquedotto,
fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo
da restituire provvedono i medesimi enti locali.
  4.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  su proposta del Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti
i  criteri  ed  i  parametri  per  l'attuazione, coerentemente con le
previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa  con  il  Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti
le  particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono
autonomamente  alla  depurazione  dei  propri  scarichi e l'eventuale
impatto  ambientale,  di  quanto  previsto  dal  comma  2, nonche' le
informazioni  minime  che  devono  essere periodicamente fornite agli
utenti   dai   singoli   gestori   in  ordine  al  programma  per  la
realizzazione,  il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli
impianti  di  depurazione  previsto  dal  rispettivo  Piano d'ambito,
nonche'  al  suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme
di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
  5.   Nell'ambito   delle  informazioni  fornite  all'utenza  devono
rientrare  anche  quelle  inerenti  al  consuntivo  delle  spese gia'
sostenute  ed  al  preventivo  delle spese che il gestore deve ancora
sostenere,  a  valere  sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli
oneri   derivanti   dalle  attivita'  di  cui  al  comma  4,  nonche'
all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
  6.  Il  Comitato  provvede al controllo e al monitoraggio periodico
del  corretto  adempimento  degli  obblighi  informativi da parte del
gestore,  al  quale,  nell'ipotesi  di inadempienze, si applicano, ai
fini  dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 )).
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 152, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             «Art.  152  (Poteri  di  controllo  e sostitutivi). - 1.
          L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle
          infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
             2.   Nell'ipotesi   di  inadempienze  del  gestore  agli
          obblighi  che  derivano  dalla legge o dalla convenzione, e
          che  compromettano  la  risorsa o l'ambiente ovvero che non
          consentano   il   raggiungimento   dei  livelli  minimi  di
          servizio,  l'Autorita'  d'ambito interviene tempestivamente
          per   garantire   l'adempimento   da   parte  del  gestore,
          esercitando   tutti   i  poteri  ad  essa  conferiti  dalle
          disposizioni  di  legge  e  dalla  convenzione.  Perdurando
          l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
          penalita'  a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e
          di  revoca,  l'Autorita'  d'ambito,  previa  diffida,  puo'
          sostituirsi  ad  esso provvedendo a far eseguire a terzi le
          opere,  nel  rispetto delle vigenti disposizioni in materia
          di appalti pubblici.
             3.   Qualora  l'Autorita'  d'ambito  non  intervenga,  o
          comunque  ritardi il proprio intervento, la regione, previa
          diffida  e  sentita  l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
          idriche   e   sui  rifiuti,  esercita  i  necessari  poteri
          sostitutivi,  mediante  nomina  di  un commissario ad acta.
          Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni,
          i  predetti  poteri  sostitutivi  sono  esercitati,  previa
          diffida  ad  adempiere  nel  termine  di  venti giorni, dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          mediante nomina di un commissario ad acta.
             4.  L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed
          all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui
          rifiuti i risultati dei controlli della gestione.».