Art. 2. 1. Al decreto ministeriale 8 maggio 2003 recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, le parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997», sono sostituite dalle parole «Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico o importato secondo le modalita' autorizzative e i requisiti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e dal Capo III del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,»; b) all'art. 4, comma 3, in fine, sono aggiunte le parole «e tale importazione dovra' essere effettuata secondo le modalita', ove applicabili, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997»; c) all'art. 4, comma 5, le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite con le parole «di cui all'art. 2».