Art. 2.


  Con  specifico  riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le
quali  l'art.  1  prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di
una  procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
forniscono  al  Ministero  dell'economia e delle finanze le schede di
dettaglio  in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure
di  gara e comunque conformemente alle modalita' e ai tempi resi noti
mediante  pubblicazione  sul  portale  degli  acquisti  in  rete  del
Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.