Art. 2.

  1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
  2.  Ai  sensi  del  comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8
agosto  2000,  n.  593  e'  data  facolta'  al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
  4.  La  durata  dei  finanziamenti  e'  stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un  periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima   scadenza   semestrale   solare   successiva   alla  effettiva
conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate,  comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo
gennaio  e  primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con
la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla effettiva
conclusione del progetto.
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
  7. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata fino a 12
mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto
stabilito al comma 4.