Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.