IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modifiche   ed   integrazioni  il  quale  prevede  che  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gia'  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  debba  provvedere  a
stipulare,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
procedure   ad   evidenza   pubblica  e  di  scelta  del  contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di fornitura deliberati dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  con  il ricorso alla locazione
finanziaria;
  Visto  l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale  dispone  che  le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, sono stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto
del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle
altre  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art.  1,  comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con  il  quale  si  stabilisce  che il Ministro dell'economia e delle
finanze,  tenuto  conto delle caratteristiche del mercato e del grado
di  standardizzazione  dei  prodotti, individua annualmente, entro il
mese  di  gennaio,  le  tipologie di beni e servizi per le quali sono
tenute   ad  approvvigionarsi,  utilizzando  le  convenzioni  di  cui
all'art.   26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  tutte  le
amministrazioni  statali  centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie;
  Visto  l'art.  2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il
quale   stabilisce   che   le   amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche,  ad  esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
inviano,  entro  il  28 febbraio 2008 ed entro il 31 dicembre per gli
anni  successivi,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze un
prospetto  contenente  i  dati  relativi  alla previsione annuale dei
propri  fabbisogni  di beni e servizi, per il cui acquisto si applica
il  codice  di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente  alle  modalita'  e  allo schema pubblicati sul portale
degli  acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di CONSIP S.p.A.;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244  il  quale prevede che, fermo restando quanto previsto
dagli  articoli  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  sulla  base  dei  prospetti contenenti i dati di previsione
annuale  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  di  cui  al comma 569
dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua,
entro  il  mese  di  marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione  agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria,
secondo  la  rilevanza  del  valore  complessivo stimato, il grado di
standardizzazione   dei   beni   e  dei  servizi  ed  il  livello  di
aggregazione  della  relativa  domanda,  le  tipologie dei beni e dei
servizi  non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per le
quali   le   amministrazioni   statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione  degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle
istituzioni  educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute
a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualita' di stazione appaltante ai
fini  dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con
l'utilizzo dei sistemi telematici;
  Visto  l'art.  59  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive  modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori, servizi e forniture - che contiene la disciplina
degli  accordi  quadro,  in  recepimento dell'art. 32 della direttiva
2004/18/CE;
  Considerato  che,  in esecuzione dell'art. 2, comma 569 della legge
n.  244  del  2007  il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dell'individuazione ed elaborazione di una specifica metodologia
di  rilevazione  ed  analisi  dei  fabbisogni di beni e servizi delle
amministrazioni   ivi  indicate,  ha  pubblicato  sul  portale  degli
acquisti  in  rete,  un  prospetto  appositamente  predisposto per la
rilevazione;
  Considerato  che  si  e'  reso  necessario  lo  svolgimento  di  un
complesso   di   attivita'  per  l'analisi  dei  dati  relativi  alle
previsioni  annuali  dei  fabbisogni  contenuti nei prospetti inviati
dalle   amministrazioni,  al  fine  di  garantire  l'uniformita',  la
fruibilita',  la  rilevanza e la significativita' statistica dei dati
pervenuti;
  Considerato  che, per l'individuazione delle tipologie di beni e di
servizi di cui all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  il  Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie
strutture,  ha effettuato, sulla base dei prospetti contenenti i dati
di  previsione  annuale  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni   indicate,   le   necessarie   analisi  in  tema  di
caratteristiche  del  mercato,  grado di standardizzazione dei beni e
dei  servizi,  livello  di  aggregazione  della  relativa  domanda  e
rilevanza   del  valore  complessivo  stimato,  tenendo  conto  delle
tipologie  di beni e servizi gia' oggetto di convenzioni stipulate da
CONSIP  S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
  Considerato che, per un efficace svolgimento delle dette analisi ed
attesa  l'innovativita'  delle  disposizioni normative da applicare e
degli  strumenti  ivi  previsti,  il  Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  le  proprie strutture, ha effettuato il necessario
esame  ed  approfondimento  con  le  amministrazioni,  per  quanto di
rispettiva  competenza ed interesse, dei dati contenuti nei prospetti
e  relativi  alla previsione annuale dei fabbisogni, anche al fine di
acquisire   i   necessari  elementi  utili  all'individuazione  dello
strumento   di   affidamento  piu'  idoneo  al  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica
in  relazione alle varie categorie merceologiche di beni e di servizi
considerate e alle tipologie di amministrazioni interessate;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge
24  dicembre  2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del
presente  decreto  e  comunque  a  decorrere dal momento di effettiva
disponibilita'  degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono
individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione
annuale  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  di  cui  al comma 569
dell'art.  2  della  medesima  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, le
seguenti   tipologie   di   beni   e  di  servizi  per  le  quali  le
amministrazioni  statali  centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e  delle  istituzioni  universitarie,  sono  tenute  a ricorrere alla
CONSIP   S.p.A.   in   qualita'   di  stazione  appaltante  ai  fini,
rispettivamente,  dell'espletamento  dell'appalto e della conclusione
dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:
   1. carburanti avio - gara su delega;
   2. ristorazione collettiva - accordo quadro;
   3. trasferte di lavoro - accordo quadro.