Art. 2.



  Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico
previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Contro  il  presente  provvedimento  e'  possibile proporre ricorso
amministrativo   al   Tribunale   Amministrativo   Regionale   ovvero
straordinario   al   Presidente   della   Repubblica  nei  termini  e
presupposti di legge.
   Roma, 12 febbraio 2009
                                                Il Ministro : Scajola