Art. 2.

  1.  Al  decreto ministeriale 8 maggio 2003 recante «Uso terapeutico
di  medicinale  sottoposto  a  sperimentazione clinica» richiamato in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'art.  1,  comma  1,  le  parole «Un medicinale prodotto in
stabilimento  farmaceutico  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto  ministeriale 11 febbraio 1997», sono sostituite dalle parole
«Un  medicinale  prodotto  in  stabilimento  farmaceutico o importato
secondo  le  modalita' autorizzative e i requisiti previsti dall'art.
13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e dal Capo III del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200,»;
   b)  all'art.  4, comma 3, in fine, sono aggiunte le parole «e tale
importazione  dovra'  essere  effettuata  secondo  le  modalita', ove
applicabili, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997»;
   c)  all'art.  4,  comma  5,  le  parole  «di  cui all'art. 5» sono
sostituite con le parole «di cui all'art. 2».