Art. 3.



  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre
2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto
a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a
darne  riscontro  al  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 2009
                              p. Il Ministro del lavoro, della salute
                                       e delle politiche sociali
                                      Il Sottosegretario delegato
                                                Viespoli