Art. 2.



  1.  Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8
agosto  2000,  n.  593  e'  data  facolta'  al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
  4.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del progetto.
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate,  comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo
gennaio  e  primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con
la   seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  all'effettiva
conclusione del progetto.
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
  7.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 4.