Art. 2. Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali l'art. 1 prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalita' e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.